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ASSENZE LAVORO PER EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI O SCIOPERO TRASPORTI PUBBLICI PDF Print E-mail
Autore: francescocolaci   

Considerato che in questi giorni e, secondo le previsioni dei tecnici esperti in meteorologia ,anche in quelli prossimi venturi ,il nostro Paese risulta interssato da copiose e persistenti nevicate a carattere eccezionale ,l’argomento di cui al titolo appare di attualita’ e meritevole d’istruzioni di comportamento sia per i lavoratori ,che dei datori di lavoro .

Lo stesso discorso vale ,oltre che  negli eventi distruttivi del  territorio portati  da  sisma   ,   nei casi ,meno  tragici ,ma altrettanto  paurosi e pericolosi   ,  com quelli  intervenuti  alla fine dello scorso anno ,che in diverse zone della penisola , per le   forti e prolungate pioggie  ,ha registrato  lo straripamento  di  corsi d’acqua con conseguenti   allagamenti  estesi e profondi ,nonche’ smottamenti  di  terreni con interruzioni prolungate  di  strade e  linee feroviarie .

Sia pure in termini  e conseguenze di minore portata ,infine, si presente l’esame  e le relative indicazioni comportamentali  dei lavoratori e datori di lavoro nell’ipotesi dell’assenza in servizio causata dalla   mancata circolazione dei servizi di trasporto pubblico  per lo  sciopero regolarmente proclamato ed attuato in larga percentuale dagli addetti , su cui si sofferma  la parte conclusiva della presente esposizione

E’ da evidenziare per prima cosa che ,fatta qualche rara eccezione ,nella disciplina  dei vari contratti collettivi non si rinvengono norme specifiche   di  regolamentazione delle situazioni di cui si sta parlando,in   riferimento   sia ai   riflessi sulla retribuzione   per la  mancata prestazione lavorativa  sopra  sia ai comportamenti che s’impongono al dipendente   onde evitare interventi   di carattere disciplinare  ,pur ammettendo  l’inesistenza di un’unica risposta per le situazioni  indicate.

Prendendo in considerazione il caso  degli eventi atmosferici ,la prima cosa da tener presente è la portata degli stessi ,così che ,laddove gli stessi presentino il caratere dell’eccezionalita’ per la quantita’  , persistenza temporale  ed estensione   territoriale ,come accaduto per le nevoicate di questi giorni  , per le alluvioni e gli smotamenti di novembre sorso  e per le distruzioni di interi centri abitati portate dal sisma in Abruzzo,risultando impossibile l’accesso alla sede di lavoro ,si determina l’impossibilita’ di effettuare laprestazione lavorativa .

Questo significa  che il dipendente ,risultando giustificato da una causa di forza maggiore ,non puo definirsi inadenpiente ,aggiungendo ,tuttavia ,che non avendo reso la prestazione ,che costituisce  l’impegno personale nascente dal contratto di lavoro,a lui non spetta la retribuzione,

 In genere , in tali frangenti ,che quasi mai  coinvolgono  singoli lavoratori ,  trattandosi di   aziende    industriali,agricole ed edili   ,  essendo   l’assenza del personale e  la conseguente  mancata o ridotta attivita’ produttiva aziendale  causata da un evento non dipendente dalla volonta’ dei dipendenti ,nè del datore di lavoro , risulta  consentito  far ricorso al sostituto del salario , ossia alla cassa integrazione guadagni ,che copre l’80%  della retribuzione non spettante.

Si aggiunge che  nei casi in cui  ,non ricorrendo   le condizioni per     l’integrazione salariale (impresa non soggetta alla relativa disciplina ,dipendenti singoli ovver0  che  soltanto per un giorno  oppure per qualche ora soltanto siano stati costretti a disertare il posto di lavoro) ,al fine di    evitare  che  i dipendenti bloccati  dalla neve o dall’alluvione  si vedano  poi decurtata la paga, intervengono i contratti collettivi di lavoro , che di solito    in generale     riconoscono un monte ore di congedi/permessi straordinari, legati  ad esigenze  eccezionali e/o motivi personali  ovvero imputabili ai  R.O L ,che sono    retribuiti.

In questi casi, dunque, il lavoratore può utilizzare il monte permessi a disposizione, e non perdere nulla a fine mese. Sempre a condizione che  comunichi all’azienda  tempetivamente  l’assenza  precisando le ragioni   .

Infatti,  gli eventi meteorologici  con le conseguenti condizioni che impediscono il raggiungimento della sede di lavoro e quindi l’impossibilità di prestare l’obbligazione lavorativa, deve essere provato dal  dipendente  ,che   così ,rispeto all’assenza si conforma alla      previsione degli articoli 1218 e 2104 del Codice civile.

In assenza di una diretta disciplina  sulla fatispecie concreta  nel ccnl è al Codice civile che necessita riportarsi  bisogna riferirsi,  : in questo caso, la regolamentazione è da riferire al Codice civile, secondo la  citata assegnazione dell’onere della prova (art. 1218) e la necessità che l’impedimento sia effettivo (art. 2104) ,avvertendo che   in assenza di queste condizioni ,si creano i presupposti per l’addebito disciplinare per l’assente  ,in applicazione dell’art.2016 c.c. ,   che non abbia provato la concreta impossibilità di adempiere all’obbligazione fondamentale posta  a suo carico,in quano prestatore.

  Di doveri   di carattere simile  a quelli del dipendente  si puo’ parlare anche per il  datore di lavoro, quando la prestazione, pur offerta dal lavoratore, non può svolgersi per impossibilità del datore stesso. ,il che interviene   si   quando la causa, oltre che evidentemente estranea alla volontà del datore di lavoro, stazione è impossibile per un evento eccezionale, esterno, imprevedibile e indipendente dalla volontà del datore, anche se il lavoratore ha messo a disposizione la propria prestazione   

Invece  ,   si deve tener presente che la  colpa, l’ imperizia o le problematiche legate a inefficienze produttivo- organizzative,  non l escludono a carico del   datore  l’obbligo retributivo, rientrando nel più ampio rischio di impresa, che  si pone esclusivamente sullo stesso 

 Nei casi suddetti e quelli delle intempeie eccezionali ,vi rientano   dunque, il lavoratore può utilizzare il monte permessi a disposizione, e non perdere nulla a fine mese

Quanto sinora esposto ha riferimento ai ipendenti del settore privat,ma viene da chiedersi cosa avviene se coinvolti nelle vicende in questione sono i dipendenti pubblici?

Di certo per costoro nons puo’ asolutamente contare siull’intervento dellacassa integrazione gusdagni ,tratandosi d’istituto la cui prestazione previdenziale non trova applicazione nel settore delle pubbliche amministrazioni

Allora ,fermo restando l’oblligo, comune a tuti i preststori subordinati,di comunicare tempestivamente l’assenza alla sede di servizio con la modalita’ a disposizione piu’ celere ed efficace (telefono ,fax,email ,person  incaricata) ,precisando le rgioni dell’impedimento,anche per questi lavoratori sono disponibili,in sostituzione della retribuzione, che non compete a causa della prestazione non resa ,i permessi retribuiti o non retribuiti per motii pesonali conteplati dalla contrattazione collettiva di comparto ,ovvero l’utilizzazione delle ferie in carenza di altro strumento per salvaguardare il trattamento economico .

 Non si puo’ mancare di osservare che in casi in esame  ,come gia ‘ prima evidenziato  non normati  a livello secondario e, proprio per questo motivo, nel silenzio della legge   interviene  discrezionalità amministrativa,guidata dal  principio di ragionevolezza  in relazione al fine perseguito,che si manifesta    tramite  il  potere di ordinanza che,  in presenza di intemperie gravi e prolungate   atmosferiche e dunque  per motivi di urgenza  e della  necessità di salvaguardare l’incolumità dei cittadini)  può essere  applicato  dal Prefetto  o dal sindaco(art.54 omma 2 del T.U.n.267/2000) ,  come è accaduto in questi giorni in alcune citta’ in cui è stata disposta la chiusura delle cuole degli uffici pubblici ,liberando il personale dall’obbligo di prestazione lavorativa  senza essere tenuto a   giustificare la propria assenza   in forma scritta ,ma determinando il dilemma se per non perdere la retribuzione per il /i  giorno/i di assenza i dipendenti in questione debbano o non debbano    fare  ricorso al  monte permessi  o ferie.personal,non avendo lavorato.

In proposito ,si richiama e riporta il testo della nota  del Ministero Interno  ,che ,tuttavia , rinvia alla disciplina  collettiva dei dipendenti dei ministeri  , facendo  riferimento  agli eventi alluvianali dell’ottobre 2011 , quindi  assimilabili a quelli  coseguenti alle nevicate  di questi  giorni  .

 EVENTI ALLUVIONALI DEL 20 OTTOBRE 2011
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DBL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio I: Studi, pianificazione e politiche del personale
Circolare n. 42 Roma, 22 novembre 2011
OGGETTO: Eventi alluvionali a Roma del giorno 20 ottobre 2011. Giustificazione assenza.
A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito la città di Roma il giorno 20 ottobre
2011, taluni dipendenti hanno chiesto di poter giustificare la relativa assenza richiamando il
contenuto della circolare n. OM/6161bis diramata in data 23 dicembre 2002 da questa Direzione
Centrale.
La citata circolare disponeva, sulla scorta di un orientamento fornito dal Dipartimento della
Funzione Pubblica, che “le assenze determinate da cause che comportino la oggettiva impossibilità
a raggiunger l’ufficio – quali ad esempio eventi alluvionali, inagibilità delle strade per neve o
totale indisponibilità dei mezzi di trasporto- debbano ritenersi di per sé giustificate, pur in
mancanza di un’esplicita disposizione contrattuale in tal senso.”
La materia, è oggi esclusivamente regolamentata dalle recenti disposizioni di cui all’art. 18,
comma 2 del CCNL 16 maggio 1995, così come integrato dall’art. 18, comma 5 del CCNL 12
giugno 2003, nella parte in cui stabilisce che “tra le motivazioni che danno luogo al beneficio dei
permessi retribuiti per motivi familiari o personali rientrano anche le gravi calamità naturali che
rendono oggettivamente impossibile raggiungere la sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi i
provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità”.
In materia l’ARAN con parere M50-Comparto Ministeri del 25 maggio 2011, ha confermato
l’orientamento contrattuale secondo cui l’art 18 , comma 5 del CCNL del 12 giugno 2003,
introducendo la nozione “dell’oggettiva impossibilità del raggiungimento della sede di servizio in
caso di calamità naturali”, ha riconosciuto espressamente al dipendente la facoltà di utilizzare i
permessi retribuiti per motivi familiari o personali.
Pertanto, nella fattispecie in esame, l’imputazione dell’assenza del dipendente dovrà
necessariamente riferirsi ai permessi retribuiti per motivi personali di cui al citato art. 18 ovvero a
giorni di ferie o a modalità di recupero concordate con il dirigente.
IL DIRETTORE CENTRALE

Per l’ ARAN , nel caso in questione occorre fare riferimento al concetto di «forza maggiore», ovvero un evento che non è imputabile né ai lavoratori né al datore di lavoro, con la conseguenza «che quest’ultimo non è tenuto a corrispondere la retribuzione per le ore di mancata prestazione» (citando sul punto l’articolo 2099 del codice civile e la sentenza della Cassazione, sez. lav., n.481 del lontano 1984).

Resta inteso pertanto che le amministrazioni pubbliche possono  corrispondere la retribuzione per i giorni in cui si è verificata la situazione di forza maggiore, ma alla  condizione.  che il dipendente utilizzi, al fine di motivare l’assenza, gli strumenti forniti dal contratto collettivo di comparto, quali le ferie, le festività soppresse, i permessi retribuiti ex articolo 18 Ccnl del 1995 (18 ore annuali), oppure  il recupero delle ore non lavorate. 

  Venendo all’ipotesi della difficoltà di recarsi al lavoro  determinata dallo sciopero dei mezzi pubblici di trasporto ,si deve riconoscere che in questo caso manca l’inpossibilita’ assoluta di rendere la prestazione lavorativa ,in quanto dal datore dilavoro   potrebbe essere  contestato    che  il dipendente avrebbe potuto arrivare comunque  presso la   ,ad esempio partendo prima che iniziasse lo sciopero   o s utilizzando  un mezzo di trasporto alternativo, come l’auto   propria o dei compagni di lavoro ,previo accordo in tal senso.

 Peraltro ,anche qui occorre  valutare il comportamento del lavoratore  sempre con il criterio della buona  fede   e nel  caso  di assenza dal posto di lavoro  ,  il lavoratore   potrebbe , essere considerato inadempiente  e questo   va valutato e definito d  volta  per volta.  Ma di sicuro da tale inadempienza ,non derivera la risoluzione del rapporto lavorativo ,a meno che   la mancanza del lavoratore in una giornata non  abbia  compromesso irrimediabilmente l’attività dell’azienda,   mentre è  probabile che  intervenga   una  un provvedimento disciplinare,tenendo conto che i  contratti collettivi  per il  licenziamento disciplinare  prevedono che ricorrano  assenze ingiustificate di almeno tre giorni .

Questo non esclude una definizione conciliativa trale parti  sulla  questione ,che consenta al dipendente di far uso dei permessi contrattuali o di recuperare le ore di assenza  ,rendendo prestazioni integrative.


L'articolo d'origine: ASSENZE LAVORO PER EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI O SCIOPERO TRASPORTI PUBBLICI

 

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