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Le fonti normative che disciplinano il collocamento obbligatorio sono costituite dalla legge 68/99 e dal Dpr 333/00,cui si aggiunge per il settore pubblico il dec.legvo n.165/01 ,rispetto a cui si evidenziano le disposizioni di seguito riportate
A) LEGGE N.68/99:
Art. 1 comma 1: La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di
sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni
Art.3 comma 1:1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti
Art.7 commi 1 e 2 :. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell’articolo 11. 2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all’articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
Artt.8 commi 1 e 2 :. Le persone di cui al comma 1 dell’articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.
2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati;
Art.16 commi 1 e 2 :
Art. 16.
(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni).
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.
2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
DPR N.333/2000
Art.7 commi 2 e 4:
. Per i datori di lavoro pubblici, previa verifica circa la sussistenza delle condizioni di assunzione nel settore pubblico previste dall’ordinamento vigente in materia di lavoro pubblico, entro il termine di cui al comma 1 deve effettuarsi la richiesta di avviamento a selezione prevista dall’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come modificato dall’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, recante: “Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59″. Qualora il datore di lavoro pubblico intenda adempiere agli obblighi di assunzione mediante le convenzioni di cui all’articolo 11 della legge n.68 del 1999, il predetto termine è riferito alla trasmissione al servizio competente di una proposta di convenzione
3. Il termine di decorrenza per la richiesta di avviamento, di cui al comma 1, si applica anche alla fattispecie di cui all’articolo 10, comma 5, della legge n.68 del 1999.
4. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell’ambito delle convenzioni, stipulate ai sensi dell’articolo 11, della legge n.68 del 1999, ferma restando l’assunzione per chiamata diretta nominativa prevista dall’articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n.29 del 1993, per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale, deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Le convenzioni sono improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato.
DEC:LEGVO N.165/01 e s.m.i
Art.35 commi 1,2 e 3:
1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalita’ richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e’ richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita’.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita’ della invalidita’ con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonche’ delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita’ della selezione e modalita’ di svolgimento che garantiscano l’imparzialita’ e assicurino economicita’ e celerita’ di espletamento, ricorrendo, ove e’ opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita’ tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
Malgrado la molteplice previsione legislativa riguardante l’argomento indicato nel titolo ,ossia se per il settore pubblico risulti meno indispensabile l’iscrizione nell’elenco dei disoccupati aspiranti al collocamento obblogatorio tenuto dai servizi impiego ,non si registra unicita’ d’indirizzo, a cominciare dalle decisioni del Consiglio di Stato ,che si è trovato ad affrontare la questione con particolare riferimento alle graduatorie ad esaurimento del personale della scuola.
Infatti nelle ultime tre recenti pronunce ,il predetto Consiglio di Stato in due si è dichiarato favorevole all’obbligo dell’iscrizione ,affermando che per accedere al beneficio l’aspirante lavoratore disabile deve risultare disoccupaato all’atto della presentazione della domanda di aggiornamento della gradutoria ad esaurimento,mentre esclude tale necessita’ nella terza e a conferma si rinvia allo stralcio dei testi di tali decisioni.
1)Sentenza n.2953/2010
L’appello è da respingere.
Con il primo motivo si assume che, non essendo mai stato accertato il venir meno dello stato di
disoccupazione dai competenti servizi delle Regioni l’Amministrazione scolastica non avrebbe mai
potuto disattendere il certificato comprovante lo stato di disoccupazione.
Il motivo è infondato.
L’art. 4 del d.lgs. n. 181 del 2000 assegna agli uffici regionali il compito di accertare la perdita dello
stato di disoccupazione in caso di lavoro temporaneo con durata del contratto a termine superiore ad
otto mesi.
Ciò avviene semplicemente a fini della tenuta delle liste e degli elenchi dei disoccupati e con attività
svolta a fini dichiarativi e non costitutivi.
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Ciò comporta che in via normale la prova dello stato di disoccupazione si dà con la produzione del
certificato, essendosi sempre ritenuto in giurisprudenza che ai fini dell’attestazione del possesso dei
titoli di precedenza di cui alla l. 2 aprile 1968 n. 482, la prova dello stato di disoccupazione è data
dal certificato comprovante l’iscrizione negli speciali elenchi degli uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione ai sensi dell’art. 19 della stessa legge, poiché tale iscrizione presuppone
lo stato di disoccupazione .
Si è, in proposito, affermato che la prova dello stato di disoccupazione va fornita mediante il
certificato anche se ciò non sia richiesto dal bando.
Ciò in quanto la disciplina che prevede di comprovare, con apposita dichiarazione (certificazione o
autocertificazione), lo stato di disoccupazione quale risultante dall’iscrizione negli appositi elenchi,
ai sensi degli artt. 2 e 4 del D.Lgs. n. 181/2000, nonché delle direttive in tema di relativo
accertamento emanate dalle Regioni in attuazione delle suddette disposizioni, si applica a
prescindere dal richiamo ad essa effettuato nelle previsioni della lex specialis concorsuale;
conseguenza logica è che non si deve ritenere necessario che sia il bando per la formazione di una
graduatoria di docenti a prescrivere, ai fini della prova dello stato di disoccupazione, la produzione
del relativo certificato. ( CdS Sez. VI, Sent. n. 1781 del 18-04-2007 (ud. del 27-02-2007), Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica c. M.A. e altri).
Tuttavia le risultanze della certificazione, non avendo valore costitutivo, possono essere contrastate
dall’Amministrazione mediante la valorizzazione di elementi di conoscenza in senso contrario, in
suo possesso (qualora la certificazione sia in contrasto con risultanze di fatto e le liste o gli elenchi
non siano stati aggiornati).
Nella specie alla stessa Amministrazione scolastica risultava l’incarico annuale conferito al
ricorrente ed ignorato dalla certificazione ( erronea sul punto ).
E’ utile ricordare anche quanto disposto in via generale dall’art. 41 del t.u. sulla documentazione
amministrativa di cui al d.p.r . n. 445 del 2000 (con disposizione avente valore legislativo L
trattandosi di testo unico c.d. “misto”):
L’Amministrazione è titolare, non considerata dal ricorrente, di
verificare sempre la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte nei procedimenti amministrativi.
Ne consegue l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo di ricorso, dopo aver richiamato lo sviluppo della giurisprudenza formatasi
in materia di interpretazione dell’art. 16 della legge n. 68 del 1999, si sostiene che essa debba essere
rivista alla luce dell’abrogazione dell’art. 10 della legge 28 febbraio 1987 n.56 e dell’art. 4 lett. a)
del d.lgs. n. 181 del 2000.
Sostiene il ricorrente altresì di non aver superato il limite reddituale annuo esente da imposizione e
quindi di dover essere considerato, a tutti gli effetti, disoccupato nonostante la fruizione di un
incarico annuale al momento della presentazione della domanda.
Sottolinea l’irragionevolezza della disciplina ove interpretata nel senso divisato dal giudice di prime
cure.
Rileva il Collegio che abrogata la norma di cui all’art. 10 della legge 28 febbraio 1987 n. 56
dall’art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, non consegue automaticamente la possibilità che
siano considerati disoccupati anche i titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale di durata
eccedente i quattro mesi.
La disciplina della perdita dello stato di disoccupazione è dettata infatti dall’art. 4 del d.lgs.n. 181
del 2000 che prevede distinte ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione, che distinguono il
raggiungimento della soglia reddituale ( lett. a ) ) e l’ipotesi di rapporto a termine di durata superiore ad otto mesi ( lett. c ) .
Ne consegue che l’ipotesi del conferimento di un incarico annuale ha una sua autonomia ed èidonea ex se a determinare il venir meno dello stato di disoccupazione.
1)Sentenza n.380/2012
L’appello è fondato.
Infatti, risulta nel caso di specie corretto l’operato degli uffici scolastici, i quali avevano inteso la disposizione di cui all’art. 16 della l. n. 68 del 1999 di guisa tale da ammettere, sì, il riconoscimento della c.d. “quota di riservà in favore del disabile privo dello stato di disoccupazione al momento di approvazione della graduatoria, ma a condizione che il medesimo disabile fosse in possesso di tale qualità quanto meno al momento di presentazione della domanda.
La nuova disposizione, introdotta con il comma 2 dell’art. 16 l. n. 68 del 1999 (secondo cui “i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione”) ha innovato al sistema normativo delle assunzioni privilegiate dei disabili, laddove posto in comparazione con il previgente art. 19 della l. 482 del 1968, il quale richiedeva pacificamente che l’aspirante fosse in possesso dello stato di disoccupazione sia al momento di presentazione della domanda, sia al momento di approvazione della graduatoria.
All’indomani della novella del 1999 si è andato formando un orientamento giurisprudenziale (di cui la pronuncia gravata costituisce un esempio) secondo cui l’intervento riformatore avrebbe determinato una radicale riforma del regime previgente, con la conseguenza che le assunzioni privilegiate del personale disabile sarebbero ormai consentite a prescindere dal possesso dello stato di disoccupazione sia al momento iniziale della procedura, sia al momento dell’approvazione della graduatoria e della successiva chiamata per l’assunzione.
Il Collegio ritiene, tuttavia, di aderire piuttosto all’ormai consolidato orientamento secondo cui l’art. 16 comma 2, l. n. 68 del 1999 non debba essere inteso nel senso che la riserva di cui all’art. 8 l. n. 68 del 1999 possa essere considerata come scissa dallo stato di disoccupazione (il quale risulta sempre necessario), ma vada vista come disposizione di carattere generale che consente, in definitiva e con previsione di favore, l’assunzione del disabile non più disoccupato, purché in possesso del requisito all’atto della partecipazione al concorso (in tal senso: Cons. Stato, VI, 23 maggio 2008, n. 2490; 29 aprile 2008, n. 1910).
Questa interpretazione è l’unica che pare legittimata dalla lettera dell’art. 7 della citata legge la quale, nell’indicare le modalità delle assunzioni obbligatorie, dispone che, per le assunzioni concorsuali, i lavoratori disabili debbano essere iscritti negli elenchi menzionati all’art. 8 comma 2, per poter beneficiare della “riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso”, dal che consegue che lo stato di disoccupato debba essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini di poter beneficiare dell’aliquota dei posti a concorso (in tal senso Cons. Stato, VI, 27 luglio 2007, n. 4181).
Del resto, l’assunto della qui appellata sentenza sembra poggiare su una sorta di precostituita prevalenza del dato testuale di cui al comma 2 dell’art. 16 (il quale non menziona espressamente il momento in cui il mancato possesso dello stato di disoccupazione possa nondimeno risultare indifferente ai fini dell’assunzione) sul richiamato art. 7 (il quale richiede in modo espresso l’iscrizione del candidato negli elenchi dei disabili che risultino disoccupati).
Ma così si pone una contraddizione interna alla legge del 1999, che di fatto realizza un’interpretazione abrogatrice dell’inciso contenuto nel comma 2 dell’art. 7 l. n. 68 del 1999, perché ne nega ogni reale portata al riguardo. Perciò è assunto non condivisibile, mentre va invece condivisa la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, che pone in sistema la successione delle due richiamate previsioni normative.
3. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso in epigrafe va accolto e conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, va disposta la reiezione del primo ricorso.
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti, anche in considerazione delle obiettive difficoltà interpretative.
3) Sentenza n.2517/2010
…la duplice valenza funzionale delle graduaoria permanente …va mantenuta fermaanche per lavoratori disabili ,che non devono vedersi privati ,con l’accettazione di incarichi in ogni caso caratterizzatida temporaneita’ del diritoprimario di accedere alla stabile occupazion nella quota di postiloro riservati .
Posizione conforme a quella espressa nella terza decisione dal Consiglio di Stato or ora sintetizzata , si riscontra nell’ Ordinanza della Corte Costituzionale n.251 dell’.7.2010 ,secondo cui la questione della conservazione della riserva di posti nelle graduatorie scolastiche ,portata all’attenione . dal TAR Puglia ,con riferimento alla legittimita’ dell’art.4 del dec.legvo n.181/00 ,sostituito dall’art.5 dec.legvo n.297/02 ,interpretato nel senso di attribuire la perdita del diritto alla riserva quale invalido civile per mancanza del concorrente requisito di disoccupazione ,anche in ipotesi di accettazione di un incarico di supplenza scolastica inferiore ad 8 mesi ,è manifestamente inammissibile,occorrendo integrare la questione prospettata con quanto disposto dall’art.16 secondo comma legge 68/99 ,a base alla quale la sussistenza dello stato di disoccupazione ,necessaria al momento della domanda di partecipazione al concorso ,non risulta più necessaria all’atto del’assunzione dell’incarico.
Non meno significativa e rilevante appare la risposta fornita,inriferimento all’art.9 del dec.legvo n.124/04 dalla Dir.Gen.Attiv.Ispettiva del Ministero del Lavoro all’interpello n . 50/2011 ,che in pratica si discosta dall’indicazione della Ordinanza n.251/2010 e della Corte Costituzionale ,affermando quanto segue:
“Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Agenzia del Territorio hanno formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui alla L. n. 68/1999, concernenti le modalità di assunzione del personale appartenente alle categorie protette .
Più in particolare il CNR e l’Agenzia chiedono se sia o meno obbligatoria l’iscrizione alle
liste di collocamento del personale da assumere qualora siano svolte procedure concorsuali.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del Lavoro, si
rappresenta quanto segue.
Sul punto va chiarito che, ai soli fini della procedura di partecipazione alle
procedure selettive, l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio non costituisce condizione necessaria. In altri termini, la selezione attraverso concorso pubblico, è utile alla individuazione dei soggetti con i quali l’Amministrazione potrà utilmente sottoscrivere un contratto di lavoro; a seguito di tale selezione ed ai fini della sottoscrizione del contratto di lavoro occorrerà tuttavia che il soggetto disabile sia iscritto alle liste di collocamento.”
Sottolinando la rilevanza interpretativa assegnata all’ ‘interpello ministeriale dell’art.9 del dec.legvo n.124/04 , posto che l’adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte esclude l’applicazione delle relativesanzioni penali,amministrative e civili e tenuto conto delle posizioni diferenziate emergenti dai provvedimenti sopra riportati ,che di sicuro non favoriscono l’utenza a tenere comportamenti conformi ed uniformi , si ritiene auspicare che le autorita’ legislative competenti riescano ad intervenire in merito con apposita norma innovativa in materia ,che disponga per l’avvenire
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