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Page 1 of 7 Il disegno di Legge n. 2518, ovvero il c.d. maxiemendamento al decreto Milleproroghe (D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, provocatoriamente denominato Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), approvato al Senato, con il ricorso alla “fiducia”, in data 16 febbraio 2011, approvato dalla Camera (sempre con il ricorso alla “fiducia”), in 25 febbraio 2011, e nuovamente dal Senato in data 25 febbraio 2011 (a causa di insignificanti modifiche apportate a seguito del richiamo del Presidente della Repubblica in data 22 febbario 2011) contiene, tra l’altro, una norma estremamente criptica: l’art. 2 quinquies, comma 9.
Il testo così recita: “In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di mporti già versati. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge”.
A vederlo, a prima vista, potrebbe sembrare un ennesimo “salva banche” (in verità il potere bancario non ha colori e gli utenti delle banche ricordano benissimo il “Salva Banche 1” sull’anatocismo, varato dal Governo D’Alema, ed il “Salva Banche 2” sui mutui usurari, varato dal Governo Amato): infatti, non sono trascorsi neppure tre mesi da quando l’espressione più alta della Magistratura Italiana, le S.U. della Cassazione, hanno definitivamente statuito in materia di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito, relativa alle apercredito bancarie, che il Governo ha inteso interpretare l’art. 2935 c.c. sulla prescrizione, relativamente alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, con tre righe aggiunte frettolosamente nella tarda serata di lunedì 15 febbraio da un noto Senatore del PdL.
Probabilmente la fretta e l’assenza di lavori preparatori hanno fatto sì che alla norma introdotta debba riconoscersi uno spazio ed una portata ben ridotta con effetti estremamente differenti da quelli sperati dai filobancari: in verità, l’interpretazione sulla portata della prescrizione, relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto, può solo completare la normativa già esistente in materia di decadenza dalla contestazione della singola appostazione in conto corrente.
Sgombriamo subito il campo da probabili equivoci.
La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può farsi valere (art. 2935 c.c.) e, in particolar modo, nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente la prescrizione dei diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa (cfr. art. 2 quinquies, comma 9 del maxiemendamento).
A tal proposito giova rammentare preliminarmente che, mentre l’azione promossa dal cliente verso la banca, per far valere la nullità della clausola che prevede, ad esempio l’anatocismo, è imprescrittibile ai sensi dell’art. 1422 c.c., quella proposta dallo stesso cliente nei confronti della banca, ai fini di conseguire la ripetizione delle somme che assume di avere versato a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi, è soggetta ai medesimi principi che regolano la domanda di ripetizione di indebito [1].
Imprescrittibilità dell’azione di nullità significa che la prescrizione dei diritti derivanti l’annotazione non potrà mai intaccare il diritto dell’utente ad un’azione giudiziaria volta a far dichiarare la nullità delle clausole contrattuali originariamente nulle, quali quella dell’anatocismo (cfr. art. 1283 c.c.), degli interessi ultralegali “uso piazza” o dei giorni di valuta “fittizi” (art. 1284 c.c.), ecc.
E’ altresì evidente come la domanda di ripetizione dell’indebito (indebito in quanto derivante da un negozio nullo) ha un presupposto imprescindibile: il pagamento.
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