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Lotta al doping: il nuovo contesto internazionale
avv. Anna Leonori   
Per i seguaci del diritto sportivo si è da poco avverata una data importante: il 21 ottobre 2005, infatti, si è conclusa a Parigi la 33º Assemblea Generale dell’UNESCO, che ha adottato all’unanimità la Convenzione Internazionale Antidoping. Si tratta del primo strumento giuridico a carattere obbligatorio, che aspira a dare una risposta globale ad un problema mondiale, una reazione strutturata ad un fenomeno che svilisce i valori etici e sociali dello sport, oltre a mettere in pericolo la salute degli sportivi...

 

L'evoluzione della disciplina

Per i seguaci del diritto sportivo si è da poco avverata una data importante: il 21 ottobre 2005, infatti, si è conclusa a Parigi la 33º Assemblea Generale dell’UNESCO, che ha adottato all’unanimità la Convenzione Internazionale Antidoping.

Si tratta del primo strumento giuridico a carattere obbligatorio, che aspira a dare una risposta globale ad un problema mondiale, una reazione strutturata ad un fenomeno che svilisce i valori etici e sociali dello sport, oltre a mettere in pericolo la salute degli sportivi.

La nuova Convenzione approvata a Parigi si inserisce nel quadro di una politica antidoping iniziata già diversi anni fa.

I primi passi significativi risalgono al febbraio del 1999 quando, in seguito agli scandali del Tour di Francia del ’98, venne convocata a Losanna la prima Conferenza Mondiale Antidoping nella sede del Comitato Olimpico Internazionale (COI). Fu qui che nacque l’idea di affidare ad un organo super partes il controllo ed il potere di emanare una normativa in materia e fu così che nel novembre del 1999 nacque l’AMA (Agencie Mondiale Antidopage) o WADA (World AntiDoping Agency) un organismo indipendente con sede a Montreal, frutto della collaborazione di tutto il movimento olimpico e dei governi di molte nazioni (www.wada-ama.org).

Il risultato del lavoro dell’AMA-WADA si è tradotto nella redazione del Codice Mondiale Antidoping e nel marzo del 2003, durante la seconda Conferenza Mondiale Antidoping a Copenaghen, più di 1200 delegati rappresentanti di 80 paesi, il COI, il Comitato Paraolimpico Internazionale e svariate organizzazioni, federazioni ed agenzie hanno adottato all’unanimità il Codice WADA, come base della lotta al doping nello sport.

Il codice è entrato in vigore il 1° gennaio 2004 ed è stato osservato alle olimpiadi di Atene ma, trattandosi di un documento non governativo, si è rilevato che al di fuori dei giochi olimpici e dei campionati mondiali esso non rivestiva un’efficacia legale vincolante. Per tale ragione, il mese scorso, sotto l’egida dell’UNESCO a Parigi, i paesi sono stati chiamati a firmare la Convenzione Internazionale Antidoping, impegnandosi ad allineare le legislazioni di ciascuno stato ai dettami del Codice WADA e ad armonizzare le norme in tema di doping in tutte le discipline sportive. La Convenzione è oggi ufficialmente approvata e, tuttavia, dovrà essere ratificata dagli stati contraenti entro il 31 dicembre 2005, affinché possa entrare in vigore in tempo per i giochi olimpici invernali di Torino 2006.

Allo stato attuale, l’unica ratifica confermata è quella della Svezia e ci si augura, con le parole del Presidente WADA Richard W. Pound, che la ratifica svedese sia di esempio per tutti gli altri paesi, come primo e positivo segnale dell’impegno globale alla lotta antidoping.


I contenuti della Convenzione ed il quadro europeo vigente

Il testo finale della Convenzione Internazionale Antidoping si compone di quasi duecento pagine: 43 articoli della Convenzione in senso stretto, un primo allegato con la lista delle sostanze proibite, un secondo allegato con i criteri di esenzione per uso terapeutico, e tre corpose appendici quali (i) il Codice WADA, (ii) gli Standard dei Laboratori antidoping e (iii) gli Standard dei Test antidoping.

Sottoscrivendo la Convenzione, gli Stati contraenti si sono impegnati ad adottare a livello nazionale ed internazionale delle misure appropriate e coerenti con i principi del Codice WADA, ad incoraggiare le forme di cooperazione internazionale volte alla protezione degli atleti e a condividere i risultati della ricerca scientifica (art. 3). Tali misure potranno consistere in leggi, regolamenti, prassi amministrative e via dicendo, e dovranno riflettere i dettami del Codice WADA, che pur in veste di appendice forma parte essenziale ed integrante della Convezione stessa (artt. 4 e 5).

L’inclusione del Codice nella struttura della Convenzione si rivela di particolare importanza ai fini del raggiungimento dell’omogeneità del trattamento sanzionatorio: il Codice, infatti, prevede un regime molto severo per l’atleta che risulti positivo al test antidoping, imponendogli la squalifica per due anni alla prima occasione, e la radiazione a vita alla seconda violazione.

Ancora, gli Stati si sono impegnati a limitare la disponibilità sul mercato di sostanze e metodi proibiti, a restringerne l’utilizzo da parte degli sportivi (art. 8), a incoraggiare l?inclusione della composizione analitica del prodotto e la garanzia della qualità da parte dei produttori e dei distributori di integratori alimentari (art. 10), e infine a facilitare l’espletamento di test antidoping - sia senza preavviso, sia fuori gara, sia durante la gara - da parte delle organizzazioni sportive (art. 12).

Da ultimo, si è promossa la costituzione di un Fondo a contribuzione volontaria per l’eliminazione del doping nello sport (art. 17), la realizzazione di programmi di prevenzione e informazione (art. 19) e lo sviluppo della ricerca scientifica (art. 24).

Nell?attesa di veder ratificate tali disposizioni entro la fine dell'anno, si è quindi ritenuto interessante soffermare brevemente l’attenzione sull?attuale situazione europea e fornire alcuni cenni sulle diverse posizioni dei sistemi legislativi di fronte al fenomeno del doping.

In Spagna, ad esempio, non esiste una norma specifica che penalizza le condotte connesse al doping e l’unico ambito che se ne occupa è quello amministrativo, come nel caso dei regolamenti disciplinari di federazioni, leghe e club sportivi. La dottrina spagnola, pertanto, sta appena analizzando la possibilità di inserire tali condotte nell’ambito del codice penale del 1995, a condizione che tali condotte tocchino beni giuridici fondamentali quali la vita, la salute, l’integrità fisica o la dignità umana, meritevoli di tutela penale.

Si è pensato, ad esempio, di incastonare la condotta legata al doping nell’ambito del delitto di cooperazione al suicidio a titolo di dolo eventuale, ex art. 143.2 del codice penale spagnolo (che prevede la reclusione da due a cinque anni per chi coopera con atti necessari al suicidio di una persona), o persino nel delitto di omicidio imprudente ex art. 142.1 (che prevede la reclusione da uno a quattro anni).

Diversa, invece, la posizione della Francia, che prevede espressamente la fattispecie del dopage nel Codice della Salute Pubblica e commina sanzioni penali negli articoli da L3633-1 a L3633-6, stabilendo ad esempio la pena della prigione di cinque anni e una multa da 75.000 euro a chi prescriva, ceda, offra, somministri o applichi ad uno sportivo fra quelli menzionati nell’articolo L3631-1, una sostanza o un procedimento menzionato nel citato articolo, o a chi faciliti la sua utilizzazione, o in qualunque maniera, inciti al suo uso.

Altrettanto severa l’Italia, che già con la legge 14 dicembre 2000 n. 376 del 2000 disciplinava l’istituto, prevedendo ex art. 9 la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa da cinque a cento milioni di ex lire a "chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze".


Uno sguardo all'America Latina: il caso argentino

A conclusione di questo breve excursus, vale la pena analizzare a titolo di confronto anche il panorama giuridico argentino, per fornire il modello di una realtà sudamericana in cui il fenomeno del doping è particolarmente sentito ed è oggi più che mai attuale.

Fra gli esempi argentini che hanno fatto parlare in passato, come non ricordare il caso di Diego Maradona, positivo nel marzo 1991 per cocaina e nel mondiale 1994 per efedrina, o il caso di Claudio Caniggia nel 1993 sempre per cocaina. Attualmente, invece, è il tennis a destare scandalo, con la seconda presunta violazione di Mariano Puerta che in questo ottobre 2005 ha gettato una nuova ombra sulla bandiera argentina.

Negli ultimi quindici anni, sono stati ben settantotto i casi argentini positivi al doping e sono in molti a chiedersi le ragioni di una simile piaga. Si è quindi aperto un acceso dibattito sull’efficacia dissuasiva della normativa vigente, sulla scarsa campagna di prevenzione e sulle delicate implicazioni fra aspirazioni di vittoria, denaro e sport.

Il quadro normativo è dato al momento dalla legge n. 24.819 del 23 aprile 1997 (intitolata Ley de preservación de la lealtad y el juego limpio en el deporte) poi modificata dalla legge n. 25.387 del 30 novembre 2000 e pubblicata nel gennaio 2001. A differenza del rigoroso sistema francese o italiano, quello argentino non prevede sanzioni penali e considera che sia sufficiente il castigo sportivo.

Infatti, ex art. 8 della legge citata, lo sportivo che incorre in doping sarà punito con la sola inabilitazione da tre mesi a due anni alla prima infrazione, e in caso di recidiva con un’inabilitazione minima di due anni, oltre alla squalifica e alla perdita di punti a seconda del carattere della competizione. L’articolo in questione è stato oggetto di aspre critiche, dal momento che la versione originale del 1997 prevedeva sin dalla prima infrazione l’immediata squalifica e l’inabilitazione per due anni, e la sospensione a vita dallo sport in caso di recidiva.

Si è obiettato, pertanto, che la versione originaria possedeva una maggior forza deterrente, oltre a precorrere i dettami del futuro Codice WADA. Ancora, le modifiche apportate dalla legge 25.387 hanno affievolito il livello di prevenzione e informazione, abrogando gli originari articoli 14 e 15 in cui si prevedeva un regime di pubblicità dei prodotti alimentari e dei vasetti medicinali contenenti sostanze proibite, prescrivendo l’obbligo di etichette con la dicitura "questo prodotto produce doping sportivo" e la descrizione degli effetti pericolosi causati dall’ingestione.

Di conseguenza, l’importante opera di sensibilizzazione degli sportivi resta ora affidata alla sola Commissione Nazionale Antidoping, a cui spetta l’organizzazione di campagne preventive e la divulgazione dei valori morali ed etici dello sport. Nel clima di competizione in cui vive la società moderna, non c’è da stupirsi che l’insegnamento De Cubertain sia stato dimenticato, ma che il migliore vinca ricordandosi lo spirito delle regole ed il valore della correttezza.

 
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