Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color

Diritto.net

Home Francesco Colaci AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA REGIONE MARCHE ANNO 2012
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA REGIONE MARCHE ANNO 2012 PDF Print E-mail
Autore: francescocolaci   

 

PREMESSO

 

- che la presente guida procedurale viene approvata ai fine di dare continuità per l’anno 2012 ai trattamenti di sostegno al reddito in deroga alla normativa vigente nel territorio regione Marche;

- che II Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 12 dicembre 2011 ha precisato che le Regioni possono stipulare intese relative alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2012 utilizzando le risorse finanziarie già assegnate e non ancora utilizzate,

- che in data 9 agosto 2011 è stato siglato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’accordo governativo con il quale sono state attribuite, alla Regione Marche risorse finanziarie pari a 20 mln di euro per la concessione in deroga alla normativa vigente di ammortizzatori sociali in deroga,

- che in data 24 ottobre 2011 è stato emanato il Decreto Interministeriale n. 62516 di assegnazione delle risorse di cui al punto precedente,

- che, come previsto dall’accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni del 20 aprile 2011 le suddette risorse e economie dovranno essere integrate di un contributo pari al 40% del trattamento in deroga a carico dell’FSE-POR Marche connesso alla partecipazione di percorsi di politica attiva del lavoro;

che il comma 21 e 22 dell’art. 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) finanzia nuovamente per il 2012 la legge 2/2009 e quindi gli ammortizzatori sociali in deroga,

- che la stessa legge n. 183/2010 al comma 21, consente al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di.disporre ,. sulla base di specifici accordi governativi, in deroga alla normativa vigente la concessione di CIG e mobilità anche senza soluzione di continuità riferiti a settori produttivi o ambiti regionali;

- vi è la necessità di dare continuità alle misure di sostegno al reddito anche per l’anno 2012 in linea con l’accordo territoriale del 2011 e sulla base delle indicazioni di cui alla presente guida procedurale;

- che nella Regione Marche è attivo e operante l’EBAM (Ente Bilaterale dell’Artigianato delle Marche) che, in ottemperanza al dettato normativo previsto all’art. 19 della Legge 2 del 28/01/2009, interviene per la copertura e la tutela economica dei lavoratori delle imprese artigiane aderenti e interessati da sospensione lavorativa derivante da crisi aziendale o occupazionale;

 

Le parti presenti dopo approfondita discussione approvano la seguente guida procedurale applicativa per l’anno 2012 per la CIG in deroga e la mobilità in deroga:

 

a) CIG IN DEROGA

1. Tipologie di aziende

Possono presentare istanza di CIG in deroga le aziende di qualsiasi settore produttivo, che ai sensi della vigente normativa sono escluse dall’utilizzo degli strumenti ordinari di sostegno al reddito dei lavoratori.

In particolare:

- aziende artigiane,che abbiano esaurito i periodi di tutela di cui alle lettere da a) a c) di cui al comma 1 dell’art. 19 della Legge 2/2009 a prescindere dal numero dei dipendenti, ivi comprese quelle rientranti nella fattispecie prevista dall’art. 12 della legge 223/91 nel caso in cui l’azienda committente non abbia fatto ricorso alla CIGS,

- aziende industriali al di sotto dei 15 dipendenti subordinatamente all’esaurimento degli strumenti ordinari,

- imprese cooperative;

- aziende e associazioni del terziario, dei servizi e dello spettacolo;

- le aziende del commercio e dèi turismo con meno di 50 dipendenti;

- studi professionali.

Alla luce dei dati indicati in precedenza, le patti firmatarie la presente Intesa Istituzionale potranno, con accordo specifico, regolamentare la possibilità dell’estensione della CIG in deroga alle aziende industriali con un numero di lavoratori compreso tra 16 e 50.

Le aziende che possono presentare domanda devono avere una o più sedi operative nei Comuni del territorio della Regione Marche.

L Lavoratori beneficiari

Possono fruire del trattamento di CIG in deroga tutti i lavoratori caratterizzati da rapporto di lavoro subordinato.

In particolare:

-operai, quadri, impiegati, apprendisti,

-lavoratori assunti a tempo determinato, lavoratori somministrati, (nel caso in cui l’azienda -committente si trovi in stato di crisi),

-lavoratori a domicilio in regime di monocommessa, nel caso in cui l’azienda committente si trovi in stato di crisi produttiva rilevabile dal fatto che sia interessata da CIGO o CIGS per crisi o riorganizzazione/ristrutturazione, o dalla CIG in deroga

- soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato, lavoratori con contratto di inserimento

I lavoratori beneficiari devono avere una anzianità minima di 90 giorni presso l’azienda che presenta la richiesta.

A tal fine per i lavoratori somministrati si computano anche i periodi non continuativi maturati presso la società somministratrice, così come, in caso di successione negli appalti, valgono anche i periodi lavorativi presso le varie ditte appaltatici e, per i lavoratori provenienti da rapporto di apprendistato, valgono anche i periodi di apprendistato.

 

2.1 Possono fruire del trattamento di CIG in deroga anche i lavoratori delle imprese artigiane interessati da una riduzione dell’orario di lavoro, nel qual caso non opera la previsione del comma I-bis dell’art. 19 della Legge 2/2009.

 

3. Durata del trattamento di CIG in deroga

L’intervento di CIG in deroga può essere concesso per un periodo di massimo individuale/anno di n 1.038 ore per il tempo pieno e riproporzionato per il tempo parziale da fruire nell’anno 2012.

 

4. Accordo sindacale.

L’accordo sindacale sottoscritto tra azienda e OO.SS. maggiormente rappresentative è elemento indispensabile ai fini dell’ottenimento della CIG in deroga.

L’accordo, siglato preventivamente rispetto all’inizio della sospensione, deve specificare i motivi della crisi, il numero e i nominativi dei lavoratori coinvolti ed eventualmente l’impossibilità per l’azienda di accedere agli strumenti ordinari secondo la normativa vigente o, per le aziendeindustriali l’esaurimento del periodo di CIGO, e nel caso dei lavoratori a domicilio monoeommessa l’indicazione dello stato di crisi dell’azienda committente come indicato nel punto 2.

L’accordo può essere sottoscritto presso le sedi aziendali, le sedi delle 00.SS., degli Enti Bilaterali istituiti e operativi, le sedi delle associazioni degli imprenditori. Sul sito www.istruzioneformazionelavor6.it, sarà disponibile un apposito modulo.

Le ferie residue e i permessi relativi all’anno precedente di norma devono essere godute dai lavoratori, prima della sospensione CIG in deroga.

 

5. Procedura

5.1. L’istanza di CIG in deroga , unitamente al verbale di accordo sindacale, redatto secondo le indicazioni di cui al punto precedente, deve essere presentata dall’azienda interessata ( nel caso dei lavoratori a domicilio monocommessa dall’azienda committente e nel caso dei lavoratori somministrati dall’agenzia datore di lavoro ) in forma telematica – secondo le modalità già utilizzate negli anni precedenti – entro 20 giorni dall’inizio della sospensione.

 

Esclusivamente per le sospensioni CIG in deroga iniziate nel 1- 31 gennaio 2012, l domande possono essere presentate entro il 29 febbraio 2012 e per le sospensioni CIG in deroga relative ai mesi di gennaio e febbraio 2012, l’accordo sindacale può essere siglato anche in data successiva all’inizio della sospensione.

5.2. Al fine di una agevole organizzazione delle iniziative di politica attiva , che rivestono carattere di obbligatorietà, qualora si rendesse necessario il frazionamento dei sei mesi ovvero delle 1038 ore potrà avvenire , fino a due istanze da presentare nell’anno 2012.

5.3. Contestualmente o successivamente alla presentazione in.forma telematica l’azienda invia la domanda in forma cartacea con raccomandata A.R alla Regione Marche Servizio Industria Artigianato Istruzione Formazione Lavoro P.F. Servizi per l’Impiego, Mercato del Lavoro,Crisi occupazionali e produttive Via Tiziano 44 Ancona cui dovrà essere applicata una marca da bollo di € 14,62.

5.4 Istruttoria.

La Regione Marche solo dopo aver ricevuto dall’azienda la domanda nel formato cartaceo, preceduta da quella telematica, procederà alla verifica e alla correttezza delle istanze presentate, in ordine alla conformità delle stesse alla presente guida procedurale;

Le aziende, e i professionisti incaricati al fine di procedere con esattezza nella predisposizione dell’istanze potranno avvalersi – preventivamente alla presentazione delle domande – della consulenza di un operatore regionale a disposizione dal lunedì al giovedì dalle ore 09 alle 13, e dalie 14,00 alle 17,00 e il venerdì dalle 9,00 alle 13,00 raggiungibile attraverso il numero verde 800155085 o per posta elettronica all’indirizzo dedicato This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5.5 Autorizzazione

La Regione Marche procederà all’autorizzazione o al diniego della concessione dei trattamenti di CIG in deroga richiesti in coerenza con la presente guida procedurale.

5.6 Comunicazioni

La Regione Marche comunicherà l’esito dell’istruttoria all’azienda, all’INPS Regionale, alla Provincia e al Centro per l’Impiego competente per territorio al fine della programmazione degli interventi di politica attiva, nonché alle parti sociali firmatarie del presente accordo.

5.7 Accoglimento delle istanze della CIG in deroga.

La Regione Marche, al fine di fornire un migliore e tempestivo svolgimento dell’iter procedurale, valuterà la possibilità di respingere o non ammettere le istanze presentate nei seguenti casi:

- domanda inviata in via telematica presentata oltre il termine previsto ( inammissibilità)

- domanda presentata in forma telematica priva dell’accordo sindacale o di accordo non regolare

- ore di sospensione richieste non congruenti alle settimane di sospensione indicate o al di fuori del limite massimo individuale concedibile o non perfettamente riproporzionate per il tempo parziale,

 

- domanda cartacea priva della firma del legale rappresentante e/o della fotocopia del documento di identità valido,, e/o. della firma dei lavoratori sospesi, per la dichiarazione di immediata disponibilità ad un percorso di riqualificazione professionale (DID).

Al momento del respingimento o della non ammissione delle domande la Regione comunica, attraverso posta elettronica, le irregolarità riscontrate. Tali domande potranno essere ripresentate e ammesse una volta verificata la presenza di tutti gli elementi essenziali. In questo caso i termini di presentazione saranno quelli di una nuova istanza.

 

6. Liquidazione del trattamento di CIG in deroga

6.1. A seguito dell’accoglimento della domanda di CIG in deroga da parte della Regione, l’INPS Regionale provvedere alla liquidazione del trattamento spettante al lavoratore esclusivamente attraverso- la modalità del pagamento diretto.

6.2 Al tal fine le imprese interessate comunicheranno mensilmente all’INPS Regionale a consuntivo entro il 20° giorno del mese successivo alla sospensione l’utilizzo effettivo dell’ammortizzatore sociale concesso attraverso i modelli SR 41 trasmessi in via telematica. Gli originali dovranno essere conservati. In attesa di pervenire quanto prima alla completa integrazione dei sistemi informativi delPINPS e della Regione Marche per lo scambio dei dati comunicati, le medesime informazioni, con la medesima scadenza mensile, dovranno essere comunicate al sistema telematico della Regione Marche, mediante compilazione di apposita form on line,

7. Monitoraggio

Il monitoraggio fisico e finanziario e quello relativo alle politiche attive del lavoro erogate a favore dei lavoratori beneficiari della CIG in deroga è garantito dalla Regione Marche e dall’INPS Regionale, con la collaborazione di Italia Lavoro Spa anche mediante appositi modelle predisposti dalla Regione Marche. Le risultanze del monitoraggio e le informazioni relative al funzionamento delle procedure verranno comunicate alle parti sociali firmatarie della presente intesa.

8. Controlli

L’INPS regionale è deputato alla effettuazione di controlli nei confronti delle ditte beneficiarie della CIG in deroga ivi incluse quelle che non hanno comunicato l’utilizzo della CIG in deroga richiesta.

b) MOBILITA’ IN DEROGA

1. L’intervento si applica a favore dei lavoratori dipendenti di aziende aventi sedi operative nel territorio della Regione Marche che hanno subito un licenziamento collettivo, plurimo o individualeper giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione trasformazione o cessazione di attività di lavoro nel periodo 1\1\2012- 31/12/2012.

I lavoratori licenziati nell’anno 2011 che alla data del 31/12/2011 non hanno usufruito per intero dei 6 mesi di indennità di mobilità prevista dall’ accordo del 13.1.2011, possono presentare domanda all’INPS competente per territorio per il periodo restante entro 68 giorni a decorrere dal 1/1/2012.

2. Possono beneficiare dell’indennità di mobilità in deroga tutti i lavoratori subordinati, anche a tempo determinato e compresi gli apprendisti,

i lavoratori somministrati, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con l’agenzia somministratrice,

i soci lavoratori di cooperative, esclusi dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali in base alla vigente normativa, e che abbiano instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato,

i lavoratori subordinati ammessi al trattamento di mobilità ex Legge 223/91, o di disoccupazione ordinaria che hanno esaurito i predetti trattamenti nel corso del 2012 e che maturino il diritto effettivo atta pensione nei dodici mesi successivi,

anche i lavoratori che si siano dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL possono beneficiare dell’indennità di mobilità in deroga.

3. Il trattamento di mobilità in deroga è concesso per un periodo massimo di sei mesi.

4. Il trattamento di mobilità in deroga è concesso alle tipologie di lavoratori indicati nei punti precedenti alla condizione che non abbiano diritto a percepire l’indennità di disoccupazione ordinaria e/o con requisiti ridotti, l’indennità di mobilità ordinaria o altra tipologia di ammortizzatore sociale e che abbiano maturato almeno 12 mesi di anzianità aziendale con almeno sei mesi di lavoro effettivo presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento o presso il quale lavorava prima delle dimissioni per giusta causa. Nel computo vanno incluse anche le mensilità accreditate dallo stesso datore di lavoro alla gestione separata INPS al lavoratore che abbia conseguito come collaboratore a progetto in monocommittenza un reddito superiore a 5.000,00 €.

5. Ai lavoratori subordinati assunti a tempo determinato cessati per scadenza del contratto è concessa l’indennità di mobilità in deroga a condizione che siano esclusi dalla percezione di qualsiasi ammortizzatore sociale e che abbiano almeno 12 mesi di anzianità aziendale con almeno sei mesi di lavoro effettivo.

6. La domanda di indennità di mobilità in deroga viene presentata in via telematica alla sede territoriale INPS competente per territorio, in relazione alla residenza o al domicilio del lavoratore, entro 68 giorni dal verificarsi dell’evento. La domanda deve essere presentata sul modello DS21 -COD.SR05, sottoscrivendo la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro riportata in apposito riquadro del modello di domanda.

Politiche attive

I lavoratori beneficiari dei trattamenti in deroga ( CIG e mobilità ) sono tenuti a partecipare alle iniziative di politica attiva secondo le disposizioni della Deliberazione n. 1450 del 21/9/2009 della Giunta della Regione Marche che contiene le linee guida per l’attuazione delle misure di politica attiva . In caso di rifiuto o di mancata partecipazione alla proposta formativa presentata dal CIOF competente per territorio, il lavoratore perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale anche a carico del datore di lavoro, salvo i diritti già maturati.

Risorse finanziarie

Per gli interventi della CIG e indennità di mobilità in deroga verranno utilizzate le risorse residue alle concessioni degli anni precedenti e accertate dall’INPS Regionale e successivamente quelle concesse con il Decreto Interministeriale n. 62516 del 24 ottobre 2011

Decorrenza

La decorrenza delle precedenti disposizioni è 1 gennaio 2012. Risorse e iniziative della Regione Marche

Sulla base dell’accordo nazionale tra Governo e Regione del 20 aprile 2011 la Regione Marche si attiverà con le Istituzioni locali per il superamento dell’attuale fase di crisi attraverso l’utilizzo delle opportune azioni di. formazione e di ricollocazione dei lavoratori interessati, già disposte dalla vigente normativa regionale e di altri strumenti di politiche attive da adottare, mettendo in particolare a disposizione quota parte delle risorse stanziate sul bilancio regionale per l’anno 2010 a valere sugli Assi Adattabilità e Occupabilità del POR- Marche FSE 2007/2013. A tali risorse potranno esserne aggiunte altre di fonte regionale.

A tal fine le parti si impegnano a incontrarsi periodicamente per valutare le azioni di politica attiva messe in atto per fronteggiare la crisi.

Modifiche e integrazioni

Il presente accordo sarà modificato o integrato,dalle parti firmatarie, sia nelle procedure che nel contenuto al fine di adeguarlo ad innovazioni legislative che nel frattempo dovessero intervenire nella materia degli ammortizzatori sociali in deroga.

 

Giunta regione marche

In data 25 gennaio 2012 presso la sede della Giunta regionale delle Marche, con riferimento all’Intesa Istituzionale redatta nella medesima data, le sopra indicate parti sociali firmatarie concordano che per l’anno 2012 possono chiedere la CIG in deroga per un massimo di 1038/ore/lavoratore/anno anche le aziende industriali in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

1. avere un numero di lavoratori complessivo compreso tra 16 e 50 ( nel computo sono compresi anche gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, dirigenti, e lavoratori part-time )

2. che abbiano esaurito il periodo massimo di CIG Ordinaria,

3. che non possono accedere alla CIGS prevista dalla legislazione vigente per le seguenti motivazioni:

1) aver già usufruito di 12 mesi di CIGS per crisi aziendale con l’impossibilità tecnica di presentare una nuova istanza con diversa causale, (es riorganizzazione aziendale)

2) La crisi che investe l’Azienda non consente di rispettare l’intervallo previsto dalla legge tra due istanze di CIGS con causale crisi aziendale,

3) avere necessità di superare – attraverso la CIG in deroga – il quinquennio di legge che rappresenta il limite massimo e complessivo di 36 mesi dì ammortizzatore sociale concedibile,

4) di aver una parte di personale escluso da contratti di solidarietà difensivi eventualmente applicabili dall’azienda al fine di evitare licenziamenti,

ASPETTI PROCEDURALI

I requisiti suddetti ,che rappresentano il presupposto per poter accedere alla CIG in deroga devono essere posseduti all’inizio della sospensione ed essere dichiarati dal titolare dell’azienda sotto la propria personale responsabilità.

Le motivazioni elencate nel punto precedente devono essere riportate nel verbale di accordo sindacale e condivise dalle 00. SS.

BUDGET

Per le aziende industriali tra 16 e 50 dipendenti che sono in possesso dei requisiti richiesti nella presente intesa vengono stanziate , per l’anno 2012 risorse per un importo massimo di 5 (cinque) mln di euro a valere sugli stanziamenti 2010-2011 e non ancora utilizzate.

Il presente accordo sulla base delle risorse residue accertate e di quelle che saranno rese disponibili, verrà integrato entro il mese di marzo 2012.


L'articolo d'origine: AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA REGIONE MARCHE ANNO 2012

 

Altri articoli dello stesso autore

Banner

francesco colaci

Articoli tratti da: Francesco Colaci

Tutti i materiali (e le opinioni) sono dell'Autore

Newsletter

Ricevi gratuitamente la Newsletter settimanale di Diritto.net per restare sempre informato!
Terms and Conditions

il Foro civile

il Foro civile

il Foro penale

il Foro penale

il Foro tributario

il Foro tributario

Eur-Lex

Eur-Lex Legal services since 1992

Trova un avvocato

  • Trova un Avvocato su Diritto.net!
  • Trova un Avvocato su Diritto.net!