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Corte Costituzionale, ordinanza n. 83 del 2 marzo 2004 |
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avv. Luigi Levita
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La massima: “Il requisito delle «generalità della persona citata a giudizio», richiesto a pena di inammissibilità dal comma 1, lettera c), dell’art. 24 del decreto legislativo n. 274 del 2000, è soddisfatto anche se nel ricorso immediato manchi l’indicazione della data e del luogo di nascita della persona citata a giudizio, purché l’atto non risulti rivolto ad incertam personam, in quanto la completa identificazione dell’imputato è differibile al momento della presentazione del medesimo avanti all’autorità procedente; pertanto, non è dato riscontrare alcuna violazione del diritto di azione e difesa in relazione all’onere di acquisire i dati che consentono la sicura individuazione della persona citata, in quanto la persona offesa, ove ritenga che l’acquisizione di tali dati sia eccessivamente difficoltosa o dispendiosa, può comunque seguire le vie della ordinaria tutela giurisdizionale davanti al giudice di pace, esercitando la facoltà di presentare querela “.
Norma impugnata: Decreto legislativo n. 274/2000, art. 21 c. 2 lett. e) Esito: Manifesta infondatezza |