| ASSENZE LAVORO PER EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI O SCIOPERO TRASPORTI PUBBLICI |
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| Autore: francescocolaci | |||
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Considerato che in questi giorni e, secondo le previsioni dei tecnici esperti in meteorologia ,anche in quelli prossimi venturi ,il nostro Paese risulta interssato da copiose e persistenti nevicate a carattere eccezionale ,l’argomento di cui al titolo appare di attualita’ e meritevole d’istruzioni di comportamento sia per i lavoratori ,che dei datori di lavoro . Lo stesso discorso vale ,oltre che negli eventi distruttivi del territorio portati da sisma , nei casi ,meno tragici ,ma altrettanto paurosi e pericolosi , com quelli intervenuti alla fine dello scorso anno ,che in diverse zone della penisola , per le forti e prolungate pioggie ,ha registrato lo straripamento di corsi d’acqua con conseguenti allagamenti estesi e profondi ,nonche’ smottamenti di terreni con interruzioni prolungate di strade e linee feroviarie . Sia pure in termini e conseguenze di minore portata ,infine, si presente l’esame e le relative indicazioni comportamentali dei lavoratori e datori di lavoro nell’ipotesi dell’assenza in servizio causata dalla mancata circolazione dei servizi di trasporto pubblico per lo sciopero regolarmente proclamato ed attuato in larga percentuale dagli addetti , su cui si sofferma la parte conclusiva della presente esposizione E’ da evidenziare per prima cosa che ,fatta qualche rara eccezione ,nella disciplina dei vari contratti collettivi non si rinvengono norme specifiche di regolamentazione delle situazioni di cui si sta parlando,in riferimento sia ai riflessi sulla retribuzione per la mancata prestazione lavorativa sopra sia ai comportamenti che s’impongono al dipendente onde evitare interventi di carattere disciplinare ,pur ammettendo l’inesistenza di un’unica risposta per le situazioni indicate. Prendendo in considerazione il caso degli eventi atmosferici ,la prima cosa da tener presente è la portata degli stessi ,così che ,laddove gli stessi presentino il caratere dell’eccezionalita’ per la quantita’ , persistenza temporale ed estensione territoriale ,come accaduto per le nevoicate di questi giorni , per le alluvioni e gli smotamenti di novembre sorso e per le distruzioni di interi centri abitati portate dal sisma in Abruzzo,risultando impossibile l’accesso alla sede di lavoro ,si determina l’impossibilita’ di effettuare laprestazione lavorativa . Questo significa che il dipendente ,risultando giustificato da una causa di forza maggiore ,non puo definirsi inadenpiente ,aggiungendo ,tuttavia ,che non avendo reso la prestazione ,che costituisce l’impegno personale nascente dal contratto di lavoro,a lui non spetta la retribuzione, In genere , in tali frangenti ,che quasi mai coinvolgono singoli lavoratori , trattandosi di aziende industriali,agricole ed edili , essendo l’assenza del personale e la conseguente mancata o ridotta attivita’ produttiva aziendale causata da un evento non dipendente dalla volonta’ dei dipendenti ,nè del datore di lavoro , risulta consentito far ricorso al sostituto del salario , ossia alla cassa integrazione guadagni ,che copre l’80% della retribuzione non spettante. Si aggiunge che nei casi in cui ,non ricorrendo le condizioni per l’integrazione salariale (impresa non soggetta alla relativa disciplina ,dipendenti singoli ovver0 che soltanto per un giorno oppure per qualche ora soltanto siano stati costretti a disertare il posto di lavoro) ,al fine di evitare che i dipendenti bloccati dalla neve o dall’alluvione si vedano poi decurtata la paga, intervengono i contratti collettivi di lavoro , che di solito in generale riconoscono un monte ore di congedi/permessi straordinari, legati ad esigenze eccezionali e/o motivi personali ovvero imputabili ai R.O L ,che sono retribuiti. In questi casi, dunque, il lavoratore può utilizzare il monte permessi a disposizione, e non perdere nulla a fine mese. Sempre a condizione che comunichi all’azienda tempetivamente l’assenza precisando le ragioni . Infatti, gli eventi meteorologici con le conseguenti condizioni che impediscono il raggiungimento della sede di lavoro e quindi l’impossibilità di prestare l’obbligazione lavorativa, deve essere provato dal dipendente ,che così ,rispeto all’assenza si conforma alla previsione degli articoli 1218 e 2104 del Codice civile. In assenza di una diretta disciplina sulla fatispecie concreta nel ccnl è al Codice civile che necessita riportarsi bisogna riferirsi, : in questo caso, la regolamentazione è da riferire al Codice civile, secondo la citata assegnazione dell’onere della prova (art. 1218) e la necessità che l’impedimento sia effettivo (art. 2104) ,avvertendo che in assenza di queste condizioni ,si creano i presupposti per l’addebito disciplinare per l’assente ,in applicazione dell’art.2016 c.c. , che non abbia provato la concreta impossibilità di adempiere all’obbligazione fondamentale posta a suo carico,in quano prestatore. Di doveri di carattere simile a quelli del dipendente si puo’ parlare anche per il datore di lavoro, quando la prestazione, pur offerta dal lavoratore, non può svolgersi per impossibilità del datore stesso. ,il che interviene si quando la causa, oltre che evidentemente estranea alla volontà del datore di lavoro, stazione è impossibile per un evento eccezionale, esterno, imprevedibile e indipendente dalla volontà del datore, anche se il lavoratore ha messo a disposizione la propria prestazione Invece , si deve tener presente che la colpa, l’ imperizia o le problematiche legate a inefficienze produttivo- organizzative, non l escludono a carico del datore l’obbligo retributivo, rientrando nel più ampio rischio di impresa, che si pone esclusivamente sullo stesso Nei casi suddetti e quelli delle intempeie eccezionali ,vi rientano dunque, il lavoratore può utilizzare il monte permessi a disposizione, e non perdere nulla a fine mese Quanto sinora esposto ha riferimento ai ipendenti del settore privat,ma viene da chiedersi cosa avviene se coinvolti nelle vicende in questione sono i dipendenti pubblici? Di certo per costoro nons puo’ asolutamente contare siull’intervento dellacassa integrazione gusdagni ,tratandosi d’istituto la cui prestazione previdenziale non trova applicazione nel settore delle pubbliche amministrazioni Allora ,fermo restando l’oblligo, comune a tuti i preststori subordinati,di comunicare tempestivamente l’assenza alla sede di servizio con la modalita’ a disposizione piu’ celere ed efficace (telefono ,fax,email ,person incaricata) ,precisando le rgioni dell’impedimento,anche per questi lavoratori sono disponibili,in sostituzione della retribuzione, che non compete a causa della prestazione non resa ,i permessi retribuiti o non retribuiti per motii pesonali conteplati dalla contrattazione collettiva di comparto ,ovvero l’utilizzazione delle ferie in carenza di altro strumento per salvaguardare il trattamento economico . Non si puo’ mancare di osservare che in casi in esame ,come gia ‘ prima evidenziato non normati a livello secondario e, proprio per questo motivo, nel silenzio della legge interviene discrezionalità amministrativa,guidata dal principio di ragionevolezza in relazione al fine perseguito,che si manifesta tramite il potere di ordinanza che, in presenza di intemperie gravi e prolungate atmosferiche e dunque per motivi di urgenza e della necessità di salvaguardare l’incolumità dei cittadini) può essere applicato dal Prefetto o dal sindaco(art.54 omma 2 del T.U.n.267/2000) , come è accaduto in questi giorni in alcune citta’ in cui è stata disposta la chiusura delle cuole degli uffici pubblici ,liberando il personale dall’obbligo di prestazione lavorativa senza essere tenuto a giustificare la propria assenza in forma scritta ,ma determinando il dilemma se per non perdere la retribuzione per il /i giorno/i di assenza i dipendenti in questione debbano o non debbano fare ricorso al monte permessi o ferie.personal,non avendo lavorato. In proposito ,si richiama e riporta il testo della nota del Ministero Interno ,che ,tuttavia , rinvia alla disciplina collettiva dei dipendenti dei ministeri , facendo riferimento agli eventi alluvianali dell’ottobre 2011 , quindi assimilabili a quelli coseguenti alle nevicate di questi giorni . EVENTI ALLUVIONALI DEL 20 OTTOBRE 2011 Per l’ ARAN , nel caso in questione occorre fare riferimento al concetto di «forza maggiore», ovvero un evento che non è imputabile né ai lavoratori né al datore di lavoro, con la conseguenza «che quest’ultimo non è tenuto a corrispondere la retribuzione per le ore di mancata prestazione» (citando sul punto l’articolo 2099 del codice civile e la sentenza della Cassazione, sez. lav., n.481 del lontano 1984). Resta inteso pertanto che le amministrazioni pubbliche possono corrispondere la retribuzione per i giorni in cui si è verificata la situazione di forza maggiore, ma alla condizione. che il dipendente utilizzi, al fine di motivare l’assenza, gli strumenti forniti dal contratto collettivo di comparto, quali le ferie, le festività soppresse, i permessi retribuiti ex articolo 18 Ccnl del 1995 (18 ore annuali), oppure il recupero delle ore non lavorate. Venendo all’ipotesi della difficoltà di recarsi al lavoro determinata dallo sciopero dei mezzi pubblici di trasporto ,si deve riconoscere che in questo caso manca l’inpossibilita’ assoluta di rendere la prestazione lavorativa ,in quanto dal datore dilavoro potrebbe essere contestato che il dipendente avrebbe potuto arrivare comunque presso la ,ad esempio partendo prima che iniziasse lo sciopero o s utilizzando un mezzo di trasporto alternativo, come l’auto propria o dei compagni di lavoro ,previo accordo in tal senso. Peraltro ,anche qui occorre valutare il comportamento del lavoratore sempre con il criterio della buona fede e nel caso di assenza dal posto di lavoro , il lavoratore potrebbe , essere considerato inadempiente e questo va valutato e definito d volta per volta. Ma di sicuro da tale inadempienza ,non derivera la risoluzione del rapporto lavorativo ,a meno che la mancanza del lavoratore in una giornata non abbia compromesso irrimediabilmente l’attività dell’azienda, mentre è probabile che intervenga una un provvedimento disciplinare,tenendo conto che i contratti collettivi per il licenziamento disciplinare prevedono che ricorrano assenze ingiustificate di almeno tre giorni . Questo non esclude una definizione conciliativa trale parti sulla questione ,che consenta al dipendente di far uso dei permessi contrattuali o di recuperare le ore di assenza ,rendendo prestazioni integrative. L'articolo d'origine: ASSENZE LAVORO PER EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI O SCIOPERO TRASPORTI PUBBLICI
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