1. Le condizioni richieste per la validità dell’acceptilatio sono le seguenti: a. L’obbligazione da estinguere deve essere nata “verbis” (D. 46.4.8.3)1 [1]. Sembra anzi che si sia persino dubitato se fosse applicabile l’acceptilatio all’obbligazione nascente dal iusiurandum liberti, la quale si costituisce “verbis”, ma non per mezzo di una stipulazione. In D. 46.4.13 pr. Ulpiano ammette che l’obligatio operarum assunta dal liberto col iusiurandum si estingua mediante accettilazione; ma usa un’espressione, “verius est”, che lascia trapelare l’esistenza di dispute. Per l’accettilazione nella dotis dictio si citano D. 23.3.36, 38, 41 § 4; e non è inverosimile che originariamente questi passi si riferissero alla dote costituita dal debitore della donna con la forma della dictio.
b. L’accettilazione non può intervenire che fra il debitore (o le persone soggette al suo potere) e il creditore. Il creditore deve essere capace di rendere la sua condizione peggiore, in altri termini occorre che sia pubere. Il debitore, che non sia pazzo o infante, è abilitato a compiere l’accettilazione, poiché non fa che rendere migliore la sua condizione. Per lo stesso motivo egli può essere sostituito dalle persone a lui soggette (D. 46.3.63,71 § 2; 46.4.11pr.)2 [2]; il servo per es. domanderà al creditore del suo padrone “quod dominus meus tibi promisit, habesne acceptum?”. Al contrario il creditore non può essere rappresentato dal servo. La ragione di ciò sta nel fatto che il servo non può rendere peggiore la condizione del dominus. Ma il ragionamento è sbagliato. Dietro ordine del padrone il servo accetterebbe validamente il pagamento e liberebbe il debitore. Invece “nec iussu domini acceptum facere potest” (D. 46.4.22). La ragione dell’incapacità del servo a rappresentare il padrone creditore è tutta formale; la risposta “habeo acceptum”, per avere efficacia liberatoria, deve provenire dal creditore. Quanto alle “extraneae personae”, creditore e debitore non differiscono; né l’uno né l’altro possono essere rappresentati da persone non soggette al loro potere. Una tale esclusione dà imbarazzo, se una delle parti è un infante o un infermo di mente ovvero se le due parti non si trovano nello stesso luogo. Ma vi è un pronto rimedio fornito dalla novazione. Se il creditore è a Roma e il debitore in Efeso, basterà una novazione con mutamento di creditore, nel qual caso il debitore dietro ordine del creditore si obbligherà verso una persona d’Efeso, o una novazione con mutamento di debitore, nel qual caso una persona di Roma3 [3] si obbligherà verso il creditore; dopo di che le due parti verranno a trovarsi nello stesso luogo e l’accettilazione potrà aver corso tra presenti (D. 46.4.13.10). Col fr. 13 § 10 (Ulp.), che nega al procuratore (come al tutore del pupillo e al curatore del furioso) la facoltà sia di dare sia di ricevere accettilazioni, sembra che contrasti il fr. 3 (Paul.) “per procuratorem nec liberari nec liberare quisquam acceptilatione sine mandato potest”. Argomentando a contrario, si potrebbe credere che il procuratore munito di mandato abbia facoltà di dare e ricevere accettilazioni. Ma più probabilmente il senso del passo è un altro. Le parole “sine mandato” sono state aggiunte da Triboniano, il quale, come è risaputo, esige che il procuratore sia munito di un mandato speciale tanto per novare quanto per alienare. Il fr. 3 non intende esonerare il procuratore, che voglia giungere all’accettilazione, dalla necessità di seguire la via indicata nel fr. 13 § 10; egli dovrà pur sempre ricorrere alla novazione, ma per esservi autorizzato dovrà avere un mandato speciale4 [4]. c. L’accettilazione è annoverata da D. 50.17.77 fra gli actus legitimi5 [5], che non sopportano né termine né condizione e sono nulli totalmente per l’apposizione di siffatte modalità (D. 46.4. 4 e 5). Il motivo dell’inapponibilità della condizione sospensiva e del termine iniziale è da cercare nelle parole stesse della formula. “Habesne acceptum? – habeo” constatano una prestazione già avvenuta e tale constatazione non si può far dipendere da una circostanza futura. Priva di senso sarebbe ugualmente un’accettilazione con un termine finale: per es. “acceptum habeo usque ad kalendas Ianuarias”. Il fatto di un pagamento già compiuto e il suo riconoscimento non possono essere eliminati dalla scadenza di una data. Incompatibile con l’accettilazione è anche la condizione risolutiva; l’accettilazione estingue interamente l’obbligazione, la quale non può rivivere con l’avveramento della condizione. D. 46.4.5 (Ulp. spiega l’inapponibilità del termine finale con l’esempio del pagamento). In diem acceptilatio facta nullius est momenti: nam solutionis exemplo acceptilatio solet liberare. Ed è vero che la solutio, in quanto è trasferimento della proprietà dell’oggetto dovuto, non poteva per diritto classico farsi sotto una condizione o un termine risolutivo. Ma avrebbe potuto ben farsi sotto una condizione o un termine sospensivo. L’accettilazione invece è nulla tanto nell’una che nell’altra ipotesi. Il paragone con la solutio, se può stare in un caso, nell’altro non regge. E perciò abbiamo ragione di dubitare che il giureconsulto classico giustificasse la nullità dell’accettilazione col richiamo che questa suole liberare il debitore al modo stesso del pagamento6 [6]. Malgrado l’inapponibilità della condizione, è valida l’accettilazione di un debito sottoposto a condizione (D. 46.3.16; 46.4.12, 21.), perché formalmente l’accettilazione è pura, sebbene la sua efficacia dipenda dall’avveramento della condizione. Sub conditione debitori si acceptum feratur, postea condicione existente intellegitur iam olim liberatus (D. 46.3.16). Quod [in diem vel] sub condicione debetur, acceptilatione tolli potest; sed ita id factum apparebit, si condicio stipulationis exstiterit [vel dies venerit] (D. 46.4.12). Se la condizione non avviene, l’accettilazione si ha come non fatta, perché manca l’obbligazione che dovrebbe essere estinta. Ma il termine giungerà certamente e perciò le parole “vel dies venerit” non possono essere genuine; il chiasmo7 [7] prova che l’ipotesi del termine è insiticia8 [8]. In generale per tutti gli “actus, qui non recipiunt diem vel condicionem” D. 50.17.77 insegna: Nonnumquam tamen actus supra scripti tacite recipiunt, quae aperte comprehensa vitium adferunt. Nam si acceptum feratur ei, qui sub condicione promisit, ita demum egisse aliquid acceptilatio intellegitur, si obligationis condicio exstiterit: quae si verbis nominatim acceptilationis comprehendatur, nullius momenti faciet actum. Anche se “nonnumquam … adferunt” non fosse interpolato9, non dovremmo pensare che l’accettilazione sia tacitamente condizionata dalle cosiddette condizioni tacite o legali. L’accettilazione del credito che la fidanzata fa al futuro marito per costituirsi una dote è definitiva; le nozze mancate danno luogo soltanto a una condictio del denaro, che aveva formato oggetto del credito (D. 12.4.10 di Giavoleno). Secondo D. 23.3.43. pr. - § 1 Scevola e Ulpiano sarebbero stati di opinione diversa, e cioè che “matrimonii causa acceptilationem interpositam non secutis nuptiis nullam esse atque ideo suo loco manere obligationem”; ma questo passo è interpolato10 [10]. d. Sembra infine che secondo la più antica dottrina l’estinzione dovesse essere totale e non parziale. Forse questa regola è un residuo della prisca concezione, per cui l’acceptilatio liberava dalla responsabilità e non dal debito11 [11]? Certo è che Gai. III 172 segnala come disputata la possibilità di un’accettilazione parziale: “an in partem acceptum fieri possit, quaesitum est”12 [12]. Ma Giustiniano (I.3.29) l’ammette esplicitamente, e casi di accettilazione parziale si trovano ricordati in D.46.4.9 (Paulus), 10 (Pomponius), 13 § 1-3 (Ulpianus). Anzi D. 46.4.17 (Iulianus) arriva al punto di ammettere che chi ha stipulato “hominem aut decem” e abbia fatto accettilazione di cinque, “partem stipulationis peremit et petere quinque aut partem hominis potest”; il che non è consentaneo alla natura dell’obbligazione alternativa e contrasta con le norme di D. 45.1.2.1. La verita' di quod in acceptilatione demonstratur secondo D. 46.4.14 2. D. 46.4.14 pare che ponga un ulteriore requisito per la validità dell’acceptilatio. Nisi consentiat acceptilatio cum obligatione et nisi verum est, quod in acceptilatione demonstratur, imperfecta est liberatio, quia verbis verba ea demum resolvi possunt, quae inter se congruunt. Abbiamo già visto che Gaio (III. 169) definiva l’accettilazione un’ “imaginaria solutio”; lo stesso Gaio (II.85) descrive l’accettilazione come il negozio di chi “non accipiat pecuniam, sed habere se dicat”; Ulpiano (D.46.4.19.1) afferma esistere questa differenza tra l’acceptilatio e l’apocha, che con l’apocha la liberazione avviene solo se il denaro sia stato pagato, con l’acceptilatio la liberazione avviene in ogni modo, anche se il denaro non sia stato pagato. La verità della dichiarazione contenuta nella formula non era dunque necessaria per l’efficacia dell’accettilazione. Indipendentemente da questo risultato, che pure è decisivo per negare la genuinità delle parole “et nisi verum est, quod in acceptilatione demonstratur”, la frase si dimostra spuria per due considerazioni. Come il giureconsulto scrive “nisi consentiat”, così avrebbe scritto “nisi verum sit”; l’indicativo “est” rivela la presenza di un’altra mano. Il motivo “quia verbis…”sebbene anch’esso sia stato probabilmente rimaneggiato, sta col primo requisito “nisi consentiat acceptilatio cum obligatione” (il testo originale aveva stipulatione?) e non col secondo. Se pertanto l’intrusione della frase “et nisi verum est, quod in acceptilatione demonstratur” è certissima, meno chiaro è il significato del nuovo requisito che si esigerebbe per l’efficacia liberatoria dell’accettilazione. Il Riccobono opina che gli interpolatori non abbiano voluto esigere che l’atto formale sia accompagnato dalla numerazione effettiva, bensì che abbia una causa vera. L’interpretazione sembra alquanto forzata; ciò che “in acceptilatione demonstratur” non è la causa dell’atto, ma la ricezione del debito; i compilatori avrebbero scelto le espressioni più oscure ed equivoche per enunciare l’idea loro attribuita dal Riccobono. Forse più lusinghiera per i commissarii giustinianei è l’ipotesi di una sbadataggine, onde avrebbero riprodotto il testo, già glossato da qualcuno che confondeva l’acceptilatio con l’apocha. § [1] Il testo, ridondante e tautologico, non è illibato. [2] Nel fr. 71§ 2 “servo, debitorius filiove acceptum fecerit” è Filiove un glossema o un’ interpolazione completomane, perché Celso non avrebbe anteposto il servo al figlio. [3] Una persona qualunque, e non un procurator, come vorrebbe FRESE, St. Bonfante, IV, p. 436 sgg., la cui ricostruzione di D. 46.4.13.10 è inammissibile. [4] Cfr. Aegyptus, 5 p. 19 n. 2. [5] La classicità del predicato legitimi per atti che non erano tutti disciplinati dalle leggi propriamente dette è più che dubbia. [6] Simile è la glossa o l’interpolazione di D. 46.4.16 pr. (Ulp.):”nam cum ex duobus pluribusque eiusdem obligationis participibus uni accepto fertur, ceteri quoque liberantur, non quonam ipsis accepto latum est ».Per « nam … liberantur » il sospetto è stato già affacciato dal SEGRE’, e circa la frase « non quoniam …», che interessa noi, rileveremo il duplice significato di solvisse (pagare) e di solutus (liberare). [7] “In diem vel sub conditione” s’ inverte in “condicio … vel dies”. Il BESELER sospettando apparebit, pensa ad un’alterazione più vasta. [8] Anche D. 46.4.21 (Venuleius) prevede l’accettilazione di un credito condizionale. [9] Come ritengono VASSALLI, Bull. Ist. Dir. Rom., 27, p. 219, n. 3; GUARNERI CITATI, St. Bonfante, III, p. 450 n. 39. [10] Cfr. BESELER. [11] Cfr. SIBER. [12] Il KNIEP, Gai Inst., III, 2, p. 44 n. 2 ritiene postgaiano il § 172. Se la copia degli errori nel codice veronese fosse una prova d’impurità, dovremmo consentire nella tesi del Kniep. Notabile è anche il fatto che i commenti a Sabino di Pomponio, Paolo, Ulpiano affermino la validità dell’accettilazione parziale e non mostrino di essere alterati ( La probabile interpolazione di D. 46.4.13.3 concerne il rapporto fra usus fructus e usus). |