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Diritto.net
La conciliazione societaria: ambito e modalità di applicazione
prof. avv. Nicola Soldati   
E’ stato recentemente pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003, recante “Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366”, elaborato dalla Commissione Vietti e rubricato “Nuove forme di procedura”, che ha introdotto nel nostro ordinamento nuove disposizioni in tema di arbitrato e conciliazione.

 

Con riferimento alla conciliazione, in base al quarto comma dell’art. 12, il Governo era chiamato “a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinnanzi ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.”

Sulla base della delega ricevuta, il Governo ha, quindi, predisposto apposite norme applicabili alla materia societaria, bancaria, creditizia e di intermediazione finanziaria per offrire alle parti la possibilità di risolvere le controversie mediante il ricorso alla conciliazione (artt. 38-40).

Per quanto attiene alle forme di conciliazione, come si legge nella relazione di accompagnamento, il legislatore delegato ha inteso “sull’abbrivio di precedenti esperienze de jure condendo e in adesione a numerose proposte ancora all’esame del Parlamento - disciplinare l’accesso a sistemi di ADR organizzati da enti pubblici e privati, in condizioni di concorrenza paritaria e sotto il controllo del Ministro della Giustizia, presso il quale devono essere compiuti gli adempimenti che abilitano allo svolgimento del servizio la cui promozione avviene attraverso l’ampliamento dei canali di accesso al medesimo”. La conciliazione rientra a pieno diritto tra gli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi sia al giudice che all’arbitro (1). E’ uno strumento abbastanza nuovo per il nostro ordinamento, poiché nella sua essenza è assai diverso dal modello disegnato dal legislatore del codice di procedura civile del 1942.

Il nostro codice di rito prevede varie ipotesi di conciliazione che devono o possono essere esperite dal giudice o dal consulente tecnico, ma purtroppo la caoticità del processo civile, nella quasi totalità dei casi, non consente un adeguato uso della conciliazione, che rimane bloccata in fieri in un semplice tentativo, destinato, spesso, a naufragare, a volte, anche per volontà delle stesse parti in lite.

Dal punto di vista sistematico, la conciliazione, come prevista disciplinata dal codice di procedura civile, può essere suddivisa in tre fattispecie differenti: quella che avviene prima di un procedimento contenzioso arbitrale o giudiziario (2); quella endoprocessuale, che avviene nel contesto di un procedimento arbitrale o giudiziario (3) e quella praeter procedimentale che avviene del tutto al di fuori di un qualsivoglia procedimento arbitrale o giudiziario (4).

Nei paesi di Common law la conciliazione viene intesa come qualcosa di assai diverso rispetto a quella conosciuta nel nostro Paese ed è uno strumento di componimento delle controversie veramente efficace e potenzialmente idoneo ad essere utilizzato nei più diversi settori di applicazione (5).

Negli ultimi anni in Italia la conciliazione è stata al centro di numerosi interventi legislativi volti principalmente ad introdurre un elemento deflattivo dell’attuale, e, in particolare, del futuro contenzioso. Tuttavia, al pari dell’arbitrato, la conciliazione non deve affatto essere intesa come uno strumento per risolvere i problemi di una giustizia ordinaria “in panne”, poiché la sua reale portata va ben oltre il semplice alleggerimento dei compiti della giustizia ordinaria. Solamente quando la conciliazione “sarà praticata” con competenza e professionalità, ma soprattutto quando si sarà diffusa una vera e propria cultura della conciliazione, allora diventerà uno strumento di risoluzione delle controversie di straordinaria importanza ed efficacia.

I motivi per i quali la conciliazione potrà avere nel nostro Paese quel successo che già ha avuto all’estero sono dati, in particolare modo, dal fatto che consente di addivenire ad esiti compositivi delle controversie meno convenzionali e tendenzialmente più soddisfacenti e remunerativi per le parti. Infatti, ove la conciliazione abbia esito positivo, non dovrebbero esistere né vinti, né vincitori, ma solo due o più parti che hanno raggiunto un accordo totalmente soddisfacente.

In questi ultimi anni, la produzione legislativa (6) e le proposte di legge (7) hanno esaltato il ruolo della conciliazione, forse anche in modo eccessivo rispetto alla ancora minima diffusione di una vera cultura dello strumento medesimo.

La norma chiave che ha aperto la strada alla diffusione della conciliazione nel nostro ordinamento è stata la legge 580/93 che attribuito fondamentali competenze in materia conciliativa alle Camere di commercio, affermando all’art. 4 che: “le Camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l’altro: promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti”.

Successivamente, i molti interventi legislativi che si sono susseguiti, nella previsione di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, demandati agli sportelli o camere di conciliazione creati presso le Camere di Commercio, primi tra tutti la legge 192/98 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive (8)), ma anche la legge 281/98 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (9)), hanno imposto di fatto alle Camere di Commercio, che non si erano ancora attivate, la creazione immediata di commissioni conciliative ad hoc.


Le proposte di legge


In estrema sintesi, risulta arduo, nell’ambito del presente contributo, delineare un quadro completo delle iniziative legislative nella quali, in variabile più o meno consistente, viene contemplato l’utilizzo della conciliazione per la risoluzione delle controversie. Infatti, la varietà dei contesti che caratterizzano le iniziative oggi pendenti, spesso dedicate ad argomenti molto specializzati, consente di comprendere ancora meglio la duttilità dello strumento conciliativo.

Numerose proposte legislative inerenti alla pratica extragiudiziale di composizione dei conflitti, elaborate già nel corso della scorsa legislatura, vanno in questa direzione.

Innanzitutto occorre segnalare il Disegno di Legge n. 7185, Norme in materia di accesso alla giustizia civile per la risoluzione consensuale delle controversie e per l’abbreviazione dei tempi del processo civile, un’iniziativa governativa presentata dall’ex Ministro della Giustizia Fassino nell’estate del 2000. Questo Disegno di Legge propone l’istituzione di camere di conciliazione presso ogni tribunale, affidandone la gestione ai consigli forensi e riservando ai laureati in giurisprudenza il ruolo di conciliatore (art. 3). Inoltre, qualsiasi ente ed associazione, purché iscritto in un apposito registro presso il ministero della Giustizia, può offrire servizi di “risoluzione negoziale e di mediazione dei conflitti” (art. 6), destinati ad affiancarsi a quelli amministrati dalle Camere di Commercio (art. 8) o di pertinenza del giudice di pace (art. 11). Questo evidenzia una significativa scelta di politica legislativa volta a favorire le procedure conciliative, quali strumenti idonei ad assicurare l’accesso dei cittadini alla giustizia, e, al contempo, in grado, di alleviare il carico di lavoro dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Sempre nell’ambito della stessa filosofia, non si può tralasciare di fare cenno anche alla proposta di legge Folena, presentata il 17 febbraio 1998 (Pdl n. 4567), certamente la più completa in termini di sistematicità e di profondità di analisi della scorsa legislatura.

Questa proposta contiene un preciso collegamento tra conciliazione ed autorità giudiziaria, laddove si parla di conciliazione facoltativa dinanzi alle camere di conciliazione stabilite presso i Tribunali. Ciò costituisce il classico caso di c.d. conciliazione court annexed o court directed, vale a dire legata alla giurisdizione statuale. Nella proposta di legge sono comunque previste anche procedure di tipo privatistico e volontaristico, seppur con limiti consistenti e ben delineati.

Nel corso dell’attuale legislatura, il c.d. progetto Folena è stato ripresentato alla Camera, praticamente quasi immutato, ad opera dell’on. Francesco Bonito, in data 6 giugno 2001 (Pdl n. 541).

Ancora più di recente, in data 5 marzo 2002, è stata presentata una Proposta di legge (n. 2463) che porta come primo firmatario l’on. Cola avente ad oggetto “Norme per la promozione della conciliazione stragiudiziale professionale”. Tale proposta prevede la possibilità di dare vita ad organismi privati di conciliazione in forma di società per azioni che dovranno necessariamente registrarsi presso il Ministero di Giustizia nel registro nazionale degli organismi privati di conciliazione (art. 8). Tali organismi si andranno ad affiancare alle Camere di conciliazione, costituite dai Consigli degli ordini degli avvocati presso i Tribunali di pertinenza (art. 9), nonché alle Camere di conciliazione per le controversie tra consumatori ed imprese, costituite presso le Camere di commercio industria artigianato e agricoltura (art. 10). Al fine di incentivare il ricorso alle procedure conciliative, si prevede l’esenzione dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura (art. 13), nonché dall’imposta di registro del verbale di conciliazione e di tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi procedimento di conciliazione medesimo. Da ultimo, si segnala l’obbligo in capo agli avvocati di informare i propri clienti di tutte le possibilità conciliative che la controversia consente, prima di procedere alla proposizione del giudizio ovvero nel suo corso (art. 14).


Gli organismi di conciliazione

Le ragioni che dovrebbero portare le parti a decidere di risolvere le controversie in materia societaria per mezzo di una conciliazione sono molteplici, ma, in particolare, l’opzione per la conciliazione amministrata da organismi, vuoi enti pubblici, vuoi soggetti privati, trova la sua origine nella necessità, soprattutto nelle materie oggetto del decreto, di un sistema compositivo rapido ed efficace e che, al contempo, permetta la continuazione del rapporto tra le parti dopo la risoluzione del conflitto.

Occorre sottolineare, comunque, che la conciliazione, al pari di tutti gli strumenti giuridici, non è migliore del peggiore dei suoi utilizzatori, con la conseguenza che si possono presentare alcuni aspetti che la rendono meno “competitiva” rispetto alla giustizia ordinaria, primo tra tutti, come già ricordato, la scarsissima conoscenza dell’istituto e delle relative tecniche di conciliazione.

La soluzione consigliabile, soprattutto in una prima fase di applicazione, è quella di ricorrere alla conciliazione amministrata la quale permette, in molti casi, di ovviare a questi problemi attraverso strutture ed operatori che sono organizzati ad hoc per la gestione e lo svolgimento di procedure conciliative (10). Infatti, come è noto, a livello nazionale all’interno di tutte le Camere di Commercio sono già operanti sportelli o camere di conciliazione con uno o più regolamenti, le quali sono dotate di strutture ed uffici ad hoc, nonché di un elenco di conciliatori già formati, per fornire a tutti coloro che ne facciano richiesta idonei strumenti alla risoluzione dei conflitti. Inoltre, per facilitare ulteriormente l’accesso alla conciliazione, molte Camere di commercio hanno provveduto a predisporre formulari di domande e risposte di conciliazione che debbono essere considerati quali linee guida per la predisposizione degli atti, piuttosto che uno stretto vincolo in capo alle parti.

E’ importante ricordare, però, che tali enti non svolgono direttamente funzioni di conciliatori. Questi, molto più semplicemente, provvedono, oltre che alla gestione logistica e segretariale del procedimento, sulla falsariga del lavoro svolto dalle cancellerie dei nostri tribunali, anche alla ricezione della domanda, all’assunzione di decisioni su aspetti organizzativi, amministrativi e sostanziali della procedura. Conseguentemente, il primo dei vantaggi che viene offerto è quello della trasparenza, soprattutto per quanto concerne la nomina dei conciliatori, ma, più in generale, sull’intero procedimento.

Nella prima fase di attuazione della legge le Camere di commercio avranno senza dubbio un ruolo di primaria importanza proprio in considerazione del fatto che, come detto in precedenza, risultano già oggi strutturate ed organizzate per la nomina dei conciliatori e per la gestione dei procedimenti. Tale ruolo risulta ulteriormente magnificato dall’art. 38, comma 2, il quale, emendando alla previsione contenuta nello schema di decreto legislativo, ha previsto che le Camere di Commercio che hanno costituito organismi di conciliazione hanno diritto di ottenere l’iscrizione degli stessi nel registro tenuto dal Ministero della giustizia.

Il decreto legislativo, all’art. 38, rubricato “Organismi di conciliazione”, disciplina, in primo luogo, proprio gli organismi deputati a gestire le domande di conciliazione e le relative procedure, prevedendo che questi, organizzati in forma di enti pubblici o privati, possano richiedere l’iscrizione in un registro, che verrà predisposto ad hoc presso il Ministero di giustizia, qualora diano garanzie di serietà ed efficienza. Per dare piena e completa attuazione alla norma dovrà attendersi un apposito decreto da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della riforma nel quale verranno stabiliti i criteri e le modalità per l’iscrizione di tali organismi presso il ministero, nonché quelli per la formazione e la gestione dell’elenco dei conciliatori. Gli organismi di conciliazione saranno tenuti a provvedere anche alla predisposizione di un proprio regolamento e delle relative tariffe.

La previsione contenuta nel decreto legislativo in esame rientra a pieno nell’alveo delle proposte di legge oggi pendenti in Parlamento con riferimento agli enti amministratori. Infatti, da un esame comparato di tali proposte con il decreto in parola, si può ipotizzare una futura ripartizione di tali organismi in tre gruppi. Il primo è costituito dagli sportelli o camere di conciliazione già costituite presso ogni Camera di commercio; il secondo da organismi privati, già in parte operanti, che comunque dovranno adeguarsi alle direttive impartite dal Ministero della giustizia e, da ultimo, alle camere di conciliazione da costituirsi in ogni distretto di tribunale presso l’ordine degli avvocati.

Il ricorso alla conciliazione consente alle parti anche di ottenere dei vantaggi dal punto di vista fiscale, infatti l’art. 39 (11) prevede che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti del procedimento sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa tassa o diritto di qualsiasi specie e natura (12). Previsioni di contenuto equivalente erano già state introdotte in altri progetti di legge, primo tra tutti, il Progetto Cola del 2002. Inoltre, il verbale di conciliazione va esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di venticinquemila euro, da calcolarsi sulla base del verbale di conciliazione e non della domanda o delle domande formulate dalle parti. Quest’ultima previsione dettata, come si legge nella relazione di accompagnamento, al precipuo scopo di evitare che la conciliazione venga utilizzata a fini elusivi per evitare che attraverso l’attivazione di controversie simulate si potesse giungere a realizzare in sede conciliativa un assetto di interessi eguale a quello che si potrebbe avere mediante atti, ovvero contratti soggetti ad imposta di registro proporzionale. In ogni caso, anche senza ricorrere al una controversia simulata le parti avrebbero comunque interesse a risolvere una controversia mediante la conciliazione, anziché mediante una transazione che, ove prevedesse in capo ad una delle parti il pagamento di una somma di denaro, andrebbe soggetta una imposta nella misura del tre per cento.

Tuttavia, il legislatore nell’intento di evitare possibili patologie nell’utilizzo dello strumento conciliativo in sede societaria, pare essersi dimenticato che in un altro recente provvedimento normativo, che ha introdotto il contributo unificato, ha previsto l’esenzione dell’imposta di registro dei verbali di conciliazione giudiziale di valore non superiore a 100 milioni di lire (13). Appare evidente, quindi, una notevole differenza tra le due norme, di cui non si può che auspicarsi una reductio ad unum delle soglie di applicazione con innalzamento di quella prevista per la conciliazione societaria.

Il vero punto nodale della conciliazione stragiudiziale prevista dal decreto legislativo è costituito dall’art. 40 che disciplina in modo approfondito il procedimento, fornendo un panorama completo di quelli che sono i cardini fondamentali da rispettarsi in ogni conciliazione, anche per il tramite dei regolamenti di cui gli enti andranno a dotarsi.

In primo luogo, nella predisposizione dei regolamenti dovranno essere sempre e comunque salvaguardati la completa riservatezza della procedura e l’imparzialità nella nomina dei conciliatori. Tali principi sono assolutamente imprescindibili, vuoi per la credibilità dello strumento, vuoi per la credibilità dell’ente che andrà a gestire la procedura conciliativa. A livello comparatistico, ogni regolamento sia nazionale che internazionale prevede tali principi e sanziona in modo ferreo il loro mancato rispetto.

La credibilità dello strumento conciliazione nella sua globalità, e, quindi, non solo nell’ambito delle materie oggetto della riforma in esame, potrebbe essere gravemente minata allorché, fino dai primi momenti del suo utilizzo, il rispetto di tali principi venisse pretermesso o calpestato da enti o conciliatori scarsamente professionali e deontologicamente scorretti.

La figura del conciliatore è assolutamente fondamentale per la buona riuscita della procedura ed il suo ruolo è assai più delicato e complesso rispetto a quello di un giudice, ovvero a quello di un arbitro. In ogni caso, dovrà essere garantita la totale imparzialità neutralità ed indipendenza del conciliatore rispetto alle parti in lite. In base agli attuali regolamenti di conciliazione, tali requisiti deontologici dovrebbero essere assicurati o da un controllo dell’ente sul comportamento del soggetto designato, ovvero tramite la sottoscrizione da parte del conciliatore di una apposita dichiarazione denominata “dichiarazione di indipendenza”.

Per quanto attiene, invece, alla nomina dei conciliatori, l’art. 40, comma 1, prevede che siano i regolamenti a disciplinarne le modalità. Alle luce delle esperienze note, la nomina avviene ad opera di Commissioni create ad hoc in base ai regolamenti delle struttura a cui si presenta la domanda. Giovi ricordare come oggi è possibile che un ente abbia più Commissioni ove, oltre alla conciliazione obbligatoria ex lege 192/98, abbia un regolamento o gestisca conciliazioni facoltative ex lege 580/93, ovvero conciliazioni tra imprese e consumatori ex lege 281/98.

In materia di subfornitura (14) è necessario evidenziare che, ove fallisca il tentativo di conciliazione, le parti hanno la possibilità di rimettere la controversia in arbitrato, eventualmente amministrato, presso la Camera arbitrale della medesima Camera di Commercio dove si è svolta la procedura conciliativa. In tale eventualità, l’istituzione potrà ricoprire un ruolo molto importante nella designazione dell’organo giudicante, ciò degli arbitri. Le modalità di tale nomina potrebbero essere già state definite ex ante in un accordo conciliativo arbitrale, siglato dalle parti nel contratto di subfornitura o in un atto separato.

Altro interessante aspetto oggetto di modifica in sede di approvazione dello schema di decreto legislativo è dato dalla disposizione contenuta nell’ultima parte del terzo comma dell’art. 40, in base al quale le dichiarazione rese dalle parti nel corso del procedimento arbitrale non possono essere utilizzate in sede di prova testimoniale. Tale previsione assommandosi a quella che tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nemmeno nell’ambito del procedimento al di fuori della fase istruttoria consente una buona “blindatura” della conciliazione, da più parti auspicata in sede di approvazione del decreto.


La procedura di conciliazione


Al fine di potere risolvere una controversia nell’ambito delle materie previste dal decreto legislativo al titolo IV, sono previste due diverse possibilità. La prima è costituita dall’introduzione all’interno dei contratti e degli statuti di una clausola che preveda appunto il ricorso alla conciliazione in caso di lite. Ciò costituisce senza dubbio una interessante novità soprattutto in ambito societario, infatti, fino ad oggi, gli statuti assai raramente hanno fatto riferimento alla conciliazione come strumento per la risoluzione delle controversie, privilegiando il ricorso all’arbitrato. Tuttavia, occorre sottolineare come la conciliazione e l’arbitrato non siano assolutamente tra loro incompatibili, anzi il secondo non è altro che la logica conseguenza del mancato raggiungimento di un accordo in sede conciliativa.

Nella prassi, in ogni caso, sarebbe opportuno prevedere a livello di statuto due clausole, una conciliativa ed una arbitrale, tra di loro separate. Infatti, la predisposizione di un’unica clausola, seppur ammissibile in astratto dal punto giuridico, potrebbe risultare troppo complessa ed articolata, rischiando di esporre le società a problemi operativi di non poco momento in caso di applicazione in vivo di tale clausola, e ciò anche alla luce della riforma in parola. A titolo di esempio, non sarebbe assolutamente consentito ai conciliatori di svolgere anche funzioni arbitrali, in caso di fallimento del tentativo di conciliazione, senza violare i più elementari canoni deontologici e regolamentari.

La seconda possibilità concessa alle parti per accedere alla conciliazione è data dall’incontro delle volontà comune di utilizzare tale strumento per la composizione del conflitto. Molto probabilmente i futuri regolamenti, al pari di quelli vigenti, per facilitare ed ampliare il ricorso alla conciliazione, daranno alla parte interessata la possibilità presentare la propria domanda di conciliazione ad un ente amministratore il quale procederà ad invitare la parte convenuta a partecipare alla procedura.

In base a quanto previsto dall’art. 40, comma 6, qualora tale clausola di conciliazione sia inserita all’interno del contratto o statuto di una società, in mancanza dell’esperimento del tentativo di conciliazione, la parte convenuta potrà sollevare la relativa eccezione nel proprio primo scritto difensivo. In tale ipotesi, il giudice sarà tenuto a sospendere il procedimento pendente innanzi a lui, fissando un termine, da trenta a sessanta giorni, per il deposito dell’istanza di conciliazione avanti ad un organismo di conciliazione. In caso di mancato deposito dell’istanza, la parta interessata avrà la possibilità di riassumere il procedimento innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Per contro, qualora il tentativo di conciliazione non riesca, il verbale di conciliazione dovrà essere allegato all’istanza di riassunzione. Come norma di chiusura si prevede, comunque, che, in ogni caso, la causa di sospensione del procedimento ordinario si intende cessata ai sensi dell’art. 297, comma 1, c.p.c., decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione.

L’art. 40 non fornisce alcuna disciplina di raccordo tra le disposizioni in tema di conciliazione e quelle in tema di arbitrato. Tuttavia, sembrerebbe logico presupporre che le norme dianzi esaminate trovassero applicazione anche nell’ambito di un procedimento arbitrale, salvo non volere affermare che, in presenza di un contratto o di uno statuto che contenga sia la clausola di conciliazione che quella arbitrale, l’attivazione della procedura arbitrale consenta di superare completamente la fase conciliativa. Se ciò fosse vero, la conseguenza sarebbe che le parti vedrebbero frustrata la possibilità di fare ricorso alla procedura di conciliazione, non avendo gli arbitri alcun potere di sospendere il procedimento arbitrale, ma solo di dichiarare la domanda non procedibile.

Altresì, in sede di prima lettura, appare di difficile raccordo con la nuova disciplina del processo societario, in particolare con gli artt. 8, 9 e 10, la norma contenuta all’art. 40, comma 6, in base alla quale il giudice sospende il procedimento attivato innanzi a lui su istanza della parte nella propria prima difesa, fissando un termine per il deposito dell’istanza di conciliazione. Infatti, proprio il fatto che solamente dopo il deposito dell’istanza di fissazione d’udienza il giudice prende visione della causa, sta a significare che una parte potenzialmente potrebbe sollevare l’eccezione di conciliazione, mai in precedenza adombrata, nonostante le parti tra di loro si siano già scambiate più memorie e repliche prima del deposito di tale istanza di fissazione, e ciò, quindi, prima di presentarsi davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.

Da ultimo, per quanto attiene agli effetti processuali, in base alla previsione contenuta all’art. 40, comma 4, l’istanza di conciliazione proposta innanzi agli organismi competenti porta ai medesimi effetti della domanda giudiziale e della domanda arbitrale ai fini dell’interruzione della prescrizione. Tuttavia, qualora la conciliazione abbia esito negativo, la domanda in sede arbitrale o in sede ordinaria dovrà essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di mancata conciliazione.

Per quanto attiene alla durata del procedimento, nel silenzio del decreto, alla luce dei regolamenti e della legislazione vigente, si può facilmente ipotizzare che questa sia tra trenta ed i sessanta giorni, infatti, attualmente una conciliazione deve essere conclusa nell’arco di una riunione, al massimo due, ovvero in quel diverso termine previsto della legge (30 giorni nella legge sulla subfornitura, 60 giorni nella legge sui consumatori).

Ai sensi dell’art. 40, comma 8, la conciliazione, in caso di esito positivo, con un verbale sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Tale verbale è suscettibile di ottenere efficacia di titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, mediante omologazione con decreto da parte del Presidente del Tribunale del circondario ove ha sede l’ente che ha amministrato la conciliazione.

Nell’ipotesi in cui il tentativo di conciliazione abbia esito negativo (art. 40, comma 2) poiché le parti non raggiungono un accordo, il procedimento si conclude con una proposta rispetto alla quale ciascuna delle parti indica la propria definitiva posizione, ovvero le condizioni alle quali sarebbe disposta a conciliare. Il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione di tali posizioni ed è tenuto a rilasciarne copia alla parte che ne faccia richiesta. Altresì, in apposito verbale il conciliatore darà atto della mancata adesione di una parte all’esperimento del tentativo di conciliazione.

Tale verbale di mancata conciliazione è particolarmente importante poiché il giudicante potrà valutare nel giudizio promosso innanzi a lui ai fini della decisione sulle spese processuali, anche a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Ciò sta a significare che il giudice potrebbe escludere in tutto o in parte la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice e/o condannarla al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente, qualora ritenga che abbia rifiutato in modo ingiustificato la conciliazione.

Questo metodo sanzionatorio, già peraltro presente anche nella Proposta di legge Bonito, appare in stridente contrasto con l’originario modello di conciliazione di stampo anglosassone, a cui all’inizio il nostro legislatore ha fatto riferimento per introdurre anche nel nostro ordinamento questo prezioso strumento di composizione delle controversie e rischia di disincentivare il ricorso alla conciliazione, frustrando sul nascere l’intento deflativo sul contenzioso del legislatore.

L’attuale impostazione suscita qualche perplessità, poiché uno dei punti di maggiore forza della conciliazione, come accettata e praticata nei Paesi caratterizzati da una più evoluta cultura di questo istituto, riposa proprio sulla sua totale indipendenza da un eventuale ricorso all’autorità giudiziaria, sulla discrezione e sulla riservatezza, sulla certezza che delle attività svolte nell’ambito del procedimento di conciliazione nessuna potrà essere portata in sede giudiziaria.


Prof. Avv. Nicola Soldati
Ricercatore confermato, docente di Diritto commerciale all'Università di Bologna

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(1) Balsamo, Conciliazione e arbitrato: riflessioni critiche, in Rass. Forense, 1999, 543; Buonfrate, Leogrande, La giustizia alternativa in Italia tra ADR e conciliazione, in Riv. arb., 1999, 375; Maffuccini, Conciliazione e arbitrato: appunti sul progetto Folena, in Questione Giustizia, 1999, 696; Ugona, La conciliazione in sede non contenziosa. La meno conosciuta ed utilizzata delle competenze del Giudice di pace, in Giur. piem., 1997, 24; Punzi, Conciliazione ed arbitrato, in Riv. dir. proc., 1992, 1028; Bertozzi, Sambucini, Conciliazione e arbitrato, in Dir. e prat. lav., 1992, 751; Picone, Arbitrato sportivo e conciliazione extragiudiziale, in Riv. dir. sport., 1991, 15; Massa, La conciliazione nel processo civile riformato, in Questione Giustizia, 1991, 730.

(2) Cecchella, Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro privato e pubblico, in Mass. Giur. Lav., 1999, 446; Luiso, Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro, in Riv. it. dir. lav., 1999, I, 375; Manna, Tentativo obbligatorio di conciliazione e ricorso per decreto ingiuntivo, in Riv. crit. dir. lav., 1999, 237; Molfese, La comparizione personale delle parti ovvero del procuratore per il tentativo di conciliazione nelle cause trattate dal giudice onorario aggregato, in Nuovo Dir., 1999, 17; Tortolini, Sulla obbligatorietà del tentativo di conciliazione per le domande riconvenzionali nelle controversie sui contratti agrari, in Dir. e giur. agr., 1998, 82; Orlando, Criteri per l'esperimento del tentativo di conciliazione di una controversia agraria, in Dir. e giur. agr., 1996, 378.

(3) Ghirga, Conciliazione giudiziale e abuso del processo, in Riv. dir. proc., 1998, 196; Ciccotti, Contributo all'autonoma qualificazione della conciliazione giudiziale dal negozio transattivo, in Riv. giur. lav., 1990, II, 413; Sassani, Conciliazione giudiziale, volontà delle parti e pretese clausole di stile, in Giust. civ., 1990, I, 852; Briguglio, Conciliazione giudiziale, in Digesto civ., vol. III, Torino, 1988, 203; Lancellotti,Vicende e natura della conciliazione giudiziaria, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1981, 844.

(4) Chiarloni, La conciliazione stragiudiziale come mezzo alternativo di risoluzione delle dispute, in Riv. dir. proc., 1996, 694.

(5) De Palo, Guidi, Risoluzione alternativa delle controversie (ADR) nelle Corti Federali degli Stati Uniti, Milano, 1999; Resnick, Risoluzione alternativa delle controversie e processo: uno sguardo alla situazione nordamericana, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1997, 699; Gaggero, I modelli alternativi di risoluzione delle controversie nel sistema di common law, in Doc. Giustizia, 1994, 375.

(6) Delibera Autorità per le Garanzie nella Comunicazioni n. 182/02/Cons, in G.U. 18 luglio 2002, n. 167 (Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti); Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 2 dicembre 2000, n. 398 (Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni); Legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa); D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni); Legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti); Legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive); Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59); D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 (Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni); Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo); Legge 14 novembre 1995, n. 481. (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità); Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici.)

(7) Maffuccini, Conciliazione e arbitrato: appunti sul progetto Folena, cit., 696; Auletta, Le misure di alternative dispute resolution allo studio del Ministero di Grazia e Giustizia, in Contratto e Impresa, 1997, 1257.

(8) Legge 18 giugno 1998, n. 192, in G.U. 22 giugno 1998, n. 143.

(9) Legge 30 luglio 1998, n. 281, in G.U. 14 agosto 1998, n. 189.

(10) Per una rassegna dei regolamenti di conciliazione amministrata si veda: A.M. Bernini, Soldati, Codice della conciliazione e dell’arbitrato, Milano, 2002.

(11) Rubricato “Imposte e tasse. Esenzione fiscale”.

(12) Tuttavia i documenti prodotti o esibiti nel corso del procedimento che risultino irregolari con l’imposta di bollo che avrebbe dovuto essere assolta fino dall’origine, non rientrano nell’ambito dell’esenzione di cui alla norma in commento. In ogni caso, però l’ente amministratore non ha alcun obbligo di inviarli all’Agenzia delle entrate per la loro regolarizzazione.

(13) Come previsto dall’art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni.

(14) Nicolini, Subfornitura e attività produttive, Milano, 1999, 144; Bortolotti, I contratti di subfornitura, Padova, 1998, 159; Chiesa, Art. 10, Conciliazione e arbitrato, in AA.VV., La subfornitura., Milano, 1998.
 
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