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Page 1 of 2 A partire dal primo gennaio di quest’anno le Pubbliche Amministrazioni devono garantire le indicazioni dell’articolo 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, le "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" che, nell’ottica della massimizzazione delle risorse assegnate ad ogni ente e di una gestione della res publica orientata al risparmio, per garantire al cittadino una maggiore trasparenza dell’operato dell’intera macchina pubblica, impongono l’adozione dell’albo pretorio on line come l’unico strumento di pubblicità legale degli atti e provvedimenti amministrativi.
Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale di ogni amministrazione pubblica sono assolti esclusivamente, a far data dal primo giorno dell’anno, quindi, con la pubblicazione sul sito web dell’ente stesso o su quello di altre amministrazioni.
La tradizionale pubblicazione cartacea, con il documento affisso alla bacheca dell’ente, delle notizie e degli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale, come ad esempio i bandi di concorso, permessi di costruzione, deliberazioni, elenco dei beneficiari di provvidenze economiche,, non ha più valenza legale, ma è sostituita dalla pubblicazione on line.
Si concretizza così un importante tassello della Riforma Brunetta della Pubblica Amministrazione, che però sarà gestito completamente solo tra due anni; infatti, solo a partire dal gennaio del 2013 tale procedura riguarderà anche due particolari tipologie di atti pubblici, i bandi di gara e i documenti di bilancio.
Per questi, infatti, l’analogo obbligo di pubblicità esclusivamente on line decorre solo dal 1 gennaio 2013; a partire da tale data, che costituisce il vero termine, quindi, decorso il quale tutta l’attività della PA sarà agevolmente accessibile telematicamente.
Successivamente a tale data la più che nota pubblicità attraverso la stampa quotidiana sarà solo facoltativa e potrà avvenire esclusivamente nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio assegnati ad ogni ente.
Ma come gestire quest’onere rispettando tutte le direttive che la pubblica Amministrazione deve al riguardo osservare, da quella sulla trasparenza a quella sulla privacy, alla tempistica e così via…?
Al momento è lapalissiano osservare che ogni ente segue la strada e l’interpretazione che ritiene più opportuna, e anche in un ambito territoriale circoscritto le risultanze di tale onere consultabili dal web sono diverse tra di loro, perché sono in uso interpretazioni non uniformi della questione.
Sarebbe quindi opportuno al più presto uno specifico intervento regolatorio, magari attraverso l’adozione di una circolare operativa da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Possiamo però citare uno sforzo meritorio in materia: per facilitare l’adozione uniforme della pubblicazione telematica degli atti pubblici e individuare le opportune regole tecniche, i criteri, i formati e le informazioni obbligatorie per tale procedimento, è stata recentemente presentata al Dicastero della Funzione Pubblica una bozza di dpcm, scritta da giuristi, esperti di informatica e archivistica e funzionari pubblici, della cui presentazione siamo in attesa dell’esito.
Riassumendo, quindi, da un mese nella pubbliche amministrazioni è stata messa al bando la carta, e seguendo le direttive del rinnovato Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005, come di recente riformato dalla L.235/2010) ognuna di loro dovrà riorganizzare al più presto le procedure di pubblicazione, garantendo allo stesso tempo sia la trasparenza del proprio operato che la tutela della legge sulla privacy
Tale ultima questione, cioè l’annoso dilemma su come operare il bilanciamento tra privacy e trasparenza, è però un problema da dirimere con la massima urgenza, per evitare che venga violata la riservatezza di informazioni più che sensibili che possono essere oggetto di atti pubblici e che, se mal gestite, come nel caso ormai noto delle determinazioni pubblicate on line dalla Regione Puglia, possono essere anche causa di sanzione per l’amministrazione pubblica.
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