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Page 1 of 3 Uno dei fondamentali principi consacrati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948 è contemplato dall’art. 8, il quale espressamente prevede che “ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge”.
Breve nota a commento della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione inerente ai termini di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo ex art. 645, comma 2, c.p.c. (Cass. Civ., SS.UU., 09.09.2010, n° 19246)
Uno dei fondamentali principi consacrati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948 è contemplato dall’art. 8, il quale espressamente prevede che “ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge”.
Tale canone, riassunto nel principio di common law secondo cui “there is no right without an effective remedy”, è stato recepito dall’art. 13 C.E.D.U., il quale statuisce che “ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali”.
L’effettività della guarentigia giurisdizionale rappresenta dunque un prius di tutela che antecede ed indirizza, conformandola, la disciplina positiva; del resto, già gli antichi giuristi romani ammonivano che ubi ius ibi remedium, ovverosia che il diritto sostanziale non può non accompagnarsi ad una tutela di carattere omogeneo.
Com’è ovvio, l’esperimento del rimedio processuale è soggetto alle prescrizioni volte a disciplinare l’esercizio dell’azione giurisdizionale, in particolar modo sotto il profilo della stretta osservanza dei termini che, per espressa previsione di legge o per la funzione che gli stessi sono destinati ad assolvere, siano qualificati come perentori.
In particolare, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità hanno chiarito che il carattere perentorio di un termine non deve necessariamente risultare in forma esplicita dalla disposizione normativa, potendosi desumere dalla funzione, ricavabile con chiarezza dal testo della legge, che il termine è chiamato a svolgere (Corte Cost., ord. 107/2003; Cass. Civ., SS.UU., 1111/1994).
Secondo la pronuncia in commento, è meritevole di conferma l’orientamento costante della Suprema Corte, al cui avviso il termine di costituzione per l’opponente a decreto ingiuntivo è “automaticamente” ridotto a cinque giorni dalla notificazione dell’atto di citazione in opposizione allorquando sia stato indicato un termine di comparizione inferiore a quello ordinario.
Com’è noto, le conseguenze di tale impostazione interpretativa sono particolarmente gravose per l’opponente, poiché è altrettanto consolidato l’orientamento giurisprudenziale che sancisce l’equiparazione tra mancata costituzione e tardiva costituzione, con susseguente ed inevitabile improcedibilità dell’opposizione al titolo monitorio (su tutte, Cass. Civ. 849/2000).
Non è un caso, dunque, che sia in dottrina sia in giurisprudenza siano stati più volte prospettati notevoli aspetti di criticità dell’esegesi offerta dai giudici del Palazzaccio, poiché, in estrema sintesi, da un lato, la disposizione codicistica enucleata nell’art. 645, comma 2, c.p.c. non riconosce alcuna facoltà di dimidiazione dei termini di comparizione a favore dell’opponente, ma predispone un apposito dimezzamento ex lege di siffatti termini (“In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà”); dall’altro, per quel che più interessa in questa analisi, la medesima previsione del codice di rito non statuisce alcunché in ordine alla (presunta) dimidiazione dei termini di costituzione a carico dell’opponente.
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