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Autore: dr. Renato Amoroso
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L’art. 34 del D.L.vo 274/2000, istitutivo della competenza penale del Giudice di Pace, prevede una speciale causa di non procedibilità, applicabile sia nella fase delle indagini preliminari che in quella dibattimentale; recita l’art. 34: “1.Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado di colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persone sottoposta a indagini o all’imputato.
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