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Studio Tantalo Fornari


Danno biologico per la Cassazione 7499/12 il risarcimento per la morte di un congiunto non può essere “irrisorio” PDF Print E-mail
Autore: Avv. Luca Tantalo   

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 14 marzo – 14 maggio 2012, n. 7499

Presidente Petti – Relatore Uccella

Svolgimento del processo

Il 3 settembre 2009, decidendo su rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 18163/07, la Corte di appello di Firenze condannava B.L. , Be.Le. e la Fondiaria SAI al pagamento in favore di F.F. , C.M.L. e F.D. della complessiva somma di Euro 1.500/00, comprensiva del danno biologico e di quello morale, loro spettante a

 
Danno biologico le tabelle 2012 del Tribunale di Roma PDF Print E-mail
Autore: Avv. Luca Tantalo   

Pubblichiamo in allegato le tabelle per il 2012 del Tribunale di Roma.

Cliccare sul titolo del post e poi sull’allegato.

tabella danno biologico 2012


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Autovelox per il Ministero devono essere sempre ben segnalati e visibili PDF Print E-mail
Autore: Avv. Luca Tantalo   

Il Ministero dell’Interno, con parere che pubblichiamo di seguito, ha confermato che le postazioni con dispositivi automatici di rilevamento a distanza della velocità, devono essere sempre ben visibili e adeguatamente segnalate.

Parere Ministero Autovelox

 


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Mediazione dalle ultime statistiche il numero è in netta crescita PDF Print E-mail
Autore: Avv. Luca Tantalo   

Dalle ultime statistiche si evince come il numero delle istanze depositate, e delle procedure chiuse positivamente, sia in netto aumento, a dispetto di chi non la ama. Evidenti i vantaggi per tutti, da quello deflattivo a quello di risparmio di costi per i singoli utenti e per la comunità.

Articolo Sole 24 Ore 11 maggio 2012


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L’appellante può costituirsi in giudizio con velina ma deve depositare l’originale entro la prima udienza Cass 6912/12 PDF Print E-mail
Autore: Avv. Luca Tantalo   

L’appellante puo’ costituirsi in giudizio, nel procedimento di secondo grado, anche con il deposito di una velina, purché depositi l’originale dell’atto notificato entro la prima udienza; inoltre, non è necessario che sia fornito di nuovo mandato ad litem, essendo sufficiente quello rilasciato per il giudizio di primo grado, purché il mandato conferito in primo grado faccia espresso riferimento anche all’eventuale giudizio di secondo

 
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