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Autore: dr.ssa Chiara De Gennaro
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Fino alla prima metà degli anni Sessanta, il concetto giuridico di danno alla persona aveva un’accezione prevalentemente economica. È quanto si evince dal Codice Civile del 1942, in cui si legge che l’individuo, in quanto titolare di un patrimonio (valutabile sulla base di un criterio economico-contabile), può invocare la tutela giuridica, qualora il predetto patrimonio subisca un danno (ex art. 2043), nella forma della perdita subita e/o del mancato guadagno (lucro cessante, ex art. 1223).
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Autore: avv. Giuseppe Muttoni
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In sintesi: Costituisce “grave e irreparabile danno” legittimante la sospensione della esecuzione forzata intrapresa per l’adempimento di un obbligo di fare, la circostanza che per l’adempimento dell’obbligo si renda necessario sospendere l’attività produttiva del soggetto cui l’obbligo si riferisce.
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Autore: Centro Nazionale Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori
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Il diritto alla riservatezza è un diritto fondamentale della persona, tutelato dalla Carta costituzionale stessa. In particolare, tale matrice costituzionale è rinvenuta da una parte della dottrina nell'articolo 2 della Costituzione, che “garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” e da altra parte nell'articolo 3 della Costituzione, che riconosce “pari dignità sociale” a tutti i cittadini.
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Autore: avv. Anna Maria Occasione
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Parrebbe proprio di no, secondo il Tribunale di Genova – Sezione Volontaria Famiglia che con recente decreto (g.r. Monica Parentini depositato il 23 dicembre 2009) si è pronunciato in materia, saldando– seppur in un caso specifico - il principio della priorità dell’affido condiviso con l’esercizio separato della potestà, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, come appunto prescrive il combinato disposto dei commi primo e secondo dell’art. 155 codice civile, come novellato dalla legge n. 54/2006.
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Autore: av. Alfonso Marra
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Quando i coniugi cinesi che vivono in Italia si rivolgono al Giudice italiano per chiedere il divorzio, il criterio di collegamento da applicare è quello contemplato dall’art. 31 della Legge n. 218/1995 e cioè quello della legge nazionale dei coniugi, essendo entrambi di nazionalità cinese.
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