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Corte Costituzionale, ordinanza n. 51 del 20 gennaio 2004 |
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avv. Luigi Levita
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La massima: “La pronuncia di manifesta inammissibilità s’impone qualora l’ordinanza di rimessione non indica né l’oggetto né i termini del procedimento in corso e non contiene alcuna specifica indicazione sulla rilevanza della questione sollevata, così come quando è del tutto privo di motivazione l’ulteriore requisito della non manifesta infondatezza del quesito di legittimità costituzionale formulato”.
Norme impugnata: Decreto legislativo n. 274/2000, art. 2 c. 1 Esito: Manifesta inammissibilità [Conformi: Corte Costituzionale, ordinanze n. 317, 318 e 320 del 15 ottobre 2003] |