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Page 1 of 19 Recentemente, nella prima pagina di un quotidiano, risaltava la notizia che riassumo nei suoi tratti salienti: Tizio, dopo aver trovato su un muretto un telefono cellulare (per il cui furto era stata presentata denuncia), a chi lo vide appropriarsene, dichiarava che era sua intenzione recarsi presso le forze dell’ordine per restituirlo, operazione che puntualmente non avveniva.
Dopo quindici giorni, questi riaccendeva l’apparecchio e vi inseriva una propria sim sicché, individuato dalle forze dell’ordine, alle quali dichiarava di non aver ancora potuto provvedere alla consegna dell’oggetto essendovi stato impedito da impegni di lavoro, veniva rinviato a giudizio per ricettazione e condannato alla pena di 3 mesi di reclusione ed euro 160 di multa. Aveva tale persona veramente violato l’art. 648 c.p. oppure la sua condotta doveva farsi ricadere nell’ambito della fattispecie delittuosa ben più lieve prevista e punita dall’art. 647 c.p.? Per soddisfare immediatamente la curiosità del lettore, dirò che concordo pienamente con il titolo di reato in base al quale Tizio è stato condannato e ciò per i motivi che esporrò più avanti quando tratterò dello smarrimento di telefoni cellulari. Ora che vi ho un po’incuriositi, comincerò a trattare l’articolo 647 c.p., spero, con la massima completezza possibile, questo il suo dettato: “ E’ punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro 30 a Euro 309; 1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull’acquisto della proprietà di cose trovate; 2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo; 3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito. Nei casi preveduti dai nn. 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a Euro 309. ”. A causa delle modifiche legislative operate dal decreto legislativo n. 274/2000, sulla sussistenza di tale delitto è competente a decidere il Giudice di Pace (art. 4, comma primo, lettera a), mentre la pena ora prevista per le fattispecie di cui al primo comma (ex art. 52, comma secondo, lettera a) è quella della multa da euro 258 ad euro 2582 e per quelle previste e punite dal secondo comma (ex art. 52, comma secondo, lettera c), quella della multa da euro 774 ad euro 2582. Il tempo di prescrizione del delitto in esame, ex art. 157 c.p., é di 6 anni sia per quanto riguarda la violazione del primo comma che del secondo; è delitto a dolo generico, il tentativo é configurabile, con procedibilità a querela di parte, attenuanti compatibili, gli artt. 62, comma 4 e 6, c.p.. Tale fattispecie trova il proprio momento consumativo quando, alla condotta consistente nell’ apprensione del bene smarrito, che fa insorgere nel ritrovatore gli obblighi previsti dal codice civile agli artt. 927 e seguenti (elemento oggettivo), si combina l’elemento soggettivo appropriativo ossia la voluntas rem sibi habendi, che sarà dimostrabile o con la prova offerta dalla confessione di questa da parte dell’imputato o attraverso gravi, precisi e concordanti indizi (ex art. 192 c.p.p.) che verranno desunti da una condotta, incompatibile con la volontà di restituire.
INDICE
L’OPZIONE NON APPROPRIATIVA ED I REGOLAMENTI COMUNALI LA COSA SMARRITA SECONDO IL VOCABOLARIO LA COSA SMARRITA SECONDO LE MASSIME DELLA CASSAZIONE LA COSA SMARRITA SECONDO IL SENSO COMUNE LA COSA DIMENTICATA E LA SFERA DI SORVEGLIANZA LO “SMARRIMENTO” DI TELEFONI CELLULARI LO SMARRIMENTO DEL PERSONAL COMPUTER LO “SMARRIMENTO” DI ANIMALI DA COMPAGNIA, SMARRIMENTO DEL CANE L’APPROPRIAZIONE DI ASSEGNI, TITOLI DI CREDITO, BANCOMAT L’APPROPRIAZIONE DI DENARO L’APPROPRIAZIONE DEL BAGAGLIO ALL’INTERNO DI UN TRENO IL BAGAGLIO AEREO ED IL SERVIZIO LOST AND FOUND LA TENTATA APPROPRIAZIONE DI COSA SMARRITA LE RICERCHE SULLE SPIAGGE L’APPROPRIAZIONE DI COSE DI CUI SI E’ VENUTI IN POSSESSO PER CASO FORTUITO O PER ERRORE ALTRUI IL CASO FORTUITO L’ERRORE ALTRUI CONSIDERAZIONI FINALI
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