| RETRIBUZIONI CONVENZIONALI ANNO 2012 OCCUPATI ESTERO |
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| Autore: francescocolaci | |||
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Chi risiede fiscalmente in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta è tassato in Italia per i redditi ovunque prodotti, incluso il reddito da lavoro eseguito all’ estero . Se il datore di lavoro è a sua volta residente in Italia (si pensi ad un dipendente di una Banca Italiana impegnato in una Filiale estetra) ), si applicano le regole ordinarie: trattenute in busta paga, CUD e gli altri adempimenti consueti. Pertanto annualmente il Ministero del Lavoro pubblica dettagliate tabelle in cui sono indicate le “retribuzioni convenzionali”, ossia i redditi da lavoro presumibili per le varie tipologie di mansioni e distinguendo fra le nazioni di residenza del datore (lo stipendio percepito in Spagna non sarà lo stesso percepito in Danimarca). Premesso quanto sopra ,si segnala che con decreto 24 gennaio 2012 ,riportato a margine ,il Ministero del Lavoro ha provveduto alla “Determinazione, per l’anno 2012, delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398″ —————————————————- Art. 1 Retribuzioni convenzionali A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2012 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2012, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Art. 2 Fasce di retribuzione Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’art. 1. Art. 3 Frazionabilità delle retribuzioni I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate. Art. 4 Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati Sulle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati. Il predetto provvedimento risulta pubblicato nella G.U. 30 gennaio 2012, n. 24. Le tabelle , determinate prendendo come riferimento i contratti collettivi nazionali di categoria, evidenziano che nel 2012 i valori imponibili sono cresciuti del 2,6 per cento. L’Inps, con messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012, ha precisato che le tutele della legge n. 398/1987 sono estese anche ai lavoratori extracomunitari soggiornati di lungo periodo o in possesso di permesso di soggiorno e di un contratto di lavoro. L’individuazione delle retribuzioni convenzionali su cui applicare i contributi e le imposte avviene nel seguente modo:: Di seguito sono riportate le tabelle del 2011 e 2012 per un raffronto sulle variazioni intervenute. L'articolo d'origine: RETRIBUZIONI CONVENZIONALI ANNO 2012 OCCUPATI ESTERO
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