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Page 1 of 10 In questi giorni sarà presentata al Governo la bozza di testo del nuovo Codice del processo amministrativo, come predisposto dalla speciale commissione istituita ai sensi del Decreto legislativo 2010 di "Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo". Dalla lettura del testo emerge subito come nel nuovo Codice siano state inserite norme di ordinamento giudiziario (sezioni stralcio, creazione di nuovi posti presidenziali, e quant’altro) che hanno consentito alla commissione, composta dagli stessi destinatari, di ampliare ambite poltrone e pianificare future carriere. Per quanto concerne la composizione della commissione, questa ha coinvolto tutte le categorie di utenti (magistrati ordinari, avvocati, magistrati TAR e Consiglieri di Stato), con la sola eccezione di illustri processual-amministrativisti. Di seguito la bozza provvisoria del nuovo Codice.
LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I I principi e gli organi della giurisdizione amministrativa
Capo I La giurisdizione amministrativa e i principi generali
Art. 1 Giurisdizione dei giudici amministrativi 1. La giurisdizione amministrativa è esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice.
Art. 2 Effettività 1. La giustizia amministrativa assicura una tutela giurisdizionale piena ed effettiva nel rispetto dei principi della Costituzione e del diritto europeo.
Art. 3 Ragionevole durata 1. Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo. Per una rapida definizione dei giudizi si tiene conto del rilievo anche costituzionale degli interessi azionati.
Art. 4 Giusto processo 1. Il giudice amministrativo garantisce in ogni stato e grado del processo il rispetto del principio di effettiva parità delle parti, il loro pieno accesso agli atti e la piena conoscenza dei fatti.
Art. 5 Contraddittorio 1. Nel processo amministrativo è assicurato il rispetto del principio del contraddittorio.
Art. 6 Sinteticità degli atti 1. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.
Art. 7 Disponibilità, onere e valutazione della prova 1. Spetta alle parti l’onere di provare i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni. 2. Salvi i casi previsti dalle legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove poste dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite. 3. Il giudice amministrativo può disporre, anche d’ufficio, l’acquisizione degli elementi utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità dell’amministrazione. 4. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.
Art. 8 Corrispondenza tra chiesto e pronunciato 1. Il giudice pronuncia su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte solo dalle parti.
Art. 9 Dovere di motivazione 1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato.
Art. 10 Diritto alla decisione di merito 1. Il giudice assicura, nel rispetto delle regole del processo, il diritto delle parti alla decisione di merito.
Capo II Gli organi della giurisdizione amministrativa
Art. 11 Tribunali amministrativi regionali 1. I tribunali amministrativi regionali sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado. 2. Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento del presidente e di due magistrati. 3. In mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo. 4. Per la regione Trentino - Alto Adige gli organi di giustizia amministrativa di primo grado sono disciplinati dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Art. 12 Consiglio di Stato 1. Il Consiglio di Stato è organo di ultimo grado della giustizia amministrativa. 2. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l'intervento di un presidente di sezione e di quattro consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il collegio è presieduto dal consigliere più anziano nella qualifica. 3. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente del Consiglio di Stato ed è composta da dodici consiglieri di Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali. 4. In caso di impedimento, il presidente del Consiglio di Stato è sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale più anziano nella qualifica; gli altri componenti dell'adunanza plenaria, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato più anziano nella qualifica della rispettiva sezione. 5. Per gli appelli avverso le pronunce della sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa e del tribunale amministrativo regionale della Sicilia si applicano le disposizioni degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Capo III La giurisdizione amministrativa
Art. 13 Giurisdizione amministrativa 1. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni o soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo. 2. Il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi. 3. Sono attribuite al giudice amministrativo anche le controversie per il risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dalla sua omissione, pure se introdotte in via autonoma, nonché le questioni relative agli altri diritti patrimoniali consequenziali. 4. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall’articolo 149, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, delle controversie nelle quali si faccia questione anche di diritti soggettivi. 5. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione estesa al merito nelle controversie indicate dalla legge e dall’articolo 150. Nell’esercizio di tale giurisdizione il giudice amministrativo può sostituirsi all’amministrazione.
Art. 14 Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali 1. Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva decide, con efficacia limitata alla controversia, tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale. 2. Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.
Art. 15 Difetto di giurisdizione 1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo.
Art. 16 Regolamento preventivo di giurisdizione 1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall’articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il comma 1 dell’articolo 367 dello stesso codice. 2. Nel corso della sospensione si possono chiedere misure cautelari.
Art. 17 Decisione sulle questioni di giurisdizione 1. Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice che ne è fornito. 2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riassunto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato. 3. Quando il giudizio è tempestivamente riassunto davanti al giudice amministrativo, quest’ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione. 4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, dispongono il rinvio innanzi al giudice amministrativo di primo o di secondo grado, restano salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ove il giudizio venga riassunto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite. 5. Nei giudizi riassunti davanti al giudice amministrativo, fermo quanto previsto dal comma 2, il giudice può concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti. 6. I provvedimenti cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che li ha pronunciati. Le parti possono riproporre l’istanza al giudice munito di giurisdizione.
Art. 18 Rapporti con l’arbitrato 1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.
Capo IV La competenza
Art. 19 Competenza per territorio 1. Il tribunale amministrativo regionale decide sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di autorità aventi sede nella sua circoscrizione o i cui effetti diretti siano relativi all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede. 2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale rientra la sede di servizio. 3. Negli altri casi la competenza è del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
Art. 20 Competenza inderogabile 1. Sono devolute alla competenza territoriale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dalla legge e dall’articolo 151. 2. Sono devolute alla competenza territoriale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. 3. La competenza per il giudizio di esecuzione è inderogabile ed è disciplinata dall’articolo 124. 4. E’ altresì inderogabile la competenza per l’azione collettiva per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici prevista nel Libro IV, Titolo IV, Capo II del presente codice.
Art. 21 Regolamento di competenza 1. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto contenente la domanda, le parti diverse dal ricorrente possono proporre regolamento innanzi al Consiglio di Stato, indicando il tribunale ritenuto competente. Il regolamento si propone con istanza notificata alle altre parti e depositata, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro dieci giorni dall’ultima notificazione presso la segreteria del Consiglio di Stato. Copia dell’istanza è altresì depositata presso il tribunale adito. 2. Il Consiglio di Stato decide con ordinanza, anche sulle spese, nella prima camera di consiglio successiva alla scadenza del termine per il deposito di cui al comma 1. 3. Con atto depositato presso la segreteria del tribunale adito entro il termine di dieci giorni dalla notificazione dell’istanza, le altre parti possono aderirvi. Se vi è adesione di tutte le parti, la segreteria ne dà immediato avviso al Consiglio di Stato, che con decreto presidenziale dichiara estinto il procedimento incidentale; il presidente del tribunale adito ordina la trasmissione del fascicolo al giudice indicato, facendone avviso alle parti costituite. 4. La pronuncia del Consiglio di Stato vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio è riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza che pronuncia sul regolamento. 5. Il tribunale adito, sino alla pronuncia di cui al comma 2, può disporre misure cautelari se ritiene sussistente la propria competenza territoriale. Le pronunce sull’istanza cautelare rese dal giudice dichiarato incompetente perdono efficacia dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza che regola la competenza. Le parti possono comunque riproporre le istanze cautelari al giudice dichiarato competente.
Art. 22 Regime della competenza inderogabile 1. La competenza di cui all’articolo 20 è inderogabile, anche in ordine alle misure cautelari. 2. Il difetto di competenza inderogabile è rilevabile, anche d’ufficio, con ordinanza che indica il giudice competente. Nei giudizi di impugnazione esso è rilevabile se dedotto con specifico motivo. 3. L’ordinanza del giudice adito che dichiara la propria incompetenza è impugnabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione con il regolamento di competenza di cui all’articolo 21. Il regolamento può essere altresì richiesto d’ufficio alla prima udienza dal giudice indicato come competente dal tribunale adito. La questione di competenza inderogabile può comunque essere fatta valere anche con il regolamento di competenza; in tal caso non si applica l’articolo 21, comma 3. 4. Il giudizio è riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza che pronuncia definitivamente sulla questione di competenza inderogabile.
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Comunque noi professori c'eravamo ed abbiamo lavorato!
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