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Home il Foro penale Raccolta generale (il Foro penale) Delitto di atti persecutori (Stalking)
Delitto di atti persecutori (Stalking) PDF Print E-mail
Autore: dr.ssa Rosa Valenti   

Il reato di “stalking “ derivante dall’inglese “to stalk” (fare la posta “alla preda”) allude a condotte criminose atte ad interferire nella vita privata altrui con comportamenti antigiuridici. Il reato di atti persecutori (c.d. stalking) si sostanzia in condotte reiterate che ingenerano un fondato timore da parte della vittima di un male più grave, pure senza arrivare ad integrare il reato di lesioni o maltrattamenti (1).

Il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 all’art. 7 comma 1, inserisce nel codice penale l’art. 612 bis rubricato “atti persecutori” tristemente noto come reato di stalking.
L’art. 612 bis al primo comma dispone che salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Il dettato normativo fa riferimento a “condotte reiterate” con ciò il legislatore mira a punire i comportamenti c.d “seriali” ossia una serie di condotte antigiuridiche poste in essere dal soggetto agente in un arco di tempo determinato.
Il soggetto attivo del reato (definito comunemente stalker) in genere è colui che è legato alla vittima da rapporti affettivi o sentimentali, quale potrebbe essere un fidanzato o un ex geloso; un ex marito; un corteggiatore non corrisposto, che pone in essere una serie di comportamenti persecutori quali appostamenti; pedinamenti; inseguimenti; invio di posta elettronica; telefonate; sms; fotografie, nonché messaggi tramite social network, in alcuni casi il soggetto attivo del reato commette atti di violenza fisica oltre alla violenza psicologica quest’ultima deve essere tale da turbare le normali condizioni di vita della persona offesa del reato ed indurre la stessa a cambiare condizioni o stile di vita.
Integrano il delitto di atti persecutori, di cui all’art. 612 bis c.p., anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice.
Gli atti persecutori non possono non riversare i loro effetti nei confronti dello stato psicologico della vittima, la quale percepisce come “anomalo e pericoloso” il rapporto che si potrebbe instaurare con il reo, tale da alterare la “serenità e l’equilibrio”della stessa, nonché un evidente turbamento interiore destabilizzato, foriero di modificare “le proprie abitudini di vita”. (3)
Perché sussista la fattispecie delittuosa degli atti persecutori introdotta dal d.l 23 febbraio 2009 n. 11, invero, è necessario il ripetersi di una condotta di minaccia o molestia.
Le condotte, inoltre, debbono produrre l’effetto di provocare disagi psichici (un perdurante e grave stato di ansia e di paura) ovvero timore per la propria incolumità e quella delle persone care o ancora una alterazione delle proprie abitudini di vita.
Il quid pluris che caratterizza il reato in esame rispetto alle minacce ed alle molestie è costituito dalla:
a) reiterazione delle condotte, sicchè l’illecito può ascriversi nel novero dei reati abituali;
b) la produzione di un grave e perdurante stato di ansia o di paura o di un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva o una alterazione, non voluta,delle proprie abitudini di vita (4).
Per quanto attiene, invece, all’incolumità la norma oltre a tutelare l’integrità psico-fisica della persona offesa del reato o soggetto passivo estende la tutela a quanti sono legati alla vittima da rapporti di parentela, di coniugio o affettivi.
Infine per “alterazioni delle proprie abitudini di vita”, il giudice di merito dovrà valutare, anche ai fini del risarcimento dei danni in sede civile la sussistenza dell’eventuale danno esistenziale, e precisamente se lo stile d vita del soggetto passivo abbia subito delle modificazioni in senso peggiorativo a seguito della condotta criminosa posta in essere dal soggetto agente.



 
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