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Home Diritto.net Bancario e finanziario La prescrizione nel contratto di apertura di credito utilizzato con scoperto in conto corrente
La prescrizione nel contratto di apertura di credito utilizzato con scoperto in conto corrente PDF Print E-mail
Autore: avv. Antonio Tanza   

Introduzione

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nell’esercizio della loro funzione nomofilattica, hanno definitivamente stabilito con la sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010 i seguenti principi di diritto in materia di dies a quo del decorso della prescrizione decennale nei rapporti di apercredito utilizzati con scoperto di c/c bancario:

"Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati".

e sull’applicazione dell’anatocismo annuale:

"L'interpretazione data dal Giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal primo comma di detto articolo si riferisce solo ad interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito previsto dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, ed in particolare, a quello che prescrive l'interpretazione sistematica delle clausole; con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna."

Detta pronuncia se da un lato ha consolidato l’indirizzo, perseguito dalla totalità della Giurisprudenza di legittimità [1] e dalla massima parte di quella di merito [2], di far decorrere il dies a quo della prescrizione decennale nei rapporti di conto corrente bancario dalla chiusura del conto; dall’altro ha cancellato l’indirizzo di quella giurisprudenza di merito che soleva sostituire l’illegittima capitalizzazione trimestrale applicata da tutte le banche nei conti passivi con l’altrettanto illegittima capitalizzazione annuale. Infine ha confermato la legittimità della capitalizzazione annuale nei conti creditori per il correntista.

Ciò posto, non resta che analizzare il prevedibile impatto della prescrizione limitatamente a quella parte dei versamenti effettuati dall’utente che non hanno funzione ripristinatoria della provvista.



 
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