| ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ANNO 2012 ARTIGIANI / COMMERCIANTI E GESTIONE SEEPARATA |
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| Autore: francescocolaci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Si riportano le tabelle relative alle aliquote di cui al titolo ,previste rispettivamente dalla circolari Inps n.14 e n.16 del 3.2.2012 ————————————————— Direzione Centrale Entrate
PremessaL’art. 24, comma 22 del D. L. n. 201 del 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicato nella GU n. 300 del 27 dicembre2011, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall’anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento. Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2012, sono pari alla misura del 21,30%. Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2012, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto. Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998. Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 35, comma 1, della legge n.183 del 2010 n. 2), fino al 31 dicembre 2014. Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.
1. Contribuzione IVS sul minimale di redditoPer l’anno 2012, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 14.930,00 Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell’art.1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 – moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2012 (€45,70) ed aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39 così come disposto dall’art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
La riduzione contributiva al 18,30% (artigiani) e al 18,39% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
Si ritiene opportuno precisare che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa.
2 – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimaleIl contributo per l’anno 2012 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2011 per la quota eccedente il predetto minimale di € 14.930,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 44.204,00. Per i redditi superiori a € 44.204,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438. Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2012 (si veda in proposito il seguente punto 4). 3 – Massimale imponibile di reddito annuo.Come è noto, il comma 4 dell’art. 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2,00 per cento), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2012 pari a € 44.204,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso. Per l’anno 2012, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 73.673,00 (€44.204,00 più € 29.469,00). Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non massimali globali da riferire all’impresa stessa. Preme evidenziare, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2012, ad € 96.149,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile. Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue: lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva
4 – Contribuzione a saldoAi sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2012, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Con riferimento all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.
5 – Imprese con collaboratoriQualora il titolare si avvalga anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguente modalità: a) imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 50-bis c.c.; art. 5, comma 4 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917); b) aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell’impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5 della legge 2 agosto 1990, n. 233).
6 – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppoColoro che esercitano l’attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito (circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.
7 – Termini e modalità di versamentoI contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
_____________________________________- circolare n.16 del 3.2.2012
1) Aliquote contributive e di computo
L’articolo 22, comma 1 della legge di stabilità (l. n. 183 del 12 novembre 2011) ha previsto che dal 1 gennaio 2012 l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale. Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento (v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007). Pertanto le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2012 e le relative aliquote di computo sono complessivamente fissate come segue:
2) Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamentoLa ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale. Si rammenta che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA). Si rammenta, inoltre, che per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2011, primo acconto 2012 e secondo acconto 2012).
3) Massimale annuo di redditoLe predette aliquote del 27,72 per cento e del 18,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l’anno 2012 è pari a euro 96.149,00.
4) Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2012Per il versamento dei contributi in favore dei soggetti, di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c. d. principio di cassa allargato v. circolare n. 10 dell’8 gennaio 2002). Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2012 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2011 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2011. 5) Minimale per l’accredito contributivoPer quanto concerne l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l’anno 2012 detto minimale è pari ad euro 14.930,00. Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 18 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 2.687,40 mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 4.138,60 (di cui 4.031,10 ai fini pensionistici). Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma29, L. 335/1995). L'articolo d'origine: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ANNO 2012 ARTIGIANI / COMMERCIANTI E GESTIONE SEEPARATA
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