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L'espressione 'more uxorio’ è stata utilizzata, nel ramo del diritto di famiglia, per individuare quelle relazioni interpersonali non coniugali che vedano due persone 'convivere come se si fosse uniti in matrimonio, come se si fosse marito e moglie’. Orbene, merita grande considerazione non soltanto tale formula - in particolare il ‘come se’, che va interpretato, e che nasconde insidie e problematiche di non poco conto -, ma anche l'evoluzione che tale forma relazionale ha avuto nella forma e nel contenuto durante gli anni...
Sommario 1. L’evoluzione dei rapporti di fatto: tra passato e presente. 2. Substrato giuridico e prime considerazioni sul more uxorio 3. Gli orientamenti giurisprudenziali e la normativa: cenni generali 4. Lo strumento negoziale nei rapporti tra conviventi. 4.1. Il contratto di convivenza. 4.2. Requisiti formali e volontà dei conviventi 5. Profili contenutistici. 5.1. Ambiti personali e possibili determinazioni. 5.2. Ambiti patrimoniali e tutela: le possibili clausole. A) La contribuzione e il mantenimento. B) Il regime dei beni nel more uxorio. C) La cessazione del rapporto di convivenza. D) Le determinazioni sulla casa: la presenza o meno dei figli. E) Lo scioglimento del contratto e la morte del convivente. 6. Uno sguardo al futuro: regolamentazione e note conclusive. 1. L’evoluzione dei rapporti di fatto: tra passato e presente La regolamentazione di tutto ciò che è novum, ha sempre impegnato e impegna tuttora il legislatore da un lato, dottrina e giurisprudenza dall’altro, nella ricerca di una strada da percorrere, al fine di approntare una adeguata risposta alle singole problematiche di volta in volta emerse nella società. La giurisprudenza opera di solito in risposta - con alternanza di risultati – alle singole vicende della vita di tutti i giorni, e il legislatore segue ad essa, cercando di strutturare una tutela che richiami anche i principi elaborati dai giudici. Il fine ultimo di ogni loro attività è (rectius dovrebbe essere) la realizzazione di una protezione che prescinda da formalismi e sia concentrata sull’aspetto sostanziale del problema. L'espressione 'more uxorio’ è stata utilizzata, nel ramo del diritto di famiglia, per individuare quelle relazioni interpersonali non coniugali che vedano due persone 'convivere come se si fosse uniti in matrimonio, come se si fosse marito e moglie’. Orbene, merita grande considerazione non soltanto tale formula - in particolare il ‘come se’, che va interpretato, e che nasconde insidie e problematiche di non poco conto -, ma anche l'evoluzione che tale forma relazionale ha avuto nella forma e nel contenuto durante gli anni. La previsione normativa di un modello di famiglia consacrato nel matrimonio, non può comportare una aprioristica esclusione di altre ‘organizzazioni familiari’ non formalizzate. Tutto ciò a seguito di quella camaleonticità che è propria del diritto di famiglia. In tale ramo del diritto, il binomio tra famiglia come istituzione e famiglia come rapporto coniugale, non può più rivestire quella valenza e quella portata “esclusivista” che per diverso tempo le è stata propria. Vengono in gioco evidenti ragioni di contingenza storica, con riferimento alle quali la relazione formalizzata tra i coniugi era vista come modello unico e ufficiale nel panorama italiano all’epoca dell’entrata in vigore del Codice civile del 1942, nonchè della promulgazione della Carta Costituzionale del 1948. Nulla del genere può essere affermato oggigiorno, in un'epoca contraddistinta da mutamenti sociali, relazionali, storici, nonché culturali, dei quali occorre prendere atto con estrema attenzione. Un atteggiamento di sufficienza, di diffidenza o peggio ancora di indifferenza nei confronti del nuove aggregazioni familiari, non soltanto sarebbe sinonimo di scarsa capacità e dimestichezza che andrebbero condannate, ma anche di mortificazione per una realtà così importante per lo sviluppo della persona umana. 2. Substrato giuridico e prime considerazioni sul more uxorio Le attuali previsioni normative riconoscono una certa rilevanza giuridica al fenomeno delle relazioni familiari di fatto. Si vuol propendere per la formula ‘familiare’, perché essa è in grado di indirizzare immediatamente l’attenzione su quanto sia significativo vivere insieme, anche al di fuori delle regole matrimoniali. Sul piano normativo, si possono ricordare l’art. 30, co. 1, Cost., sui diritti e doveri dei genitori di ‘mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, e il più richiamato e noto art. 2 Cost, che si riferisce alle formazioni sociali, in cui gli individui realizzano la propria personalità. Vi sono poi le disposizioni codicistiche, che misurano la rilevanza giuridica del more uxorio, ma vi sono altresì le disposizioni costituzionali in materia. Sul versante codicistico possiamo ricordare, prima facie, gli artt. 143 (la norma parla di diritti e doveri incombenti sui coniugi ), 144 (sull’indirizzo della vita familiare e della residenza), l’art. 317 bis (esercizio della potestà genitoriale sui figli), l’ art. 147 (doveri dei genitori verso i figli) e 148 (concorso negli oneri verso la prole) c.c.. Sul versante costituzionale, invece, va ad esempio ricordato il collegamento tra l’art. 29 e il citato art. 2 Cost., i quali hanno costituito un valido terreno per poter fondare a livello di Carta fondamentale il ‘more uxorio’, ma anche per operare un importante richiamo all’altra disposizione che va esaminata, ossia l’art. 3, 1° comma Cost., che si fonda sul concetto di dignità sociale. L'art. 29 poc' anzi citato richiama il vincolo formale, e va interpretato nel senso di una predilezione dell’ordinamento giuridico per quel modello di unione interpersonale, espressione di un determinato periodo storico e culturale. Tale predilezione, tuttavia, non può significare e comportare l’esclusione di un riconoscimento giuridico e di una tutela azionabile in favore della famiglia di fatto. Al contrario, essa è rappresentativa di una realtà ‘socialmente accettata’, seppur contrastata agli inizi da quelle reticenze moralistiche e culturali di stampo tradizionalista, rientrando a pieno titolo in quelle ‘formazioni sociali’ richiamate all’art. 2 Cost, che contribuiscono allo sviluppo armonioso della personalità di ogni individuo e all’attuazione dei suoi diritti fondamentali [1]. Pertanto, si tratta di un rapporto riconducibile all'essere 'famiglia', ossia a quella aggregazione in nome della quale i conviventi vogliono vivere la propria quotidianità, le proprie attività, crescendo, confrontandosi e prenotando una possibile tutela del loro ‘essere coppia’. È ben possibile rinvenire, in tale fenomeno, quella dignità sociale che il richiamato art. 3 Cost. riconosce in capo a ogni individuo. Tale dignità raggiunge la massima espressione nella proiezione della propria personalità, del proprio bagaglio di vita vissuta, nelle relazioni interpersonali, che rappresentano il primo passo verso la costruzione di una vera aggregazione familiare. Possono, a questo punto, essere evidenziati gli elementi che completano l’inquadramento generale del fenomeno 'famiglie di fatto'. In particolare, è opportuno ricordare: a) l’assenza, in tali relazioni, di formalizzazione (mancata celebrazione del matrimonio civile) o la presenza di un atto formale non considerato rilevante per l’ordinamento giuridico (si pensi al caso del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico, senza poi esser trascritto nei registri dello stato civile). Va precisato che tale mancanza si fonda non soltanto su una libertà dei conviventi di scegliere una diversa strada da seguire nei propri rapporti, ma anche su uno studio effettuato allo stato attuale, in cui non vi è alcuna previsione normativa organica che sancisca una possibile registrazione delle coppie di fatto o formalizzi in altro modo la loro unione; b) la rilevanza della convivenza, in pratica dell’ “affectio, intesa come serio intendimento di costituire una comunità familiare a tempo indeterminato, con caratteristiche - quindi – di stabilità” [2]; pertanto, potremmo individuare nella non occasionalità del relazionarsi in senso familiare, la reale essenza del fenomeno in esame, guardando alla comunanza dell’agere quotidiano, nel senso completo del termine [3]; c) la liceità della unione tra i conviventi, in caso contrario avremmo un’unione ‘contra legem’, come tale non ammessa secondo le regole proprie del nostro ordinamento giuridico [4]; d) la non necessaria presenza di figli nell’ambito della famiglia di fatto, che pur rivestono una profonda importanza incidendo sull'aggregazione familiare e sugli equilibri anche patrimoniali della stessa; e) la presenza di un uomo e una donna, che viene richiamata in linea di principio dagli orientamenti finora prospettati dalla giurisprudenza. Con riguardo a tale ultima affermazione, occorre fare una breve precisazione. Allorquando si discorre di famiglia, è opportuno e doveroso superare rigidi preconcetti e moralistiche resistenze che, fondati sulla tradizionalità della famiglia eterosessuale, guardino con forte avversione all’idea di una possibile famiglia ‘non’ eterosessuale. Orbene, in relazione ai presupposti per un riconoscimento di realtà familiari meritevoli di considerazione giuridica, ogni possibile differenziazione fondata sulle preferenze sessuali potrebbe nascondere una naturale discriminazione. Il monito che deriva dalle prospettive di azione e dai principi comunitari, oltre che da altri Paesi stranieri, sembra sponsorizzare (rectius sponsorizza) una interpretazione più ampia del concetto di famiglia, come tale aperto a differenti realtà relazionali che nei paesi moderni si sviluppano con sempre maggior naturalezza. Pertanto, senza alcuna presunzione di compiutezza, occorre chiedersi cosa significhi formare una famiglia oggigiorno, quali comportamenti possano integrare tale aggregazione, quali possano essere i diretti protagonisti di questa fondamentale unione di legami umani, affettivi, prima ancora che patrimoniali. È da questi interrogativi che occorre prendere spunto per proporre un ragionamento sui modelli familiari esistenti nei vari contesti e sulle tutele adottabili in concreto. 3. Gli orientamenti giurisprudenziali e la normativa: cenni generali Come già ricordato, la giurisprudenza rappresenta la prima importante verifica per l’ affermazione, lo sviluppo, la cristallizzazione di una realtà che chiede di affermarsi anche nel mondo giuridico a pieno titolo. È quanto succede in materia di convivenza more uxorio, in relazione alla quale i giudici sono chiamati a decidere su questioni particolarmente delicate, nell’incertezza e mancanza di riferimenti legislativi espliciti. La giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che si fosse dinanzi ad «una relazione interpersonale, con carattere di tendenziale stabilità, di natura affettiva e parafamiliare, che si esplichi in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza materiale e morale» [5], ribadendo il richiamo alla stabilità della relazione, già accennata innanzi. In modo ancor più incisivo - senza però voler scendere in una analitica elencazione degli interventi giurisprudenziali favorevoli al riconoscimento del ‘more uxorio’ -, di recente la Cassazione, in una fattispecie di risarcimento danni derivanti da fatto illecito penale, ha focalizzato l’ attenzione sulla portata delle relazioni di fatto nel nostro ordinamento giuridico [6]. In particolare essa ha stabilito che «la lesione di qualsiasi forma di "convivenza", purché dotata di un minimo di stabilità, tale da non farla definire episodica, ma idoneo e ragionevole presupposto per un'attesa di apporto economico futuro e costante costituisce legittima causa petendi di una domanda di risarcimento danni proposta di fronte al giudice penale chiamato a giudicare dell'illecito che tale lesione ha causato..». In tal modo si è voluta sottolineare la meritevolezza e la rilevanza assunta da tali forme di ‘unione’ nel nostro Paese. La stessa giurisprudenza costituzionale, con sentenza N. 310/1989 [7], ferma l’attribuzione alla famiglia legittima di “una dignità superiore, in ragione dei caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività di diritti e doveri, che nascono soltanto dal matrimonio”, non ha inteso disconoscere altre forme di convivenza ed anzi si è anch’ essa appellata al disposto contenuto nell’art.2 Cost., ‘quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche’ [8]. Lo stesso filone giurisprudenziale che di recente (C.Cost. sent. n. 204/2003; C.Cost. sent. n. 352/2000; C.Cost. ord. n. 491/2000; C.Cost. ord. n. 313/2000) ha sottolineato una diversità strutturale e contenutistica tra la famiglia legittima e quella di fatto, parlando della convivenza more uxorio, della sua differenza col vincolo coniugale e della differenza di regole applicabili, ha conseguentemente riconosciuto tale fenomeno [9]. Deve desumersi la rilevanza giuridica delle realtà familiari di fatto proprio dagli interventi giurisprudenziali che, per quanto critici, apparentemente ostili e ‘clinici’ nell’esaminare le differenze con il modello legale coniugale, le difficoltà di inquadramento, i dubbi sulla applicazione di regole precise al novum da loro esaminato, ne hanno agevolato giocoforza l’ inserimento nell’ alveo del giuridicamente rilevante. De facto il ‘more uxorio’ è in costante aumento. Esso rappresenta non soltanto l’ alternativa alla unione ‘formalizzata’ nel matrimonio (non più in posizione di subordinazione ad essa), ma, come si è innanzi evidenziato, un vero e proprio modo di vivere le relazioni interpersonali, cui poter ricorrere senza dover giustificare una tale ‘deviazione’ (intendasi in senso provocatorio) dalla unione coniugale. Nel ripercorrere le varie tappe che hanno portato all’esplosione del fenomeno ‘convivenza more uxorio’ e richiesto specifici e adeguati riscontri di tutela giuridica, occorre fissare dei riferimenti. In primo luogo si vuol prescindere da qualsiasi valutazione etico/religiosa che, per quanto importante ed esplicativa dell’influenza esercitata dal pensiero cattolico al riguardo, comporterebbe la necessità di una ricostruzione più ampia degli intenti del presente lavoro. In secondo luogo, va operato un contemperamento tra una giusta esigenza di regolamentazione e la libertà di scelta degli individui di non aderire pedissequamente al vincolo formalizzato nel matrimonio (e al relativo assetto normativo). De iure, al momento attuale, non vi è una disciplina organica apprestata dal legislatore al riguardo. Nel corso degli anni si sono susseguiti diversi interventi normativi che, lungi dal formare un puzzle ben costruito, hanno approntato una disciplina e una tutela ramificate. A tal riguardo può risultare utile la seguente elencazione, non completa, ma espositiva di quella frammentarietà e settorialità dell’ operato del legislatore in materia di famiglie di fatto. In particolare si ricordano: 1) la L n. 356/1958, sull’ assistenza a favore dei figli naturali non riconosciuti dal padre caduto in guerra, quando il padre e la madre abbiano convissuto more uxorio nel periodo del concepimento, senza aver potuto poi contrarre matrimonio a causa di fatti bellici; 2) l’ art.42, L. n.313/1968, la quale parifica ai fini pensionistici alla moglie la donna che convive da almeno un anno con un militare deceduto a causa di guerra; 3) in materia di istituzione di consultori familiari, l’ art. 1 L. n. 405/1975 individua come destinataria del servizio di assistenza della famiglia la ‘coppia’, riferendosi pertanto anche ai partner conviventi more uxorio; 4) l’ art. 30, comma 1, della L. n 354/1975 che sancisce a favore dei condannati e degli internati, dei permessi nel caso vi sia un imminente pericolo di vita di un loro familiare o convivente; 5) la L. 22.5.1978 n. 194, sull’interruzione volontaria della gravidanza che, all’art.5, prevede la partecipazione al procedimento della persona indicata come padre del concepito, a prescindere che sia o meno unito in matrimonio con la donna; 6) l’art. 6, L. 27.7.1978 n. 392 (sulle locazioni di immobili urbani), dichiarato incostituzionale (sent. C.Cost. 7.4.1988, n. 404), nella parte in cui non prevedeva, tra gli aventi diritto alla prosecuzione del rapporto locativo dopo la morte del titolare, anche il convivente more uxorio, nonché nella parte in cui non prevedeva la successione nel contratto al conduttore che avesse cessato la convivenza, a favore del già convivente quando sussiste prole. 7) l’art. 45 della L. 4.5.1983, n.184 (Disciplina dell’ adozione e dell’ affidamento dei minori), sostituito dall’ art. 26 L. n. 149/2001, in cui si sancisce l’ammissibilità dell’ adozione da parte della coppia non coniugata qualora non sia praticabile l’ affidamento preadottivo; 8) l’art. 199, c.p.p., il quale estende la facoltà, prevista a favore dei prossimi congiunti dell’ imputato, di astenersi dal deporre come testimone, anche per chi convive o abbia convissuto con il medesimo; 9) l’art. 4 del D.P.R. 223/1989, che agli effetti anagrafici considera rilevante anche la famiglia non fondata sul matrimonio; una famiglia intesa come “insieme di persone legate da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune”. 10) la L. 20 ottobre 1990 n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), all’ art. 4 ha esteso al convivente more uxorio il diritto di richiedere le provvidenze, come accordato in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; 11) la L n.82/1991, sui collaboratori di giustizia, in cui si prevede che siano usate le stesse misure di protezione nei confronti del coniuge o del convivente; 12) l’ art. 17 della L. 17.2.1992 n. 179, con riferimento alle cooperative a proprietà indivisa, nella quale viene previsto che in mancanza del coniuge o figli minorenni, il convivente more uxorio si sostituisca in qualità di socio e di assegnatario, al socio che muoia dopo l’ assegnazione dell’alloggio; 13) l’ art. 572 c.p., in materia di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, in cui viene considerata famiglia non soltanto quella legittima, ma si dice che per la configurabilità del reato non è necessaria l’ esistenza di vincoli di parentela civili o naturali, ravvisandosi un rapporto stabile di comunità familiare (che è l’ oggetto della tutela garantita dalla norma) anche nei riguardi di una persona convivente more uxorio (ex Cass. III 13.11.85); 14) l’ art. 317 bis c.c., il quale attribuisce ai genitori naturali conviventi l’ esercizio congiunto della potestà parentale sui figli, sancendo in siffatto modo la rilevanza sociale del fenomeno della convivenza di fatto; 15) l’ art. 342 bis e ss. c.c. in cui vengono previste le stesse forme di protezione contro la violenza in famiglia anche rispetto ai meri conviventi; 16) l’ art. 6, 4° co., L. 184/1983, sostituito dall’ art. 6 L. n. 149/2001, che tiene conto della convivenza stabile e continuativa che ha preceduto il matrimonio per determinare l’ idoneità della coppia all’adozione. Si potrebbero riportare altri interventi - tutti settoriali - susseguitisi in materia, ma non è di per sé rilevante accennarli in questa sede. È sicuramente più importante, invece, aver posto una iniziale attenzione normativa sul fenomeno, lasciando spazio al tema centrale del presente lavoro. 4. Lo strumento negoziale nei rapporti tra conviventi Mancando, come in premessa ricordato, una disciplina che organicamente abbracci il fenomeno in esame nella sua portata attuale e consenta uno sguardo al di là dell’ immediato orizzonte, occorre evidenziare le conseguenze di tale lacuna nel contesto giuridico interno. Da un lato, si è verificata (e ancora oggi si verifica) la proliferazione di progetti di legge che, con maggiore o minore valenza e interesse contenutistico, mirano a colmare quei vuoti normativi che si sono venuti a creare nel corso degli anni [10]. Dall’ altro si intrecciano, due tematiche intimamente connesse. Una prima concernente la scelta, importante elemento nella instaurazione di un regime di convivenza di fatto, che i due partners compiono nel momento in cui optano per la ‘non formalizzazione’ del proprio rapporto, per la mancanza di regole e coercizioni puntuali, di fonte legislativa, che essi stessi hanno voluto eludere. Una seconda concerne l’ autodeterminazione individuale, vale a dire la facoltà - o meglio il potere - dei due privati di disciplinare, in rifiuto al modello legale ‘familiare’, le vicende interne della propria vita di coppia, ricorrendo allo strumento negoziale fornito dall’ art. 1322 c.c.. Orbene, due risultano essere i profili che maggiormente possono essere presi in considerazione al fine di proporre un approccio regolamentativo/pattizio. La tutela dei figli all’ interno della famiglia di fatto, si pone come primo fattore da cui non si può prescindere, poichè l’aspetto più significativo è certamente dato dalla necessità primaria di dedicare attenzione alla prole e di riflesso quindi anche alla famiglia formatasi; un secondo elemento da considerare è senz’altro rappresentato da quei rapporti patrimoniali intercorrenti tra i conviventi more uxorio. Si nota come l’aspetto personale del rapporto di fatto non venga inserito all’interno di una possibile regolamentazione di stampo negoziale. Ciò per alcune precise considerazioni. I diversi doveri imposti ai coniugi ex art. 143 c.c., come il dovere di fedeltà reciproca, quello di coabitazione, collaborazione e assistenza morale, trovano pronta giustificazione e inserimento nel rapporto coniugale, caratterizzato da una sacralità, pubblicità, consapevolezza nell’assunzione degli stessi. Si tratta cioè di obblighi espressamente sanciti e imposti dalla legge, anche per la formazione di un relazionarsi in modo responsabile. Nella famiglia di fatto, essi sarebbero rimessi a una spontanea osservanza da parte dei conviventi, stante la mancanza di quell’ impegno formale di cui innanzi. Una tale considerazione meriterebbe di essere approfondita in altro contesto, per verificare un possibile adeguamento, di tipo non meramente fotocopiativo, di tali principi anche al more uxorio. Va in questa sede sottolineato come, sotto il profilo strutturale, sia possibile notare, nei suindicati doveri, l’assenza del requisito della patrimonialità [11], espressamente richiesto in materia di contratti ex art. 1321 e ss. c.c., ma anche la mancanza di una coercibilità, vista la interconnessione tra la scelta dei conviventi, la spontaneità nei loro comportamenti e l’assenza di vincoli configurabili nel loro rapporto. Le considerazioni finora esposte vanno ovviamente specificate, e nel prosieguo quindi sarà la strada della regolamentazione pattizia, dei possibili contenuti in essa riproducibili, a farla da padrona, in quanto essa ‘può’ risultare la più confacente alle esigenze di coloro (i conviventi) che sono gli attori del processo relazionale e devono decidere quando e con quali accortezze entrare in gioco. 4. 1 La valenza del contratto di convivenza Quando si parla di autonomia contrattuale nel more uxorio, si vuole far riferimento a un ambito che abbraccia in sé l’aspetto pattizio del relazionarsi, quello che è noto come ‘accordo di convivenza’ o ‘contratto di convivenza’, ove il profilo economico è di gran lunga il più rilevante da regolamentare. Lo strumento negoziale risulta quello maggiormente in grado di affrontare, stante l’impellente esigenza di prestare tutela alle aggregazioni familiari di fatto, le diverse problematiche che ogni specifica realtà relazionale può offrire all’operatore giuridico [12]. È opportuno sottolineare il problema di garantire da un lato la libertà di autodeterminazione nei rapporti di fatto, la volontà di iniziare un percorso di coppia, le esigenze di cui i conviventi sono portatori nel momento in cui optano per la non formalizzazione del loro rapporto, e dall’ altro cercare di individuare un corpus (il più possibile) omogeneo di contenuti negoziali adattabili ai diversi rapporti di fatto. Tutto ciò andrebbe perseguito nel giusto contemperamento di quanto ognuno dei conviventi vuole far ‘emigrare’ in appositi accordi come ‘fonte regolativa’ dei propri interessi. Si può ravvisare un significativo passaggio da un modello istituzionale di famiglia - ancorato a contesti storici, culturali, sociali, religiosi di un certo tipo –, a dei modelli fondati su altre forme di aggregazione familiare in cui l’orizzonte degli interessi in gioco – allo stato attuale - è stabilito dai ‘membri’ della stessa. L’ accordo o contratto di convivenza, risulta qualificarsi, su un certo versante, come una ‘quasi-fuga’ da quella c.d. ‘ultrattività’ del dovere di contribuzione che sussiste tra i coniugi [13], consistendo, in linea generale, in quelle convenzioni di carattere patrimoniale, in base alle quali i conviventi sottopongono i propri rapporti economici a specifiche regole, determinano l’iter da seguire nella evenienza di contrasti o liti che possano insorgere in futuro tra gli stessi, in un’ottica di chiara prevenzione. Ci si trova sicuramente di fronte ad accordi atipici, in quanto non espressamente rientranti in specifici ‘tipi’ riconosciuti dall’ ordinamento giuridico, non giustificabili ex sé, ma sottoposti al vaglio della meritevolezza dell’interesse tutelato (di cui al 2° comma dell’ art. 1322 c.c.), il cui positivo superamento possa far derivare un loro valido ed efficace utilizzo. Ogni giudizio sulla possibile contrarietà del fenomeno more uxorio all’ordine pubblico e al buon costume non risulta fondato. Questo per tutta un serie di valide motivazioni: per la riconosciuta rilevanza sociale e culturale del fenomeno, conquistata nel corso degli anni; per la mancanza di norme che vietino agli individui di optare per un modello di relazione non formalizzata; per la non contrarietà a determinate regole di morale corrente; per la presenza, anzi, di profili di azione che gli individui nel corso degli anni hanno abbracciato e scelto (in un’ottica possibilista); per un connubio esistente tra famiglia di fatto, quale formazione sociale in cui la personalità degli individui (conviventi) si sviluppa e realizza, e interessi degli stessi che trovano in essa una propria ‘dimora’ mediante l’utilizzo dello strumento negoziale. Qual maggiore meritevolezza può attribuirsi se non ad accordi espressivi di un regime scelto dai conviventi come maggiormente in grado di rispecchiare le reciproche esigenze, interessi e tutelarli? L’ analisi si sposta, successivamente, sul dettato normativo offerto dall’ art. 2043 c.c. (regime delle obbligazioni naturali). Si può ritenere che i doveri di assistenza e contribuzione tra i conviventi (inquadrabili nel contratto di convivenza) siano configurabili come obbligazioni naturali, pertanto giuridicamente non rilevanti, salva la produzione dell’ unico effetto della soluti retentio (non ripetibilità di quanto spontaneamente adempiuto e/o pagato)? La risposta a tale interrogativo, può essere data, dicendo ad esempio che si potrebbero ottenere comunque degli effetti giuridici ricorrendo a specifici accorgimenti. Come realizzare tutto ciò? Si potrebbe trovare una via d’ uscita prevedendo un contratto avente una causa autonoma rispetto all’obbligazione naturale intercorrente tra le parti, pur se venisse data ugualmente esecuzione ai predetti doveri in essa sussumibili [14]. Nello specifico occorrerebbe un incrociarsi di sacrifici in testa a ogni convivente, prevedendo ad esempio che a una prestazione eseguita dal convivente Tizio in adempimento di un’obbligazione naturale, corrispondesse un’altra prestazione (reale o obbligatoria) della convivente Caia oggetto anch’ essa di un’altra obbligazione naturale. In tal caso ogni convivente avrebbe la certezza di un impegno assunto reciprocamente [15]. L’ argomentazione suindicata si basa altresì su una incisiva constatazione logica, in base alla quale se i due conviventi non avessero alcun divario economicamente rilevante, non sorgerebbe l’esigenza di ricorrere a una specifica regolamentazione in favore del ‘contraente’ debole, con riferimento al mantenimento e dovere di contribuzione soprattutto. Si rinvia, però, per una più attenta analisi del profilo innanzi evidenziato al successivo § 5.2. 4.2 Requisiti formali e volontà dei conviventi I contratti di convivenza non richiedono per la loro stipulazione una forma solenne ai fini della loro validità prima ed efficacia poi, stante la loro atipicità, ma svariate potrebbero essere le formalità richieste per i singoli contenuti di volta in volta presi in considerazione. In linea generale si può stabilire che la conclusione dei suddetti contratti vada fatta risultare da un’ esplicita manifestazione di consenso dei conviventi. La chiara finalità è quella probatoria innanzitutto, ma anche di precisa determinazione di quello che è l’oggetto del contratto concluso tra i conviventi [16]. Premessa, pertanto, l’ utilità e la necessità di una tale previsione, optare per una forma solenne sarebbe auspicabile laddove si volessero evitare future contestazioni, come quelle derivanti da squilibri, di varia entità, tra le prestazioni dedotte nel contratto. Si pensi a titolo esemplificativo a uno squilibrio causato da un lavoro che Caia si impegni a effettuare nella vita domestica a fronte di una corrispondente, ma superiore, prestazione di somma di danaro da parte di Tizio, per contribuire alle necessità di Caia stessa. Sembra opportuno per le parti (conviventi) cautelarsi in vista di possibili modifiche al contratto concluso - al fine anche di evitare il non semplice terreno delle risultanze testimoniali - aggiungendo al corpus delle clausole fondanti il contratto, un’ altra che vincoli le stesse a ricorrere e rispettare conseguentemente la forma scritta ogni qualvolta vogliano modificare il contenuto del suddetto contratto. Per quanto concerne altri requisiti formali richiesti per una valida conclusione del contratto in esame, risultano emergere quelli di natura soggettiva, ben potendosi richiedere in capo alle parti ‘contraenti’ una piena capacità di agire in ordine ai singoli profili da inserire nel contratto de quo. Una certa rilevanza deve rivestire la libertà di status che i componenti la coppia di fatto debbano avere al momento della stipulazione dell’ accordo, ove si voglia non compromettere la validità dello stesso. Libertà di status quindi che significherebbe essere celibi o nubili (o liberi che dir si voglia), divorziato o divorziata. Per quanto concerne, invece, la separazione, vista come situazione di non cessazione dal rispetto di determinati doveri propri del ménage familiare, si deve rilevare che l’adempimento puntuale dei doveri soprattutto patrimoniali (verso l’altro coniuge separato e l’ eventuale prole) da parte del coniuge separato che abbia iniziato una nuova relazione di fatto, non possa ostacolare la stipulazione di tali accordi. Sembra doversi ricordare, però, il limite dell’ eventuale riconciliazione che dovesse intervenire tra i coniugi (separati), la quale agirebbe come condizione (implicita) atta a far caducare gli effetti dei contratti eventualmente conclusi. 5. Profili contenutistici 5.1 Ambiti personali e possibili determinazioni Sul versante di un possibile contenuto ‘personale’ da inserire nei contratti di convivenza si è in linea generale prospettato un atteggiamento negativo, sulla base di quanto già evidenziato in precedenza. Orbene, però, vanno ora valutati - in ottica possibilista – alcuni di tali profili, ipotizzando un loro inserimento nei contratti de quibus. La mancanza di patrimonialità di tali ambiti del rapporto potrebbe essere superata ricorrendo a uno schema basato su una condizione 17]. Entrando nello specifico, si potrebbe far dipendere una prestazione patrimoniale di Tizio all’adempimento di una prestazione di carattere non patrimoniale di Caia (es. Tizio promette di dare 100 a Caia, se quest’ ultima gli sarà fedele). Una tale clausola verrebbe ad essere compensativa della prestazione eventualmente effettuata da Caia, non imponendo alcunché sul versante del dovere di fedeltà di quest’ ultima [18]. Diversamente dovrebbe argomentarsi in presenza di una condizione che subordinasse una prestazione patrimoniale di Tizio in favore di Caia, all’ipotesi di esecuzione di una prestazione non patrimoniale da parte di Tizio stesso (Tizio promette di dare 100 a Caia se non gli sarà fedele). In tal caso ci si troverebbe di fronte a una clausola penale, affetta da nullità, poiché, si riprodurrebbe quell’obbligo di fedeltà che non dovrebbe essere imposto in materia di more uxorio, ma andrebbe rimesso alla coscienza e volontà dei partners. Schematizzando per comodità discorsiva si può dire che: 1) La convivenza viene rimessa alla volontà individuale e, considerato che il momento della scelta è stato in narrativa ‘prospettato’ come momento importante nel more uxorio, non dovrebbe parlarsi di applicazione analogica della normativa matrimoniale, perché ciò – oltre ad essere pericoloso perché ridurrebbe il more uxorio a riserva della famiglia legittima – non sarebbe consono alla diversità di aspetti che, in mancanza di una normativa organica, vanno considerati in modo scrupoloso; 2) Per quanto concerne il dovere di fedeltà, coabitazione e assistenza morale, per i quali risulterebbe esplicitata la dipendenza dall’ affectio, da quegli intendimenti cioè che connotano l’ iniziale inquadramento della realtà del more uxorio, si deve rilevare come non possa essere imposta l’ osservanza di tali principi in termini di assoluta cogenza, dovendo essere - occorre ribadirlo -, in attesa di un intervento normativo in materia, rimessi alla coscienza e alla volontà degli interessati. 3) Potrebbe risultare utile indicare l’inizio della convivenza tra i partners, ai fini di eventuali effetti da collegarsi a tale inizio o all’ individuazione del luogo di residenza (ad es. per la notifica di atti giudiziari). 4) La possibile previsione avente ad oggetto un impegno alle prestazioni sessuali non può essere moralmente giustificabile, così come l’obbligo di procreare (anche con l’ausilio di mezzi art ificiali) o meno (con l’ uso imposto di contraccettivi) sarebbe contrario al buon costume. Nel primo caso, in particolare, la pattuizione relativa alle prestazioni sessuali è stata oggetto di specifica disciplina ad opera di una recente legge tedesca del 20 dicembre 2001 (in materia di rapporti giuridici tra coloro che si prostituiscono), in cui si è consentita la possibilità di determinare anche questo aspetto negli approcci di tipo contrattuale effettuato dalle parti in gioco. Ciò può aprire, nell’immediato futuro, una possibile discussione sulla conciliazione di tali previsioni con un concetto di ordine pubblico o morale corrente che, con riferimento al nostro ordinamento giuridico, da luogo a una risposta in senso decisamente negativo . 5) Si potrebbero, invece, inserire delle clausole con cui fissare quegli indirizzi che l’educazione della prole dovrà avere, da poter eventualmente modificare; sarebbe altresì consentita la pattuizione sulla misura che ognuno dei conviventi dovrebbe prestare per contribuire al mantenimento della propria prole e le modalità dello stesso [19]. Con quest’ultima considerazione si entra a pieno titolo nella predisposizione dei contenuti di tipo patrimoniale da parte dei conviventi. 5.2 Ambiti patrimoniali e tutela: le possibili clausole A) La contribuzione e il mantenimento Quando si parla di profili patrimoniali da poter inserire nella regolamentazione pattizia, occorre far riferimento innanzitutto al concetto di contribuzione, nonché quello di mantenimento. Per contribuzione dovrà intendersi ogni reciproca prestazione atta a supportare le necessità del ménage familiare, potendo consistere nella dazione di somme di danaro, nell’ effettuazione di attività lavorative (anche domestiche), nell’ adempimento di altre prestazioni, nella ripartizione, variamente modellata, delle spese del cotidiãnum tra le parti. Con riferimento al mantenimento, nell'ambito dei rapporti tra i conviventi, vengono in gioco due profili. Da un lato si può prevedere un contenuto monetario, ossia stabilire il versamento di somme di denaro da parte del convivente economicamente più forte per il mantenimento del partner più bisognoso; dall'altro, si può ricorrere al più collaudato contratto di mantenimento vitalizio. Quest’ ultimo consiste in un incrocio giuridico tra cessione di capitale, alienazione di un bene mobile o immobile da parte di Caia ad esempio dietro la controprestazione, gravante su Tizio, di essere mantenuta vita natural durante (vitto, alloggio, assistenza medica e vestiario, ma anche altre prestazioni accessorie da poter concordare). Nell’ipotesi, invece, di una determinazione pattizia in cui si preveda un impegno unilaterale di mantenimento, senza che ci sia in capo al convivente beneficiario una controprestazione, quale sarebbe l’accortezza da suggerire? Avremmo, secondo l'opinione di alcuni, in tal caso, una vera e propria donazione, la quale richiede la forma solenne dell'atto pubblico [20]. Rientrebbero nel contenuto patrimoniale negoziabile anche altre previsioni, come la dipendenza degli obblighi di cui innanzi alla permanenza del rapporto di fatto. Tale previsione sarebbe garantista per colui che risulta obbligato unilateralmente o che ha una obbligazione prevalente rispetto all’altra, per evitare il peso di dover adempiere anche successivamente alla fine del rapporto. In questo caso, la cessazione dello stesso produrrebbe effetto come condizione risolutiva potestativa (ossia rimessa al fatto volontario di una delle parti). B) Il regime dei beni nel more uxorio Con riferimento a un altro importante contenuto patrimoniale dei contratti di convivenza, occorre chiedersi quale possa essere il regime dei beni all’interno di un rapporto di fatto, e se sia possibbile applicare o meno in via analogica le previsioni normative sancite per il rapporto coniugale. A livello giurisprudenziale, è stata affermata, a chiare lettere, la differenza strutturale e contenutistica tra la famiglia di fatto e quella legittima, in quanto la prima dipenderebbe da quella affectio liberamente revocabile in ogni istante, e presenterebbe ‘caratteristiche così profondamente diverse dal rapporto coniugale da impedire l'automatica assimilazione delle due situazioni al fine di desumerne l'esigenza costituzionale di una parificazione di trattamento’ [21]. E’ opportuno rilevare che il legislatore ha voluto, con riferimento a specifici aspetti (si prendano ad esempio i diversi interventi normativi in materia), applicare principi desumibili dal corpus normativo della famiglia legittima. Occorre, però, evitare il rischio di una sorta di applicazione fotocopia del regime legale coniugale ai rapporti di fatto. L'analisi di alcuni progetti di legge presentati in Parlamento, può comportare che, in mancanza di una disciplina convenzionale sul more uxorio, gli stessi propendano per un'applicazione di tutte le disposizioni previste per il rapporto coniugale. Tale impostazione potrebbe far conseguire una inadeguata parificazione di due ‘mondi’ che, seppure simili in determinati tratti, sono lontani e diversi su altri [22]. Tornando ai beni acquistati durante la convivenza, sembra potersi individuare un regime praticabile nella comunione (ordinaria) degli stessi o di parte di essi, anche se l’acquisto venga effettuato da uno soltanto dei conviventi. In materia di famiglia legittima vige l’art. 177, lett. a), dal quale si evince che gli acquisti compiuti dai coniugi (entrambi o disgiuntamente) rientrino automaticamente in comunione (salvi quelli sui beni personali). Orbene, per quanto concerne gli effetti di tale acquisto, si è ritenuto quanto segue. Essi possono essere riprodotti nei rapporti di fatto mediante previsioni negoziali che diano vita a un meccanismo in cui a ogni acquisto compiuto dai conviventi si verifichi automaticamente il trasferimento di una quota ideale dei diritti acquisiti (anche diversa dal 50%) in capo agli stessi, o a un obbligo di ritrasferimento in favore del soggetto non acquirente di una quota del diritto acquistato (secondo lo schema previsto in tema di mandato dall'art. 1706 c.c.). È stato posto inoltre l’accento sul dies a quo e sul dies ad quem per l’ operatività degli effetti de quibus [23]. Sul possibile regime di separazione dei beni, invece, si deve ritenere la sua adattabilità al rapporto tra i conviventi. Quest’ultimo regime può rappresentare una buona opzione che consenta ai conviventi stessi di non imbattersi in eccessivi problemi interpretativi e applicativi, vista la maggiore linearità che la separazione consentirebbe di attuare nei rapporti patrimoniali inter partes. Per quanto concerne l’amministrazione (ordinaria e straordinaria) dei beni sembra lasciarsi ampia libertà ai conviventi (affinché possano agire congiuntamente o disgiuntamente). Sullo scioglimento di una comunione convenzionale (eventualmente scelta), sarebbe utile fissare specifici termini di riferimento, come ancorare il dies ad quem a un evento preciso, quale l’invio di una lettera racc.ta A.R. o altra comunicazione formale, e prevedere un negozio in cui andrebbe inserita un’apposita elencazione indicante tutti quei beni mobili apportati dai singoli conviventi, appositamente sottoscritta, per evitare le eventuali confliggenze di fine rapporto [24]. C) La cessazione del rapporto di convivenza La cessazione del rapporto costituisce un momento importante all’interno della tematica del ‘more uxorio’, non essendovi orientamenti che prevedano, in modo espresso, una tutela del convivente economicamente più debole. Va ricordato che nella maggior parte delle situazioni analizzate dai giudici, le prestazioni effettuate vengono considerate come adempimento di un’obbligazione naturale, pertanto irripetibili [25] (l'irripetibilità è quindi considerata l'unico effetto giuridico ad esse collegabile). Tralasciata l’applicazione 'a fotocopia’ della normativa sul rapporto coniugale al more uxorio (per l’assenza del dato formale, la mancanza della volontà di aderire ex ante a un determinato complesso di diritti e doveri e la specificità tecnica di alcune previsioni sui rapporti matrimoniali), la fine del ménage di fatto potrebbe essere oggetto di valida regolamentazione pattizia. Condizione di una sua ammissibilità potrebbe essere l'assenza, in tale regolamentazione, di forza cogente sulla volontà del soggetto obbligato (come una sorta di coazione volta a far proseguire il rapporto pur di non dover adempiere l’obbligo assunto), dovendo invece funzionare da tutela per chi versi in condizioni di maggiore difficoltà economica (avendo perduto, questi, la fonte di reddito fino ad allora posseduta). Risulta, però, utile fissare dei parametri [26] (an, quantum, determinazione, durata, estinzione delle prestazioni economiche), poiché riprodurre pedissequamente, senza contestualizzare l'esame della fattispecie, allo schema dell’assegno di separazione o divorzio nella famiglia di fatto, potrebbe ridurre ogni discorso a pura formalità, essendo già presente il corpus normativo da copiare e incollare addosso ai conviventi. In altri termini, si vuole evidenziare come applicare un determinato modello normativo prescindendo da ogni valutazione concreta, potrebbe essere di per sé pericoloso, e anzi pregiudicare l’importanza che la formazione sociale familiare (di fatto) ha quale momento di realizzazione pratica della persona umana. Deve essere, infine, sottolineato come lo sguardo prestato dalla dottrina e dalla giurisprudenza alle norme codicistiche previste per la famiglia legittima, al fine di prospettare una loro possibile applicazione - anche se in alcune parti - alle relazioni di fatto, sia più che naturale, visto che quelle norme concernono l’unico rapporto legislativamente previsto con cui ci si possa confrontare. Pertanto, non dovrebbero scandalizzare quei raffronti o quei collegamenti con tali norme, ove siano fatti con dovizia di particolari e con intento non meramente fotocopiativo, quanto, invece, dovrebbe preoccupare la mancanza di una giusta valutazione delle diverse fattispecie. D) Le determinazioni sulla casa: la presenza o meno dei figli Per quanto concerne le pattuizioni relative alla casa già adibita a luogo di abitazione della coppia, nel momento della cessazione del rapporto, occorre proporre due considerazioni. Si reputa, cioè, opportuno prendere in considerazione l’ipotesi di una casa abitata dai conviventi (diventati ex al momento della rottura della loro relazione) senza prole ovvero in presenza di prole. Sul versante della convivenza svoltasi senza prole occorre dividere le ipotesi e così precisare: Tale distinzione è necessaria per attribuire il giusto peso aggiuntivo alla presenza di figli che devono essere tutelati con particolare attenzione, non soltanto perchè soggetti deboli, ma anche per l'interesse primario al mantenimento del luogo in cui si è svolta la loro crescita e vita familiare. Tale elemento riveste una grande rilevanza, anche per riconoscere una tutela ‘mediata’ al convivente che sia loro affidatario. La prima ipotesi che occorre esaminare, concerne l'ipotesi in cui la proprietà dell’immobile adibito ad abitazione della coppia spetti a entrambi i conviventi o ad uno soltanto di essi. Sembra opportuno premettere che l’evoluzione della giurisprudenza, anche su tale profilo, abbia mosso importanti passi. In principio si paragonava il convivente che non fosse proprietario della casa adibita a comune abitazione (in regime di convivenza) a un semplice ospite, non attribuendogli alcuna azione da far valere in giudizio per tutelare un proprio eventuale diritto sulla stessa (successivamente alla rottura del ménage instauratosi). Il convivente proprietario della casa poteva agire in giudizio allorquando quest’ultima non fosse stata rilasciata spontaneamente dall’altro convivente (non proprietario) [27]. Nel prosieguo degli anni, però, la giurisprudenza ha mutato orientamento, indirizzandosi verso l'accoglimento di quelle esigenze di tutela dei conviventi non proprietari sotto l’etichetta del possesso tutelabile [28]. Tanto premesso, le possibilità che lo strumento negoziale è in grado di offrire alle parti rivestono indubbiamente un grande rilievo, in mancanza di una disciplina o di un orientamento uniforme al riguardo. In tal caso una previsione nel senso della disponibilità di tale immobile a favore di uno dei due partners, potrebbe configurarsi o come diritto reale di abitazione (opponibile ai terzi a seguito di trascrizione ex n. 4, art. 2643 c.c.) o come comodato [29], condizionatamente subordinati alla fine del rapporto di convivenza, aventi una durata temporanea (non eccedente quella eventualmente convenuta). In secondo luogo, è opportuno esaminare l’ipotesi della detenzione a titolo locativo dell’ immobile/abitazione. In tal caso, si potrebbe dar luogo a una ‘sopravvivenza’ (rispetto alla eventuale cessazione del ménage) nella detenzione dell’immobile de quo, mediante l’apposizione di una specifica clausola, che non sia però vanificata dall'opposizione del reale proprietario dell’ immobile. Pattuizione, quest’ultima, che è senz'altro praticabile, purchè sia accettata da entrambe le parti (soprattutto dal convivente proprietario). Una maggiore importanza e attenzione deve essere prestata alle pattuzioni relative alla casa, in presenza di una convivenza con figli. Anche a tal proposito occorre distinguere tra immobile di proprietà e immobile oggetto di detenzione a titolo locativo. Nel caso di immobile di proprietà, ci si interroga sulla possibilità di affidare la casa ‘familiare’ al convivente non proprietario, ma affidatario di figli minori o maggiorenni che non abbiano autosufficienza economica. Ecco il punto cruciale. La tutela è per l’interesse – 'imprescindibile’ e ‘assoluto’ - dei figli, essendo questi i soggetti che vanno tutelati ‘sempre e comunque’. Tale tutela deve essere attuata sia perchè i figli sono le vittime di una situazione patologica intervenuta tra i propri genitori, sia perchè sono impotenti rispetto alla conduzione del ménage (che viene deciso e attuato dai conviventi), sia perché non devono essere trasformati in uno strumento utilizzabile per ricattare l'altro convivente con pretese e atteggiamenti di vario genere. Su tale versante, in particolare, si può riportare una importantissima pronuncia (già richiamata) della Consulta (sent. 1998 n. 166) la quale ha previsto che ‘L'assegnazione della casa familiare nell'ipotesi di cessazione di un rapporto di convivenza more uxorio, allorché vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, deve quindi regolarsi mediante l'applicazione del principio di responsabilità genitoriale, il quale postula che sia data tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione dello status (sentenza n. 99 del 1997)’ [30]. Sarebbe tutelata, quindi, l’ esigenza del figlio naturale di poter avere una casa decorosa, e di continuare ad abitarla con il genitore affidatario, ricavandosi tale principio da una specifica interpretazione degli artt. 147, 148 e 261 c.c. , nonché dell’art. 30 cost. Nell’ipotesi di detenzione a titolo locativo dell’immobile de quo, si potrebbe intraprendere la strada di un riconoscimento, in capo al convivente, di un diritto di successione nel contratto di locazione, tale da poter essere opposto al locatore (secondo quanto sancito dalla stessa Corte Cost. nella sent. 1988 n. 404) [31]. Gli orientamenti espressi in materia dalla giurisprudenza, anche di recente, riconducono il convivente more uxorio nella cerchia dei soggetti che succedono nel contratto di locazione sia nell’ipotesi di morte del conduttore [32], sia in quella di cessazione della convivenza [33]. E) Lo scioglimento del contratto e la morte del convivente In tale paragrafo vanno analizzati i casi di scioglimento del contratto concluso tra i partners all'interno di una relazione familiare di fatto. Occorre innanzitutto ricordare il mutuo dissenso da formularsi per iscritto, in modo da cautelarsi adeguatamente per la produzione di effetti probatori. Nulla impedisce, poi, di poter subordinare a ulteriori vicissitudini che dovessero accadere nell’arco della convivenza, la cessazione di tali rapporti di coppia. A giusto titolo può affermarsi che nei contratti a prestazioni corrispettive, in presenza ad esempio di un dovere reciproco di contribuzione dei conviventi, possano applicarsi le norme sull’eccezione di adempimento (ex. 1460 c.c.) e sospensione dell’esecuzione di una prestazione per mutate condizioni economiche dell’altra parte (ex 1461 c.c.). Per quanto concerne l’ipotesi di mancata previsione in ordine alla cessazione del rapporto di coppia, si potrebbe far ricorso allo strumento della presupposizione (il venir meno del presupposto oggettivo della convivenza, comporterebbe una condizione risolutiva implicita), soprattutto nei casi in cui si è convissuto per lungo tempo e la relazione affettiva sia venuta poi meno; sull’altro versante andrebbe valutata anche ‘l’ impossibilità di ravvisare il fondamento negoziale degli atti in oggetto nell’affidamento (fallace) delle parti su di un (improbabile) carattere durevole dell’ unione’ [34]. Un altro aspetto caratterizzante del fenomeno in esame, è la possibilità di potersi accordare e regolamentare i rapporti tra i conviventi e i figli, il loro affidamento a uno di loro o a entrambi, il quantum e le modalità di mantenimento degli stessi, l’esercizio della potestà sugli stessi. Essendo, però, in gioco l’interesse di minori, altissimo dovrebbe essere il grado di sensibilità che gli stessi partners dovrebbero utilizzare nella previsione di principi, regole o ogni altra previsione in grado di regolare i rapporti con la propria prole. Pertanto, sarebbe necessario sottoporre tale accordo alle competenti autorità giudiziarie affinché possano attribuirgli una valenza giuridica maggiore, oltre che rappresentare un valido e utile strumento per fugare ogni possibile dubbio in merito alla portata dello stesso e prevenire ogni animosità e contrasto sui diversi punti della regolamentazione pattizia inerente alla relazione che si è conclusa. Altro significativo profilo da analizzare è quello concernente la possibile pattuizione in caso di morte di uno dei conviventi e gli effetti giuridici ad essa collegabili. Orbene, qualsiasi patto con il quale si disponga della propria successione o ci si obblighi a una istituzione di erede è da considerarsi nullo per violazione del divieto di patti successori, di quelli istitutivi in particolare. Da ciò scaturirebbe anche la nullità di un testamento che sia esecutivo degli stessi patti, poichè compromessa, in tal caso, sarebbe la libertà di testare del de cuius (anche in senso modificativo di una volontà preventivamente manifestata) fino al momento della propria morte. Pertanto, occorre chiedersi cosa possano pattuire i conviventi per non incappare in ostacoli piuttosto insidiosi. A tal proposito è opportuno evidenziare i seguenti profili: a) si potrebbe richiamare l’ applicazione di contratti inter vivos, c.d. contratti post mortem, in cui l’ evento morte di uno dei contraenti sia visto non come causa dell’attribuzione, ma come condizione (evidentemente sospensiva) degli effetti definitivi insiti nel negozio, lasciando intatta la produzione di effetti prodromici, come l’aspettativa tutelata ex lege. b) potrebbe essere utilizzato lo strumento della donazione (con le accortezze formali richieste ex lege) al fine di perseguire quegli interessi (trasferimenti di diritti) che i partners vorrebbero si producessero post mortem. Essa è irrevocabile (salva l’ingratitudine del donatario o la sopravvenienza di figli), a differenza del testamento, e può essere sottoposta a riduzione; dall’altro lato, essa comporta la privazione immediata per il donante di disporre sul bene donato, mentre invece colui che dispone in vita non vuole rinunziare al bene. Tale ostacolo, però, sarebbe risolvibile prevedendo una donazione con riserva di usufrutto a favore del donante, riservando a questi (o ad altri) tale diritto vita natural durante sul bene stesso [35]. c) un importante mezzo per poter stipulare patti di contenuto analogo a quelli successori, ma non vietati ex lege, sarebbe quello del contratto in favore di un terzo, in cui la prestazione verrebbe effettuata soltanto dopo la morte dello stipulante, e l’ assicurazione sulla vita a favore del terzo. In entrambe le ipotesi l’acquisto del terzo (il convivente superstite) sarebbe giustificato dal punto di vista causale non dalla morte dello stipulante, ma dal contratto, per di più non vi sarebbero dubbi circa la diversità strutturale rispetto ai patti successori, poichè saremmo in presenza di un rapporto intercorrente tra stipulante e promittente e non tra stipulante e beneficiario, infine si tratterebbe di un rapporto autonomo che scaturirebbe dal contratto di convivenza e sarebbe oggetto di trasferimento inter vivos e non mortis causa. Al fine di tutelare la posizione del partner più debole, ben possono stipularsi contratti di assicurazione sulla vita del convivente più forte, così da garantire il primo nella fase susseguente alla morte di quest’ultimo. L’impegno di sottoscrivere tale contratto di assicurazione verrebbe previsto e realizzato materialmente nello stesso contratto di convivenza. Al riguardo potrebbe prevedersi dall’inadempimento conseguenze per gli eredi, i quali dovrebbero essere tenuti a risarcire il danno, nei confronti del convivente superstite, quantificato nella somma che questi avrebbe ottenuto se il de cuius avesse stipulato l’ assicurazione. 6. Uno sguardo al futuro: regolamentazione e note conclusive In epilogo può dirsi che il more uxorio, al pari di qualunque altra fenomenologia giuridica, porta con sé luci e ombre. Le luci sono sicuramente offerte dalla quasi ‘ufficializzazione’ che esso ha nel panorama giuridico del nostro Paese, da buona parte degli interventi legislativi che hanno preso atto della nascita e crescita dei rapporti di fatto, e in particolare: - dalla tutela della prole naturale, attraverso il già richiamato art. 317-bis c.c., in cui si prevede l’ esercizio congiunto della potestà genitoriale da parte di entrambi ove conviventi, o di quello con cui il minore convive o di quello che per primo l’ abbia riconosciuto (o nominando addirittura, nell’ interesse del figlio, un tutore); - dalla circostanza per cui non si è voluto differenziare i figli naturali da quelli legittimi ai fini dell’ obbligo di mantenimento (che grava sui genitori naturali, ex artt. 147 e 148 c.c.); - dalla riconosciuta importanza dello strumento negoziale come fonte di regolamentazione del more uxorio, che funziona a mò di ‘buon pittore’, perfettamente in grado di porre in risalto ciò che può essere evidenziato, quale significato attribuire a determinate clausole e contenuti, sottoponendolo all’attenzione dei c.d. operatori del diritto per quanto concerne la sua ammissibilità e l'eventuale sua applicabilità. Al contrario, i punti d’ombra nel more uxorio risultano esserci e andrebbero valutati e debitamente studiati volta per volta. In linea generale si è sconsigliata una applicazione a fotocopia delle disposizioni previste per il rapporto coniugale, proprio per il pericolo di considerare la famiglia di fatto come una famiglia ‘riserva’. Si vuole, invece, sottolineare come il compito del legislatore sia importante nel seguire gli sviluppi che la relazione familiare di fatto possa avere nel corso degli anni, in particolare per quegli aspetti che più degli altri meritino considerazione, quanto possano comportare in capo ai singoli conviventi. Il regime applicabile nelle ipotesi di rottura della convivenza, le conseguenze della morte di un convivente, i doveri di contribuzione e mantenimento in capo ai partners, gli acquisti compiuti in corso di convivenza e il regime dei beni, le responsabilità per gli obblighi assunti in corso di convivenza, una tutela forte e certa della prole naturale, devono essere posti al centro di ogni attività da parte dei diretti interessati e da parte dei giudici. In particolare, questi ultimi dovranno - in attesa di un riscontro normativo in materia e nei diversi casi innanzi agli stessi sollevati - affidarsi a un attento metodo d’indagine, perchè gli interessi in gioco sono certamente alti, ancor più in presenza di figli. Ci si chiede quali siano le modalità da dover seguire, quali gli ambiti da dover ancora esplorare per prevenire ogni possibile conseguenza ‘scombussolante’ per le parti. In tale sede si è cercato di seguire una linea argomentativa che potesse evidenziare le paure e le reticenze che spesso (troppo spesso!) connotano il more uxorio di una valenza tutt’altro che positiva. Si dovrebbe optare, da parte degli stessi conviventi, per un atteggiamento connotato da leggerezza, al fine di evitare quelle situazioni che possano creare inutili problemi interpretativi e applicativi. Si sconsiglia, ad esempio, una eccessiva rilassatezza ove si voglia contrarre un mutuo che veda una contribuzione al 50% di ogni convivente, senza apporre opportune dichiarazioni, vincolanti per le parti, da far valere in caso di cessazione del rapporto, almeno per poter ‘recuperare’ il quantum versato per l’acquisto di una casa. La parola d’ordine da seguire, dovrebbe essere quella di avere ‘cautela’ nelle pattuizioni negoziali tra i conviventi, che sono ‘condannate’ a essere minuziose e complete in ogni ambito per superare l’ostacolo delle eventuali e susseguenti lamentele non tutelabili – in buona parte – sotto il profilo regolamentativo. Tanto ancora occorre fare, sperimentare, migliorare per poter avere contorni più nitidi e prospettive più orientate alla certezza di tutela giuridica piuttosto che alla presenza di pericolosi vuoti che, allo stato attuale, ci sono e che vanno riempiti per non vedere sacrificate giuste esigenze. Del resto, la presenza di consuetudini, atteggiamenti e pronunce elaborate in contrasto a una tutela nei principali ambiti legati al more uxorio, potrebbero creare un trend pericoloso per lo sviluppo della personalità e della dignità sociale di ogni individuo all’interno delle aggregazioni familiari. § [1] Sull’ inquadramento della famiglia di fatto nell’ alveo delle formazioni sociali ex art 2 Cost. D’ ANGELI, La Famiglia di fatto, Giuffrè Milano, 1998, p. 320 e ss.; GAZZONI, Dal concubinato alla famiglia di fatto, in Giust. Civ., II, 1983, p. 143 e ss. [2] CATAUDELLA, Coppie omosessuali: legislazioni in ordine sparso, in Guida al diritto (Sole 24ore), marzo 2004, p. 65. [3] Vedi Cass. Civ., sez. I, 8 agosto 2003, n. 11975, in Dir. e Giust. 2003, f. 34, 101, in cui il riferimento alla stabilità della famiglia di fatto, viene fatto con riferimento alla determinazione dell’adeguatezza dei mezzi del coniuge impossibilitato a procurarseli, affinché possano scattare i presupposti dell’assegno divorziale; vedi Cass. Civ., sez. I, 4 aprile 1998, n. 3503, in Foro it. 1998, I, 2154, che distingue tra rapporto occasionale e famiglia di fatto, ricorrendo al parametro della stabilità che attribuisce carattere di certezza al rapporto di fatto tra due persone, ma anche per quanto concerne la tutela dei figli minori; Trib. Genova, 22 settembre 1988, in Dir. famiglia, 1990, 871, secondo il quale la convivenza di fatto instaurata da un coniuge a seguito della separazione, ove caratterizzata da stabilità, non osterebbe all’ affido dei figli allo stesso, ma anzi garantirebbe un certo benessere e una certa stabilità di affetti e sicurezza nei rapporti intersoggettivi; in quest’ultimo senso vedi Trib. Napoli, 27 gennaio 1985, in Dir. famiglia, 1985, I, 606; vedi altresì Pretura Genova, 17 luglio 1979, in Giur. it. 1980, I, 2, 209, nel senso di evidenziare il carattere della stabilità come dato peculiare dell’ aggregazione di genere familiare non fondata sul matrimonio. [4] Si può, con riferimento al parametro della liceità delle relazioni familiari di fatti, richiamare una sentenza del Trib. Genova, 17 dicembre 1979, in Giur. it, 1980, I, 2, 544, dalla quale si fa desumere il giudizio, o meglio la garanzia della liceità della famiglia di fatto, direttamente dall’ art. 2 Cost. [5] Cass. Civ., sez. III, 28 marzo 1994, n. 2988, in Giur. it. 1995, I,1,1366. [6] Cass. Pen., sez. IV, 8 luglio 2002, n. 33305, in Dir. e Giust. 2002, f. 37, 17, con nota di ROSSETTI. [7] Corte Cost., 26 maggio 1989, n. 310, in Foro. It., 1991, I, 446. [8] Corte Cost., 18 novembre 1986, n. 237, in Giur. it. 1987, I,1,1960. [9] Vedi Corte Cost., 11 giugno 2003, n. 204, in Foro. It., 2003, I, 2222; Id., 25 luglio 2000, n. 352, in Giur. cost. 2000, 2567; Id., ord. 14 novembre 2000, n. 491, in Nuova giur. civ. commentata, 2001, I, 176, con nota di QUADRI; Id. ord. 20 luglio 2000, n. 313, in Giur. cost., 2000, 2367. [10] Si possono riportare due differenti gruppi. Nel primo si inseriscono le proposte che fanno seguire alla convivenza conseguenze giuridicamente rilevanti. In particolare si ricordano: - proposta C. n. 1232, Pecoraro Scanio (Norme sulle unioni civili); proposta C. n. 2982 Grillino; proposta di legge C. n. 3308, Titti De Simone Nel secondo si avanza l’ idea di uno strumento che possa pattiziamente regolamentare il fenomeno della convivenza: - proposta C. n. 795, Belillo (Disciplina dei patti di convivenza); proposta C. n. 3296 Grillini del 2002 (Disciplina del patto civile di solidarietà e delle unioni di fatto); proposta C. n. 4334, Rivolta del 2003 (Disciplina del patto civile di solidarietà); proposta C. n. 4588,del Consiglio regionale della Toscana (Disciplina delle unioni di fatto); proposta 28 febbraio 2000, Oberto (Disposizioni in materia di accordi di convivenza). [11] “I doveri di fedeltà, assistenza morale, collaborazione e coabitazione, proprio perché privi del requisito della patrimonialità, si mostrano inidonei, innanzitutto, a costituire «prestazione» ai sensi dell’ art. 1174 c.c. e, secondariamente, a essere dedotti in contratto, ex art. 1321 c.c.”, così si è espresso OBERTO, Convivenza (Contratti di), in Contr. Impr., 1991, p. 375, aggiornato in Contratti di convivenza. Tra autonomia privata e modelli legislativi, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2004. [12] Si è parlato al riguardo di una sorta di ‘privatizzazione’ del diritto di famiglia all’ interno delle relazioni interpersonali. Vedi al riguardo QUADRI, Autonomia negoziale e regolamento tipico nei rapporti patrimoniali tra coniugi, in Giur. it., 1997, IV, p. 229 e ss.; Cass, 22 gennaio 1994, n. 657, in Fam. dir., 1994, 2, 141, con nota di CARBONE, Autonomia privata e rapporti patrimoniali tra coniugi in crisi. [13] Al riguardo DE SCRILLI, I patti di convivenza. Considerazioni generali, in Aa.Vv. Convivenza e situazioni di fatto in Trattato di diritto di famiglia, cit., III, p. 853 sottolinea che i conviventi hanno voluto rigettare quella solidarietà familiare la cui espressione più alta risulta essere, nei rapporti coniugali, la permanenza del dovere di contribuzione nelle diverse fasi patologiche del rapporto. [14] In tale direzione vedi NICOLÒ, Esecuzione indiretta di obbligazioni naturali, in Foro it., 1939, I, p. 39; OPPO, Adempimento e liberalità, Giuffrè, 1947, p. 352 e ss.; OBERTO, Contratti di convivenza, cit. [15] Sul punto OBERTO, Contratti di convivenza, cit. ritiene, a tal proposito, che ‘la volontà di adempiere il preesistente dovere morale o sociale degrada al rango di semplice motivo’ e ancora ‘ciò che spinge i soggetti ad adempiere non è più la «voce della coscienza», ma la certezza nell’ assunzione, come civile, dell’ impegno reciproco in capo alla controparte. L’ Autore sottolinea altresì come se da un lato è nell’ incrocio di reciproci sacrifici che va ricercata la causa del contratto di convivenza, dall’ altro deve precisarsi che in caso di assunzione di promessa di adempimento soltanto da una parte, con impoverimento del promittenre e arricchimento del promissario, dovrebbe in tal caso intervenire, a surrogare l’ elemento causale venuto meno, l’ elemento solenne della forma prescritta per la donazione. In tale ultimo senso in dottrina vi sono riscontri favorevoli: SPADAFORA, L’ obbligazione naturale tra conviventi ed il problema della sua trasformazione in obbligazione civile attraverso lo strumento negoziale, in Aa.V.v. , p. 157 e ss.; ID., Rapporti di convivenza more uxorio e autonomia privata, Milano, 2001, p.111 e ss.; DEL PRATO, Patti di convivenza, in Familia, 2002, p.979 ss.; DE SCRILLI, I Patti di convivenza, cit., p. 854 e ss. [16] In tal senso TASSINARI, Funzioni e limiti dello strumento negoziale nella disciplina dei rapporti tra familiari di fatto, in Aa.Vv. La famiglia di fatto ed i rapporti patrimoniali tra conviventi, Atti del XXXIII Convegno nazionale del notariato (Napoli, 29 settembre-2 ottobre 1993), Stamperia nazionale, 1993, p. 92. OBERTO, I contratti di convivenza, cit., GAZZONI, Dal concubinato alla famiglia di fatto, cit, p. 162 e ss. sono nel senso di riconoscere una mancanza di necessità di speciali forme, come l’ atto pubblico. [17] In tal senso GALGANO, Diritto civile e commerciale, II, 1, Cedam, 1990, p. 227 e ss.; PECCENINI, Gli elementi accidentali del contratto, in I contratti in generale, a cura di Alpa-Bessone, Utet, 1990, p. 772 e ss. [18] Al riguardo è stata utilizzata l’ espressione di clausola ‘premiale’ da OBERTO, Contratti di convivenza, cit, in quanto diretta, secondo l’ Autore, quasi a compensare il promissario per l’ effettuazione di un prestazione non patrimoniale. Tale tesi, oltre a trovare riscontri positivi nella dottrina tedesca, viene seguita da FRANZONI, I contratti tra conviventi «more uxorio», in Riv. trim. dir. proc. civ., 1994, p. 749 e ss.; anche BASINI, Le promesse premiali, Milano, 2000, p. 40, 58 e ss. [19] Sui profili personali/patrimoniali nei contratti di convivenza, vedi anche OBERTO, I contratti di convivenza, cit.; DE SCRILLI, I patti di convivenza, cit, p.858 e ss.. [20] In tale senso vedi OBERTO, Convivenza (contratti di), cit., 387-388, il quale opta per la richiesta di una forma solenne anche nei casi di sproporzione palese tra prestazione e controprestazione, effettuate in modo biunivoco per rappresentare quegli obblighi contributivi all'interno del ménage di fatto; al riguardo DE SCRILLI, I patti di convivenza, cit., 861, ha ritenuto che dall'affectio sottesa alla famiglia di fatto, sarebbe difficile poter configurare una donazione nell'impegno assunto dai conviventi, precisando che la stessa affectio non possa comportare un mantenimento finalizzato all'instaurazione o prosecuzione di rapporti sessuali tra conviventi, ferma restando in caso contrario - la possibile applicazione dell'art. 2035 c.c. in materia di prestazione contraria la buon costume e conseguente irripetibilità di quanto prestato. [21] Così Corte Cost., 11 giungo 2003, n. 204, Id. 25 luglio 2000, n. 352; Id., ord. 14 novembre 2000, n. 491, Id. 20 luglio 2000, n. 313; Id. 18 gennaio 1996, n. 8 e n. 423/ 1988; Id., ord. n. 1122/1988. [22] Circa l’ inapplicabilità automatica e indiscriminata della disciplina del rapporto coniugale FALZEA, Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della famiglia, in Riv. dir. civ., 1977, I, p. 609; ALAGNA, Il regime patrimoniale primario della famiglia, in Vita not., 1977, I, p. 850; SANTILLI, Note critiche in tema di famiglia di fatto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1980, p. 843. [23] Sul dibattito relativo alla comunione ordinaria vedi OBERTO, I contratti di convivenza, cit., il quale sottolinea come il limite evidenziato dall’istituto richiamato sia la sua inopponibilità a terzi, laddove anche se trascritto, non opererebbe alcun trasferimento di diritti reali immobiliari, risultando solo come ‘accordo programmatico’. Non si rientrerebbe nell’ ambito in cui la trascrizione è tassativamente prevista e mancherebbe l’ indicazione dei beni oggetto dell’ atto, che può far tecnicamente sottoporre il negozio a pubblicità. L’Autore ritiene che l’ indisponibilità della propria quota, tratto caratterizzante del rapporto di coniugio, potrebbe in sede di more uxorio esser proposto prevedendo un vincolo pattizio di inalienabilità sulle porzioni rispettive dei beni acquistati. Lo stesso Autore considera praticabile la strada della separazione dei beni, pur con la presenza di determinati accorgimenti. [24] In tal senso OBERTO, op. cit. [25] In senso negativo alla previsione di un assegno di mantenimento in capo al convivente more uxorio, vedi Trib. Napoli, 8 luglio 1999, Famiglia e diritto, 2000, 501, argomentando nel senso della precarietà e della revocabilità unilaterale del rapporto di fatto; vedi Cass. Civ., sez. I, 30 ottobre, 1996, n. 9505, in Famiglia e diritto, 1997, 30, con nota di FERRANDO, nel senso di una irrilevanza di una convivenza more uxorio per la cessazione dell’assegno di divorzio, in quando questa non implica alcun diritto al mantenimento. [26] Sulla predisposizione di pattuizioni per la fine del ménage coniugale e specificazioni citate in narrativa vedi OBERTO, I contratti…., cit, p. 393 e ss., FRANZONI, Le convenzioni matrimoniali tra i conviventi more uxorio, in Il diritto di famiglia, Trattato diretto da Bonilini e Cattaneo, II, Il regime patrimoniale della famiglia, Utet, 1999, p. 480-481 e BERNARDINI, La convivenza fuori dal matrimonio tra contratto e relazione sentimentale, Cedam, 1992, p. 207. [27] In particolare si può ricordare come agli inizi le posizioni della giurisprudenza siano orientate verso una sorta di equiparazione tra convivente e ospite, e come nello specifico si sia affermato che ‘La convivenza more uxorio genera un rapporto di ospitalità reciproca; è, perciò, inammissibile l’ azione di reintegrazione, ex art. 1168 c.c., proposta dal convivente non proprietario nei confronti del convivente proprietario, al fine di essere riammesso nell’ abitazione ove si è svolta la relazione familiare di fatto…….’ (vedi ex. Pretura di Vigevano, 10 giugno 1996) . [28] Il prevalente e costante orientamento della giurisprudenza propende per il riconoscimento a favore del convivente di una tutela della propria ‘posizione’ all’interno dell’abitazione in cui si è svolta la convivenza, in particolare prevedendo in capo ad esso la legittimazione all’ esperimento di azioni di spoglio/tutela del possesso, non essendo rinvenibile nella loro figura un ospite o una persona di servizio (ex Trib. Milano, sent. 18 Gennaio 2003; Trib. Perugia, sent. 22 Settembre 1997 e sent. 22 Febbraio 1997; Pretura Perugia, 29 Settembre 1994; ) [29] OBERTO, I contratti di convivenza, cit. Sul versante del comodato l’ Autore ritiene dovrebbe fissarsi un termine per la restituzione, in difetto del quale in primis ai avrebbero incertezze sull’ individuazione dell’ istante di cessazione, e inoltre il comodatario verrebbe a dover sopportare il rischio di restituire il bene a seguito i impellente bisogno del comodante. [30] Nella stessa direzione si è pronunciato il Tribunale di Foggia con sent. del 9 agosto 2002, in Famiglia 2003, 244 nota (CUBEDDU). [31] Così ritiene anche OBERTO, I contratti di convivenza, cit, p. 395, che sottolinea come l’ intervento della Consulta, pur riferibile ad un accordo all’ atto della rottura, può estendersi ad una pattuizione ex ante volta a definire il ‘destino’ della casa comune. E ancora ritiene che non è richiesta la presenza di prole naturale in caso di accordo attributivo del diritto di abitazione al partner non titolare del rapporto di locazione. Con riferimento, invece, ad un patto analogo, con casa di proprietà di entrambi o uno solo dei conviventi, ma nell’ eventualità di cessazione per morte di questi, avremmo una violazione del divieto di patti successori. [32] Il riferimento è a due specifiche sentenze della Suprema Corte. In primis Cassazione Civile, sezione III, 17 giugno 1995, n. 6910, in Foro It., 1996, I, 1800, nella quale si statuisce che ‘In tema di locazione di immobili soggetti ad uso abitativo allorché venga a morte il conduttore gli succedono nel contratto (oltre che il suo convivente "more uxorio ex" Corte cost. 7 aprile 1988 n. 404 o il coniuge con lo stesso convivente) gli eredi e parenti ed affini con lui abitualmente conviventi…’. La seconda e più recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, Civile, Sez. III, è avvenuta con sentenza 1 agosto 2000, n. 10034, con la quale viene previsto che ‘A norma dell'art. 6 l. n. 392 del 1978, in caso di morte del conduttore succedono nel contratto di locazione il coniuge, gli eredi, i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi, nonché, dopo la sentenza costituzionale n. 404 del 1988, il convivente "more uxorio" (in Giur. It., 2001, p. 902.) [33] Significativa al riguardo risulta essere la decisione del Pretore di Pordenone che, con sentenza 23 Dicembre 1998, in Arch. locazioni 1999, p. 846, dice espressamente: ‘Nel silenzio dell'art. 6 l. n. 392 del 1978, in caso di separazione coniugale ovvero di cessazione della convivenza "more uxorio" con presenza di prole naturale, nell'ipotesi di accordo tra i coniugi o tra gli ex conviventi, il subingresso nel contratto di locazione si verifica in modo del tutto automatico, indipendentemente dalla comunicazione o comunque dalla conoscenza che di tale situazione abbia il locatore’. [34] Vedi OBERTO, I regimi patrimoniali, cit, p. 139 e ss.; anche DEL PRATO, op. cit., p. 978 sembra non voler ammettere la presenza di un tale rimedio ai rapporti di fatto. Da notare, però, una recente pronuncia del Trib. Savona del 7 marzo 2001, che ha riconosciuto la validità ed efficacia di un contratto di usufrutto vitalizio su un bene immobile, stipulato tra due conviventi more uxorio, fondandolo sul requisito della convivenza stessa, ritenendo poi che possa applicarsi l’ istituto della risoluzione a seguito della cessazione del ménage coniugale, facendo valere la presupposizione (quindi il venir meno del presupposto oggettivo della convivenza, che ha spinto le parti alla stipulazione, si risolverebbe in una implicita condizione risolutiva). [35] A tal proposito vedi OBERTO, Contratti di convivenza. Tra autonomia privata e modelli legislativi, cit. |