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Corte Costituzionale, ordinanza n. 11 del 13 gennaio 2004
avv. Luigi Levita   
La massima: “L’omissione dell’avviso circa la facoltà di presentare domanda di oblazione non comporta la perdita irrimediabile di tale facoltà, che può essere esercitata dall’imputato nel corso dell’udienza di comparizione prima dell’apertura del dibattimento, alla stregua di quanto espressamente disposto dall’art. 29, comma 6, del decreto legislativo n. 274 del 2000”.

Norma impugnata: Decreto legislativo n. 274/2000, art. 20
Esito: Manifesta infondatezza

[Conformi: Corte Costituzionale, ordinanze n. 231 del 4 luglio 2003, n. 10 del 13 gennaio 2004 e n. 53, n. 55,  n. 56 e n. 57 del 29 gennaio 2004]



 
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