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Il Giudice può ridurre d'ufficio la clausola penale, anche in assenza della domanda di parte
prof.ssa Pierangela Dagna   
Con la sentenza n. 18128/2005, le Sezioni Unite civili della Cassazione intendono porre fine ad un “recente” contrasto giurisprudenziale avente per oggetto il potere del giudice di ridurre l’importo della clausola penale ex art. 1384 del codice civile, e cioè se questo potere possa essere esercitato d’ufficio, ovvero se sia necessaria la domanda della parte tenuta al pagamento della penale (1).

 

La Suprema Corte afferma il principio per cui, sulla base dei poteri concessi al giudice dall’art. 1384 c.c., è possibile la riduzione d’ufficio della penale stabilita convenzionalmente dai contraenti, anche in mancanza di una specifica domanda da parte del soggetto che sarebbe tenuto al pagamento.


La precedente giurisprudenza


A partire dall’entrata in vigore del codice civile del 1942, la giurisprudenza della Cassazione è stata prevalentemente concorde nel ritenere che il potere del giudice di ridurre la misura della clausola penale non potesse essere esercitato d’ufficio.

Questo orientamento è stato posto in discussione nel 1999 con la sentenza n. 10511 della Suprema Corte, che aveva invece concluso nel senso opposto, e cioè che la penale potesse essere ridotta dal giudice anche d’ufficio. Alla base di questo nuovo indirizzo vi erano state in particolare due ordini di ragioni. In primo luogo si era rilevato come, nonostante la giurisprudenza avesse fino a quel momento negato al giudice il potere di riduzione d’ufficio della penale, l’adesione al principio suddetto fosse, in alcune pronunce, più formale che sostanziale, arrivando talune volte a ritenere la domanda di riduzione implicita nell’assunto della parte di nulla dovere a titolo di penale; altre,  a ritenere l’eccezione relativa proponibile in appello. In secondo luogo l’interpretazione tradizionale dell’art. 1384 c.c. non appariva più adeguata  alla luce di una rilettura degli istituti canonistici costituzionalmente orientata e fondata in particolare sul dovere di solidarietà nei rapporti intersoggettivi (art. 2 Costituzione) e sull’esistenza di un principio di inesigibilità quale limite alle pretese creditorie (sent. Corte Cost. n. 19/1994), da valutare insieme ai canoni generali di buona fede oggettiva e di correttezza sanciti dal codice civile.

Tuttavia, questo nuovo principio non ha trovato seguito nella successiva giurisprudenza della Corte che ha rimarcato l’orientamento tradizionale (2). L’indirizzo maggioritario si fondava sul principio generale, al quale l’art. 1384 non faceva eccezione, per cui il giudice non può pronunciarsi se non nei limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti (3). Inoltre, la possibilità di ridurre la penale – si diceva – è prevista dalla legge come istituto a tutela degli specifici interessi del debitore, e pertanto a lui solo, nell’esercizio della difesa dei propri diritti,  è rimessa ogni iniziativa a riguardo e ogni consequenziale valutazione della eccessività della penale ovvero della sua sopravvenuta onerosità in rapporto alla parte di esecuzione che il contratto ha avuto.


La funzione della clausola penale

Clausola penale e caparra confirmatoria sono ipotesi di preventiva liquidazione, convenzionale e forfettaria, dei danni contrattuali da inadempimento o da ritardo (4).

Per quanto concerne la clausola penale, apposta convenzionalmente dalle parti, essa fa sì che  il debitore inadempiente sia tenuto a risarcire il danno nella misura stabilita nel contratto, senza bisogno che il creditore fornisca alcuna prova in ordine all’an e al quantum dell’ammontare del danno (art. 1382, II co., c.c.). Il creditore, finchè è possibile, può  in ogni caso sempre pretendere dal debitore l’adempimento, ma non può cumulare tale pretesa con quella relativa alla penale tranne il caso in cui questa sia stata stipulata per il semplice ritardo (art. 1383 c.c.). Il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore è possibile solo se esista un’espressa pattuizione in tal senso, ma in tal caso il creditore dovrà fornire la prova dell’effettivo danno subito, secondo le regole generali (5).

La penale non è ovviamente dovuta se l’inadempimento o il ritardo dipendono da cause non imputabili al debitore.

Avere stabilito convenzionalmente una penale può essere di interesse per il creditore specialmente nell’ipotesi in cui possa risultare difficile provare con precisione l’esistenza o l’entità del danno subito per effetto dell’inadempimento o del ritardo nell’adempimento da parte dell’altro contraente, oppure quando una penale elevata possa essere utile a dissuadere il debitore dal non adempiere esattamente. D’altra parte è anche vero che, costituendo in sostanza una liquidazione pattizia del danno con valore limitativo del risarcimento alla somma in essa stabilita (art. 1382, co. I, c.c.) la clausola penale può essere utile anche al debitore, nel senso che gli consente di sapere in anticipo l’entità del risarcimento da lui dovuto nel caso di eventuale inadempimento o ritardo (6).

Sul piano strutturale la clausola penale può considerarsi quale patto a sé stante e non dunque accessorio al contratto e pertanto la sua forma non deve necessariamente essere quella del contratto al quale si riferisce (7).  Quanto all’ammontare della penale, occorre precisare che, se da un lato non può essere irrisoria, almeno se prevista nell’interesse del debitore, in quanto si aggirerebbe in tal caso il divieto posto dall’art. 1229 c.c., dall’altro non può nemmeno essere manifestamente eccessiva, potendo in tal caso intervenire il giudice a diminuirne equamente l’ammontare, così come avviene nell’ipotesi di parziale esecuzione dell’obbligazione principale, in entrambi i casi con riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento (art. 1384 c.c.) avuto riguardo al momento della conclusione del contratto (8).

Se in precedenza, si ravvisava nella clausola penale un patto dalla fisionomia speciale e con una particolare funzione sanzionatoria consistente nello spingere il  debitore ad adempiere, oggi appare più corretto attribuirle una funzione risarcitoria di precostituzione pattizia del danno (9).


I principi della sentenza n. 18128/2005

La controversia da cui ha origine la sentenza in esame, era sorta a causa della mancata corresponsione di oneri condominiali e alla conseguente applicazione della penale, stabilita nel regolamento condominiale, a carico del socio moroso. Costui, in sede di merito, si era limitato a contestare la nullità delle clausole del regolamento condominiale che prevedevano la penale, in quanto queste, in seguito al suo ritardato pagamento, gli imponevano la corresponsione di un interesse usurario. Chiedeva pertanto che tali clausole fossero dichiarate nulle ai sensi dell’art. 1815, II co., c.c., trattandosi di norma applicabile in tutte le convenzioni di interessi e quindi anche in quelle contenute in un regolamento condominiale di natura contrattuale. Poiché in quella sede il condomino moroso non aveva chiesto la riduzione della penale, la questione non veniva affrontata dai giudici di merito. Successivamente, in occasione del giudizio di legittimità, costui lamentava il mancato esercizio da parte del giudice del potere di riduzione d’ufficio della penale ex art. 1384 c.c., e, pertanto, essendo presente sul punto, un contrasto giurisprudenziale, la questione è stata portata all’attenzione delle Sezioni Unite.

La sent. n. 18128/2005 muove dai principi enunciati nella precedente sentenza del 1999, e cioè quella  fautrice del diverso orientamento favorevole alla riduzione d’ufficio della penale da parte del giudice anche in assenza di esplicita richiesta della parte tenuta al pagamento (10).

Secondo la Suprema Corte non è ravvisabile alcuna violazione del principio contenuto nell’art. 112 c.p.c., (e cioè quello per il giudice non può pronunciarsi se non nei limiti della domanda e delle eccezioni sollevate dalle parti), e ciò per due ordini di ragioni. In primo luogo tale violazione non sussiste perché, mentre non è consentito al giudice di condannare il debitore al pagamento di una somma superiore a quella richiesta, non sussiste alcun problema in caso contrario, e cioè di somma inferiore, in quanto l’art. 112 c.p.c. non specifica se debba provenire dalla parte l’eccezione di riduzione della penale, né l’art. 1384 c.c. richiede espressamente che il giudice debba essere sollecitato dalla parte ad esercitare il potere di riduzione conferitogli dalla legge stessa. Le Sezioni Unite ritengono che il silenzio su questo punto debba essere interpretato nel senso dell’ammissibilità dell’intervento del giudice in funzione correttiva della volontà manifestata dalle parti.

In secondo luogo la Suprema Corte contesta con forza il principio per cui l’istituto della riduzione della penale sarebbe stato predisposto a tutela del debitore  e afferma che, non esistendo un diritto del debitore alla riduzione della penale, poiché il giudice deve tener conto solo dello squilibrio delle prestazioni delle parti e non dell’effetto che la penale può avere sul patrimonio del debitore, il suddetto potere di riduzione è conferito al giudice per la tutela di un interesse superiore , che prescinde da quello di parte. Il potere di controllo è infatti attribuito al giudice nell’interesse dell’ordinamento per evitare che l’autonomia contrattuale travalichi i limiti entro i quali le posizioni soggettive delle parti appaiono meritevoli di tutela. In tal senso questo potere concesso al giudice rappresenta un indubbio limite all’autonomia delle parti, ma si tratta – ribadiscono i Supremi Giudici – di un limite posto dalla legge a tutela di un interesse generale, individuabile non in maniera assoluta, ma  caso per caso, in relazione ai presupposti di legge e al principio di equità. In questo senso l’intervento d’ufficio del giudice risulta pienamente legittimo.


L’autonomia contrattuale e i suoi “nuovi” limiti

La sentenza che si commenta offre diversi spunti di riflessione tra i quali, quello forse di maggior rilevanza, ha a che fare con  i limiti dell’autonomia contrattuale. Il ragionamento delle Sezioni Unite si conclude infatti con una scelta di campo,  che vede l’autonomia contrattuale assottigliarsi di fronte agli interessi superiori dell’ordinamento , quegli interessi che il giudice deve in ogni caso  tutelare . L’autonomia contrattuale è riconosciuta dalla legge ai privati  con dei limiti che devono essere sempre osservati  e a tutela di quest’osservanza vengono affidati al giudice determinati poteri che possono anche consistere nel paralizzare clausole contrattuali poste a tutela di interessi di parte, nel caso in cui il contenuto non sia conforme alla legge o non sia diretto a realizzare interessi meritevoli secondo l’ordinamento.

In relazione alla clausola penale, la legge ha previsto per le parti la possibilità di predeterminare in tutto o in parte l’ammontare del risarcimento del danno dovuto dal debitore inadempiente oppure di esonerare il creditore dal fornire la prova del danno subito ponendo a carico del debitore una sanzione per l’inadempimento. Tuttavia la medesima legge ha conferito al giudice il potere di controllo sulla misura della penale convenzionalmente stabilita e quindi, più in generale, sul come le parti hanno fatto uso dell’autonomia contrattuale.

Se l’istituto della clausola penale ha, come prevalentemente riconosciuto, principalmente uno scopo rafforzativo dell’obbligazione oggetto del contratto, tale finalità potrebbe essere definitivamente compromessa nel caso in cui il contraente inadempiente abbia la ragionevole presunzione di ritenere che l’importo della penale potrà, a prescindere da una sua specifica richiesta, essere ridotto dal giudice in via equitativa. Sembra dunque, a conclusione delle riflessioni esposte, risultare penalizzata la posizione del creditore e, viceversa estesa in modo significativo, la tutela del debitore che non deve neanche più intervenire nel giudizio promosso nei sui confronti  per il pagamento della penale.


prof.ssa  Pierangela Dagna
Dottoranda di ricerca in diritto privato e storia Università di Milano Bicocca
Docente di Discipline giuridiche ed economiche presso l’I.P.S.I.A. “R. Zerboni” di Torino

§

(1) Nonostante le diverse oscillazioni di alcune sentenze, sempre peraltro superate dalla successiva prevalente giurisprudenza della Cassazione, è riconosciuto che si tratti di  un contrasto giurisprudenziale  recente, in quanto originato dal nuovo orientamento inaugurato dalla sentenza n. 10511/1999, nella quale si affermava  che, indipendentemente da un atto d’iniziativa del debitore, l’art. 1384 c.c. attribuiva al giudice il potere di ridurre d’ufficio la penale, trattandosi di un potere-dovere conferito al giudice per la realizzazione di un interesse oggettivo dell’ordinamento.

(2) Tra le sentenze che ribadiscono l’orientamento tradizionale cfr.: Cass civ., nn. 14172/2000; 5691/2002; 5324/2003; 8813/2003. Per la verità c’è stata una sentenza del 2003 , la n. 8188/2003, che ha seguito l’indirizzo inaugurato dalla sent. n. 10511/1999 ed in particolare, rifacendosi ai valori costituzionali che presiedono l’autonomia privata,  ha espresso il principio per cui il giudice può ridurre d’ufficio la penale, indipendentemente da un atto d’iniziativa del debitore.

(3) Cfr. art. 112 c.p.c.

(4) AA.VV., Istituzioni di diritto privato, a cura di Mario Bessone, ed. Giappichelli, Torino, 2004, p. 636; Breccia U., Le obbligazioni, ed. Giuffrè, Milano, 1991, p. 662; GAZZONI F., Manuale di diritto privato, ed. Scientifiche italiane, Napoli, 1998, p. 614.

(5) e (6)  AA.VV., op. cit., pp. 636 -637; Breccia U., op. cit., p. 663.

(7) e (8) Gazzoni F., op. cit., p. 615.

(9) Breccia U., op. cit., p. 664; Gazzoni F., op. cit., p. 615.

(10) Ci si riferisce alla sentenza della  Cassazione  n. 10511/1999 in precedenza citata
 
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