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In sintesi: Costituisce “grave e irreparabile danno” legittimante la sospensione della esecuzione forzata intrapresa per l’adempimento di un obbligo di fare, la circostanza che per l’adempimento dell’obbligo si renda necessario sospendere l’attività produttiva del soggetto cui l’obbligo si riferisce.
Corte di Appello di Milano – Sez. 2 – 23.12.2009 Pres.: Dr De Ruggiero – Consigliere Dr Saresella Giudice Relatore: Dr.ssa Ongania Giudizio di Cassazione - Sospensione dell’esecuzione – art. 373 c.p.c. - Grave e irreparabile danno - Obblighi di fare.
Il fatto
La ditta A ottiene una sentenza (in grado di appello) che obbliga la ditta B ad eliminare le cause delle vibrazioni prodotte da due grosse presse.
Dopo aver notificato regolare atto di precetto, la ditta A deposita un ricorso per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare, ai sensi dell’art. 612 c.p.c..
La ditta B, che nel frattempo aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello sulla base della quale la ditta A procedeva in executivis, depositava istanza di sospensione della esecuzione, ai sensi dell’art. 373 c.p.c., evidenziando come l’intervento di installazione degli ammortizzatori sulle presse, determinasse la necessità di sospensione della propria attività produttiva e che ciò costituisse “grave e irreparabile danno” legittimante la richiesta di sospensione della esecuzione.
La Corte di Appello di Milano, con il provvedimento riportato in epigrafe, e in apparente contrasto con il proprio precedente orientamento espresso in subjecta materia, accoglieva la richiesta emettendo la seguente ordinanza: “Omissis. La Corte rilevato che vi è ragione di sospendere l’esecutività della sentenza ai sensi dell’art. 373 c.p.c., solo quanto al capo di condanna al facere relativo alla eliminazione delle vibrazioni, dal momento che in ogni caso tali lavori comportano la necessità di sospendere l’attività produttiva, sospende l’esecutività della sentenza n. 205/2008 della Corte di Appello di Milano limitatamente al capo indicato. Omissis”.
I presupposti applicativi dell'art. 373 cpc
La disposizione di cui all’art. 373 c.p.c. è molto più “drastica” quanto ai presupposti per la concessione del provvedimento di sospensione, rispetto alla omologa disposizione di cui all’art. 283 c.p.c. in tema di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Mentre l’art. 283 c.p.c. indica quali presupposti i “gravi e fondati motivi”, l’art. 373 c.p.c. fa riferimento al pericolo di “grave e irreparabile danno”.
Occorre evidenziare che sull’art. 283 c.p.c. esiste anche giurisprudenza di legittimità, mentre sull’art. 373 c.p.c. non esistono precedenti della Suprema Corte in quanto il provvedimento che accoglie o nega la domanda di sospensione della esecuzione iniziata in forza di sentenza della Corte di Appello non è ricorribile in Cassazione .
Il quadro giurisprudenziale (se si eccettua la ordinanza in commento) era ed è caratterizzata da una certa “stabilità” nel tradurre le citate disposizioni nei seguenti termini:
- I “gravi motivi” richiamati dell’art. 283 c.p.c. concedono un ampio spazio discrezionale al Giudice del gravame, attesa la genericità della formulazione adottata e pertanto (ferma restando la necessità di verificare il fumus boni juris della impugnazione) si ammette la concessione del beneficio anche in situazioni in cui il danno che con il provvedimento di sospensione si intende evitare, non sia di per sé irreparabile, potendo quindi essere allegato come semplicemente “grave”.
A titolo di esempio si riporta la ordinanza della Corte di Appello di Milano, Sez. I 14.10.2008 in giur. di merito 2009, 6, 1561 che così recita: “la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado che il giudice d’appello, ai sensi dell’art. 283 c.p.c. nel testo novellato dalla L. n. 263 del 2005, può disporre in presenza di “gravi” e “fondati” è rimessa ad una valutazione globale d’opportunità, poiché tali motivi consistono per un verso nella delibazione sommaria della fondatezza dell’impugnazione e per altro verso nella valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire, anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato, dall’esecuzione della sentenza, che può essere inibita anche parzialmente se i capi della sentenza sono separati”.
- Il pericolo di “grave e irreparabile danno” (art. 373 c.p.c.), è invece inteso come pericolo che con l’esecuzione della sentenza di appello (nel frattempo impugnata in Cassazione) si verifichi una definitiva e non più ripristinabile modificazione del bene giuridico oggetto della azione esecutiva.
Si afferma quindi, ad esempio, che non costituisce pericolo di “danno grave e irreparabile” il fatto di dover pagare una certa somma di denaro, né il fatto di dover eseguire altri obblighi suscettibili di successiva retrocessione (ad esempio, obbligo di consegnare una cosa determinata).
Unico limite è quindi dalla giurisprudenza (dalle Corti di Appello) ravvisato nel fatto che con l’esecuzione della sentenza si verifichi la distruzione (o comunque la definitiva modificazione) del bene oggetto del comando giudiziale.
In tali termini si era pronunziata ad esempio, la Corte di Appello di Milano con ordinanza 22.12.1982 in Rivista di diritto Industriale, 1983, II,14.
Il provvedimento in commento rappresenta quindi un significativo discostamento dalla interpretazione restrittiva dei presupposti applicativi dell’art. 373 c.p.c. ed una sostanziale parificazione di tali presupposti a quelli previsti dall’art. 283 c.p.c. in tema di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado.
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