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Spetta alla Corte Costituzionale completare (o realizzare) il federalismo?
dr. Paolo Del Giudice   
Accogliendo, almeno in parte, le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune Regioni, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9, 10, 11, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nella parte in cui si riferisce alle Regioni e agli enti locali. Cosa prevedeva la norma sanzionata con l’illegittimità costituzionale?

 

Al fine di contenere la spesa delle amministrazioni pubbliche il legislatore ha deciso di imporre a regioni, province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti un limite alla spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenza, restringendo la possibilità di ricorrervi ai casi previsti dalla legge o in occasione di eventi straordinari, e comunque dietro adeguata motivazione, prevedendo responsabilità erariale e disciplinare in caso di violazione di dette norme.

Per la precisione, le consulenze consistono in pareri espressi da soggetti di riconosciuta qualificazione ed esperienza, mentre gli incarichi di studio trovano il loro referente normativo nel D.P.R. 338/94, regolamento dettato per disciplinare il conferimento di incarichi ad esperti da parte dei Ministri.

Non sono riconducibili alla suddetta norma gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, i quali non hanno le caratteristiche tipiche degli incarichi esterni, ovvero la temporaneità e l’autonomia della prestazione, e sono altresì esclusi gli incarichi conferiti ai sensi della legge quadro sui lavori pubblici, 109/1994.

La corte dei conti ha evidenziato la necessità di ridurre la spesa per incarichi e consulenze, spesso ingiustificati in quanto poco pertinenti con l’attività istituzionale dell’amministrazione conferente, e oltremodo costosi, nonché ostacolo per un più efficiente assetto organizzativo della P.A. ed un migliore utilizzo delle professionalità in esse presenti.

Il ricorso proposto dalle regioni Campania, Marche e Toscana censura le norme del decreto legge nella parte in cui pretende di individuare le voci di spesa che debbono essere contenute nella misura sancita dal Governo centrale, ritenendo che vincoli di tal genere non possono essere ricondotti ai princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, sono da ritenere incostituzionali per violazione dell’autonomia finanziaria degli enti locali nonchè delle competenze legislative ed amministrative.

L’Avvocatura dello Stato ha replicato che la normativa impugnata rientra, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione, alle materie, di competenza legislativa esclusiva statale, dei “rapporti dello Stato con l'Unione europea” e della “moneta […] e mercati finanziari” (art. 117, secondo comma, lettere a ed e, Cost.); che le disposizioni di contenimento della spesa pubblica sono necessarie perché “ce lo chiede l’Europa”; inoltre, attesa l’impossibilità di tagliare le spese fisse (interessi, stipendi e canoni) non si può che intervenire che su dette categorie di spesa.

La corte costituzionale, proseguendo nell’indirizzo giurisprudenziale consolidato, ha ribadito come il legislatore possa certamente imporre dei vincoli di bilancio, nell’ambito dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica, a condizione però che riguardino l'entità del disavanzo di parte corrente oppure – ma solo «in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale» – la crescita della spesa corrente degli enti autonomi.

Nel caso di specie, il legislatore ha invece individuato singole voci di bilancio, imponendo un contenimento di essi, così violando l’autonomia degli enti in materia di spesa.

Invero, ci sembra che il contenimento di spese che assumono una connotazione “patologica” potrebbe rientrare in senso lato nell’ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica, da realizzarsi però non mediante la previsione di meccanismi di contenimento o anche di riduzione troppo “invasivi”, ma mediante una maggiore “responsabilizzazione” degli enti locali sul miglior utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.

Ma qual è l’attuale situazione della finanza degli enti locali? In massima parte, si tratta ancora di una finanza derivata. E’ evidente poi che i tagli operati con le ultime finanziarie incidono in maniera significativa sulle possibilità per gli enti locali di garantire la continuità dei servizi principali.

Infatti, dalle analisi effettuate dalla Corte dei conti si constata una riduzione dei trasferimenti particolarmente marcata nel 2003 rispetto al 2002, sebbene sostanzialmente compensata dalle compartecipazioni al gettito Irpef.

Ma, in sintesi, che valutazione può darsi sulla gestione degli enti locali? Dalla relazione della Corte dei Conti sui flussi di cassa dell’esercizio finanziario 2004 possiamo ricavare, per province e comuni, per le entrate una tenuta complessiva e un continuo graduale sviluppo di quelle proprie, mentre il ritmo di crescita della spesa corrente non può definirsi certo contenuta.

In particolare, per quanto concerne le province, dal saldo tra spese correnti ed entrate si evidenzia una notevole riduzione dell’avanzo, a causa dell’aumento delle spese correnti.

Raffrontando poi le entrate e le spese in conto capitale notiamo un limitato disavanzo di cassa, segnale positivo poiché dimostra un pieno impiego delle fonti di finanziamento ed un rilancio degli investimenti nel comparto delle Province.

Nel caso dei Comuni, il saldo tra le spese correnti e le correlative entrate evidenzia un forte disavanzo, con un peggioramento sostanziale della situazione di cassa dei Comuni.

Decisamente più felice è la condizione nel raffronto tra le entrate e le spese in conto capitale dove si registra un limitato avanzo, comunque inferiore a quello dell’esercizio precedente.

Non potendo in questa sede procedere ad un esame ulteriormente approfondito, dobbiamo constatare che il federalismo fiscale è di là da venire, mentre ci aspetta un travagliato iter della devolution, ad onta dei valori in gioco, ovvero l’assetto costituzionale dello Stato. E non è detto che, di fronte alla inconcludenza della politica, la Corte Costituzionale abbia sempre modo e strumenti per porre rimedio.

 
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