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Autore: dr.ssa Rosa Valenti
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Nel corso degli ultimi anni l’ambiente lavorativo è diventato spesso il luogo in cui hanno origine nuove patologie derivanti da comportamenti umani atti a provocare nei confronti del soggetto “più debole” una serie sistematica e ripetuta di vessazioni in questi casi si parla di mobbing.
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Autore: avv. Barbara Capicotto
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Ai sensi del noto principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., nonché di quanto disposto dall’art. 99 c.p.c., spetta a colui che agisce in giudizio fornire la prova dei fatti costitutivi dell’azionata pretesa risarcitoria. Nella fattispecie di mobbing, spetterà all’attore-creditore [34] che lamenta fatti di mobbing, dover provare l’evento lesivo; b) il proprio stato di “vittima di persecuzioni e vessazioni in ambito lavorativo”, c) il nesso causale tra essi e la condotta datoriale o dei colleghi e l’evento.
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Autore: avv. Barbara Capicotto
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Il mobbing è una fattispecie rilevante in sede civile, la cui definizione e elementi caratterizzanti, in mancanza di una specifica legge, sono stati individuati nell’ultimo decennio, dalla copiosa giurisprudenza e dalla più autorevole dottrina. Si tratta di una fattispecie dunque di “creazione” giurisprudenziale, con efficacia preminentemente civile - quanto agli interessi lesi, alle conseguenze giuridicamente rilevanti ed ai rimedi esperiti. Non è da escludere che le singole azioni vessatorie non assumano anche una rilevanza in sede penale qualora i fatti perpetrati integrino le fattispecie proprie di molestie, minacce, lesioni, violenza privata o altri fatti penalmente rilevanti nel nostro ordinamento.
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Autore: avv. Barbara Capicotto
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Si è parlato di mobbing anche nell’ambito dei rapporti familiari, facendo riferimento a fattispecie che presentavano alcuni elementi essenziali del fenomeno in esame facendo soprattutto riferimento ad una analogia tra quelle che sono le difficoltà di coesistenza proprie dei rapporti di lavoro e di colleganza con i difficili rapporti di convivenza e/o di coabitazione all’interno dei nuclei familiari.
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Autore: avv. Barbara Capicotto
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Gli elementi costitutivi del c.d. mobbing (dal verbo ”to mob” che significa accerchiare, affollarsi attorno a qualcuno), in mancanza di una definizione normativa, sono stati individuati, con orientamento ormai consolidato, dalla Giurisprudenza e dalla dottrina. La prima e ormai nota pronuncia che ha utilizzato l’espressione mobbing nell’ambito lavorativo risale al Tribunale di Milano che nel 2002 (Sentenza 22.08.2002) ha enucleato gli elementi essenziali della fattispecie del così detto mobbing venendo a delineare una situazione comportamentale che non è legata solo al mondo del lavoro.
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