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DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA CALCOLO INDENNITA’ RIPOSI PER ALLATTAMENTO PDF Print E-mail
Autore: francescocolaci   

Dell’argomento del titolo tratta il  Messaggio 16 febbraio 2012, n. 2781,con cui l’Inps forniscr chiariment i circa la determinazione della retribuzione media giornaliera ai fini del calcolo delle indennità per congedo parentale, congedo di maternità/paternità e malattia in caso di fruizione di riposi giornalieri “per allattamento” nel periodo di riferimento  .

Di seguito si allega il testo integrale del messaggio citato.

Pervengono alla scrivente Direzione richieste di chiarimento in merito alla determinazione della retribuzione media giornaliera utile al calcolo dell’indennità di congedo parentale qualora la lavoratrice madre, nel periodo di riferimento – ossia nel periodo di paga mensile o quadrisettimanale precedente quello di inizio del congedo parentale – abbia fruito dei riposi giornalieri “per allattamento” ai sensi degli artt. 39 e ss. del D.Lgs. 151/2001 (cosiddetto Testo Unico maternità/paternità).

Al riguardo, si precisa che, ai fini di interesse, la retribuzione media globale giornaliera è generalmente determinata tenendo conto sia degli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro in ragione dell’attività lavorativa prestata dalla lavoratrice nel periodo di riferimento, sia delle indennità alla stessa corrisposte per le ore di allattamento fruite nel medesimo periodo.

Tale soluzione interpretativa trova fondamento anzitutto negli artt. 36 e 37 della Costituzione nonché nel combinato disposto di cui agli artt. 39 e 43 del T.U. in forza del quale i periodi di riposo “per allattamento”, indennizzati in misura pari all’intera retribuzione, “sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro”.

La ratio sottesa alle disposizioni sopra menzionate mira a garantire, alla lavoratrice madre che beneficia dei riposi in questione, il medesimo trattamento economico che la stessa avrebbe percepito ove non si fosse astenuta a tale titolo. La medesima ratio pertanto trova applicazione anche ai fini della determinazione della retribuzione giornaliera di riferimento utile al calcolo delle indennità in oggetto.

A conferma di quanto sopra evidenziato giova altresì richiamare il criterio di calcolo della base retributiva di riferimento previsto dall’art. 23 T.U., comma 5, lett. b, per i casi in cui l’operaia non agricola, “per esigenze organizzative contingenti dell’azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice”, abbia praticato nel periodo di riferimento un orario di lavoro mediamente inferiore rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il predetto criterio di calcolo consiste nel dividere l’ammontare complessivo degli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro nel mese considerato per le ore di lavoro effettuate dalla lavoratrice interessata nel periodo medesimo; il quoziente ottenuto viene quindi moltiplicato per le ore di lavoro contrattualmente previste nella giornata.

In attuazione di tale criterio si ricava in definitiva una base retributiva di riferimento equivalente a quella che la lavoratrice avrebbe percepito qualora avesse praticato interamente l’orario di lavoro previsto dalle disposizioni contrattuali.

Pertanto – ferma restando l’applicazione generale dell’art. 39 T.U. – nel caso in cui il datore di lavoro considerasse i soli emolumenti corrisposti in ragione dell’attività prestata (con esclusione quindi delle indennità anticipate per i riposi giornalieri), la base retributiva di riferimento dovrebbe essere comunque determinata secondo il criterio di calcolo indicato all’art. 23, comma 5, lett. b, T.U., sopra richiamato.

Le indicazioni sopra esposte sono da ritenersi valide, oltre che ai fini del calcolo dell’indennità a titolo di congedo parentale, anche ai fini del calcolo dell’indennità di maternità (o paternità), spettante in ragione un eventuale successivo evento (parto o adozione/affidamento), per i periodi che si collocano nel mese successivo a quello di fruizione dei riposi per allattamento.

I suddetti criteri trovano inoltre applicazione anche con riferimento alla determinazione della base retributiva giornaliera utile ai fini della liquidazione dell’indennità di malattia qualora l’evento si manifesti nel mese successivo a quello in cui la lavoratrice o il lavoratore abbiano usufruito di riposi per allattamento.


L'articolo d'origine: DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA CALCOLO INDENNITA’ RIPOSI PER ALLATTAMENTO

 

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