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L'azione di classe PDF Print E-mail
Autore: avv. Eugenio Perotti   

L’istituto è stato introdotto dall’art. 49 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, il quale ha modificato l'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. E’ stata così delineata l’azione di classe italiana che, a partire dal gennaio 2010, consentirà ai consumatori di accedere a tale istituto, al fine di far rispettare i propri diritti.

La legge ha determinato quali sono i diritti che possono essere tutelati:
a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile (contratti conclusi mediante moduli o formulari). Dunque la legge fa esplicito riferimento ad una responsabilità contrattuale.
b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale. Responsabilità da potersi definire extracontrattuale o precontrattuale.
c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. Responsabilità extracontrattuale che può derivare anche da fatto illecito, con conseguente risarcimento del danno.

La medesima normativa ha, altresì, determinato il soggetto legittimato ad agire in giudizio:
1. Qualsiasi consumatore ( anche uno solo) componente della classe di riferimento, autonomamente, o mediante associazioni cui partecipa. La completa trasformazione delle norme sulla class action ha dunque portato ad uno stravolgimento dei soggetti legittimati ad agire. Prima esclusivamente le organizzazioni di consumatori, ora anche l'utente danneggiato, in prima persona, eventualmente anche tramite i gruppi cui agisce.                                                            
2.    Successiva adesione di soggetti che si trovano nella medesima situazione del proponente. Tale partecipazione comporta rinuncia ad ogni azione (restitutoria o risarcitoria) individuale fondata sul medesimo titolo. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche ma non necessariamente, tramite l'attore, e nel termine stabilito dal giudice. La proposizione dell’azione di classe produce i suoi effetti sulla prescrizione dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.


Fori ci competenza

Altra novità della legge è rappresentata dalla fissazione di fori esclusivi per la proposizione dell’azione di classe. Infatti, la legge ha sancito il principio generale che l’azione di classe deve essere proposta al Tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa. Inoltre, sono state stabilite specifiche competenze giudiziarie per alcune regioni. La previsione di fissare un unico criterio di competenza, tanto per materia quanto per territorio, è da apprezzare. Difatti, tutte le azioni giudiziarie potranno essere proposte avanti un unico ufficio giudiziario, e questo potrà permettere sia di soddisfare le esigenze di concentrazione collegate alla decisione delle azioni, sia di consentire una sorte di formazione unica e specialistica dei magistrati competenti.


L’introduzione dell'azione


L’azione è introdotta con atto di citazione, da notificarsi anche all'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale adìto, il quale può intervenire ma limitatamente al giudizio di ammissibilità. Trattasi di previsione innovativa rispetto all’originaria formulazione dell’art. 140 bis del Codice del Consumo.


Il filtro


Nella prima udienza il Tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità o meno della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente, ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, se sussiste un conflitto d’interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonchè quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.


Reclamo avverso l'ordinanza di ammissibilità o meno del giudizio

Contro l'ordinanza che decide sulla ammissibilità o meno dell’azione può essere proposto reclamo davanti alla Corte d'Appello, entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore (termine perentorio). Se il reclamo è proposto riguardo un’ordinanza ammissiva dell’azione, non viene sospeso il procedimento già incardinato davanti al Tribunale.


Il giudizio

Il Giudice decide con ordinanza sull’ammissibilità o meno dell’azione. Qualora lo stesso emani ordinanza di inammissibilità, vengono regolate anche le spese, ed ordinate opportune forme di pubblicità a cura e spese del soccombente. Quando invece il Giudice emana l'ordinanza con cui ammette l'azione, il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda.

Nel caso in cui il Giudice ammetta il giudizio di classe:
a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, precisando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;
b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, devono essere depositati in cancelleria.

Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura successive forme di comunicazione, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet. È stato escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 c.p.c.

Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il Tribunale determina, altresì, come dovrà svolgersi il procedimento assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'efficace e sollecita gestione dello stesso Non sono proponibili successive azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il Giudice, successivamente adito, ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.


Definizione del processo:

La sentenza


Se il Tribunale accoglie la domanda, pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso d’accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il Tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione, e fa stato anche nei confronti degli aderenti, fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva.

L’appello

In detto caso la Corte d'Appello, qualora sia effettuata la richiesta dei provvedimenti di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza di primo grado (art. 283 c.p.c.), tiene conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonchè delle connesse difficoltà di ripetizione in caso d’accoglimento del gravame. La Corte può in ogni caso disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.

Irretroattività


La legge, come sopra richiamata, ha altresì introdotto il (controverso) principio dell’irretroattività. Difatti, le disposizioni sull’azione di classe si applicano solo agli illeciti compiuti successivamente alla data d’entrata in vigore della Legge 23 luglio 2009, n. 99, e dunque dopo il giorno di Ferragosto del 2009. Tale precisazione legislativa deve essere intesa prendendo come punto di riferimento il momento in cui l’impresa ha tenuto la condotta lesiva, anche se il danno può essersi verificato in un momento successivo. Dunque, la nuova azione di classe non sarà pertanto applicabile ai danni che, anche se verificatisi dopo il giorno di Ferragosto del 2009, derivano da prodotti difettosi immessi nel circuito commerciale prima di tale data.


Prime applicazioni della legge e critiche


Prima associazione di consumatori ad aver usufruito della nuova normative è stata il Codacons, che “a tutela di 25 milioni di correntisti” ha notificato due citazioni in Tribunale contro due giganti bancari: Unicredit e Intesa Sanpaolo. La medesima associazione ha annunciato anche la citazione in giudizio per la Voden Medical Instrument spa, distributrice del test per l'influenza H1N1, davanti al tribunale di Milano. In ogni caso, a giudizio delle associazioni, lo strumento dell'azione di classe rappresenta sicuramente uno strumento in più a disposizione dei consumatori, ma la legge poteva essere concepita in maniera più adeguata. Proprio il principio della mancata retroattività della legge è stato fortemente criticato. Come detto, l’azione di classe non è proponibile per tutti gli illeciti precedenti all’entrata in vigore della legge. È quindi esclusa la possibilità di ottenere un risarcimento del danno per tutti gli scandali finanziari degli ultimi anni, come ad esempio Cirio, Parmalat, Lehman Brothers. Tale limitazione, secondo i detrattori, è priva di presupposto giuridico in quanto il generale principio d’irretroattività della legge dovrebbe valere per le norme di diritto sostanziale che introducono nuovi diritti, e non per quelle processuali che non introducono nessun nuovo diritto. Inoltre, le associazioni dei consumatori non avranno la possibilità, come previsto nella stesura iniziale della normativa, di essere promotori delle azioni, ma solo di ricevere il mandato dai danneggiati. Sempre secondo i critici dell’azione di classe, risulta anche controverso il concetto di diritti identici, oltre ad apparire fortemente limitante. Se prendiamo, ad esempio, il danno da prodotto difettoso, come un farmaco, i diritti che i singoli consumatori potranno far valere non sono quasi mai identici. Difatti, ogni danneggiato potrà aver assunto il farmaco in situazioni diverse, manifestare patologie differenti, aver subito danni difformi. Se dovesse imporsi un’interpretazione restrittiva dell’identità dei diritti, sarebbe difficile individuare in quali casi sarebbe davvero applicabile la class action.


Considerazioni finali


Lo strumento dell’azione di classe potrà essere valutato globalmente solo all’esito delle prime cause intraprese. Solo così si riuscirà davvero a verificare se i consumatori potranno concretamente usufruire di questa tutela. Pur tenuto conto delle critiche sopra esposte, la novità appare in ogni caso notevole. Il gap che separa i c.d. poteri forti della nostra società ( banche, assicurazioni ecc..) dal singolo utente si è comunque ridotto. I singoli consumatori, certamente con più facilità rispetto al passato, potranno ottenere maggior tutela dei propri diritti, così concretizzando il principio tradizionale secondo il quale ubi ius, ibi remedium.

 

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