| TAR PUGLIA DICHIARA ILLEGITTIMO ANNULLAMENTO PROVE SCRITTE ESAME AVVOCATO |
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| Autore: francescocolaci | |||||||||||||
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Con la sentenza ,il cui testo è sottoriportato,il Tar della Puglia ha dichiaato illegittimo l’annullamento della prova scritta per plagio in quanto le parti incriminate concernono principi giurisprudenziali consolidati o previsioni normative fondamentali. ———————————————- N. 01837/2011 REG.PROV.COLL. Gianluigi Pellegrino per il ricorrente e l’Avv. dello stato Libertini per le amministrazioni resistenti;
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Tot. elements: 200 Pages = 2 Page = 2 block1:irrazionalità ed illogicità.<br/> Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate e la Sezione disponeva l’acquisizione <<degli elaborati d’esame contrassegnati dal numero 404, che hanno portato all’annullamento della terza prova d’esame>> (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, ord. 30 settembre 2011 n. 1696).<br/> La prima parte del ricorso è infondata e deve pertanto essere rigettata.<br/> Contrariamente ad altre vicende già decise dalla Sezione (in particolare, quella decisa con la sentenza 21 ottobre 2010 n. 2147), deve, infatti, rilevarsi come l’elaborato relativo alla terza prova d’esame del ricorrente rechi alcuni segni grafici (forse non adeguatamente evidenziati, ma pur sempre presenti) che evidenziano efficacemente le parti dell’elaborato che dimostrano qualche concordanza con la terza prova d’esame del candidato contrassegnato con il numero n. 404; nella vicenda che ci occupa, deve pertanto ritenersi che sia stata adeguatamente rispettata la previsione dell’art. 23, ult. comma del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 che impone, secondo costante giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. IV, 17 febbraio 2004, n. 616 che si pone nel solco di una giurisprudenza assolutamente consolidata), l’individuazione, da parte delle Commissioni, delle parti dell’elaborato che possano giustificare l’applicazione delle sanzioni previste per l’ipotesi del plagio.<br/> A ben guardare però le parti dell’elaborato che hanno portato block2:all’annullamento della prova d’esame, più che alla fattispecie del plagio, sembrano riportabili all’esposizione di principi giurisprudenziali consolidati o dello stesso contenuto di previsioni normative fondamentali, come l’art. 56 c.p.<br/> Deve pertanto trovare applicazione l’altro principio già affermato dalla Sezione (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 21 ottobre 2010 n. 2147) e relativo all’impossibilità di considerare come espressione di univoca corrispondenza con altri elaborati l’utilizzazione di formulazioni presenti in giurisprudenza (sempre possibile, in considerazione dell’utilizzazione di codici commentati) o la mera “copiatura” della formulazione delle norme; è, infatti, possibile presumere, come spesso avviene in procedure d’esame o concorsuali, che i passi “incriminati” possano trovare giustificazione nel ricorso a fonti (leggi, giurisprudenza) comuni o nelle <<ordinarie capacità mnemoniche>> (Consiglio Stato, sez. VI, 28 aprile 2010 n. 2440) dei candidati, che indubbiamente utilizzano testi di studio diffusi e comuni.<br/> Del resto, in un’ottica sostanziale, l’elaborato del ricorrente e quello contrassegnato con il numero n. 404, al di là del necessario e inevitabile riferimento all’istituto del tentativo, sono caratterizzati dall’utilizzo di tentativi ricostruttivi talmente divergenti (nel caso del ricorrente, il riferimento alla possibile mancanza dell’elemento soggettivo e, nel caso dell’elaborato contrassegnato con il numero 404, all’accordo non punibile ex art. 115 c.p.) da portare a ritenere non credibile l’ipotesi del plagio che, si esaurirebbe, in buona sostanza, nella semplice parafrasi della formulazione e dell’elaborazione giurisprudenziale dell’art, 56 c.p.<br/> Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br/> P.Q.M.<br/> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima<br/> definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento degli atti impugnati.<br/> Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br/> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br/> Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:<br/> Antonio Cavallari, Presidente<br/> Luigi Viola, Consigliere, Estensore<br/> Claudia Lattanzi, Referendario<br/> <table style=”width: 501px;” border=”0″ cellspacing=”0″ cellpadding=”1″> <colgroup><col width=”233″></col> <col width=”4″></col> <col width=”258″></col> </colgroup> <tbody> <tr> <td width=”233″> <strong>L’ESTENSORE</strong><br/> </td> <td width=”4″> <br/> </td> <td width=”258″> <strong>IL</strong> <strong>PRESIDENTE</strong><br/> </td> </tr> </tbody> </table> DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br/> Il 24/10/2011<br/> IL SEGRETARIO<br/> (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br/> Pagina: 1 2 di 2[...]
irrazionalità ed illogicità.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate e la Sezione disponeva l’acquisizione <<degli elaborati d’esame contrassegnati dal numero 404, che hanno portato all’annullamento della terza prova d’esame>> (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, ord. 30 settembre 2011 n. 1696). La prima parte del ricorso è infondata e deve pertanto essere rigettata. Contrariamente ad altre vicende già decise dalla Sezione (in particolare, quella decisa con la sentenza 21 ottobre 2010 n. 2147), deve, infatti, rilevarsi come l’elaborato relativo alla terza prova d’esame del ricorrente rechi alcuni segni grafici (forse non adeguatamente evidenziati, ma pur sempre presenti) che evidenziano efficacemente le parti dell’elaborato che dimostrano qualche concordanza con la terza prova d’esame del candidato contrassegnato con il numero n. 404; nella vicenda che ci occupa, deve pertanto ritenersi che sia stata adeguatamente rispettata la previsione dell’art. 23, ult. comma del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 che impone, secondo costante giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. IV, 17 febbraio 2004, n. 616 che si pone nel solco di una giurisprudenza assolutamente consolidata), l’individuazione, da parte delle Commissioni, delle parti dell’elaborato che possano giustificare l’applicazione delle sanzioni previste per l’ipotesi del plagio. A ben guardare però le parti dell’elaborato che hanno portato //
all’annullamentdella prova d’esame, più che alla fattispecie del plagio, sembrano riportabili all’esposizione di principi giurisprudenziali consolidati o dello stesso contenuto di previsioni normative fondamentali, come l’art. 56 c.p.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA L'articolo d'origine: TAR PUGLIA DICHIARA ILLEGITTIMO ANNULLAMENTO PROVE SCRITTE ESAME AVVOCATO
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