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Home Tiziano Solignani brevi note sull’intimazione dei testi a mezzo posta elettronica certificata nel processo civile
brevi note sull’intimazione dei testi a mezzo posta elettronica certificata nel processo civile PDF Print E-mail
Autore: Tiziano Solignani   

La possibilità di inviare l’intimazione ai testi tramite posta elettronica certificata, o telefax, è prevista dall’art. 25, comma 1°, della legge di stabilità, cioè la legge  12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.

Questo provvedimento sostituisce il terzo comma dell’art. 250 del codice di procedura civile, che attualmente prevede quanto segue:

L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.

La novità consiste nell’aver introdotto, oltre alla forma già prevista della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la pec e il telefax.

La legge non dice se nel caso della trasmissione via pec l’indirizzo del destinatario deve risultare da pubblichi elenchi, come fa nel caso di altre disposizioni in materia. Quindi è da presumere che, come accade per il numero di fax, il notificante abbia la ragionevole sicurezza che il recapito «elettronico» del teste sia corretto.

Naturalmente, per evitare contestazioni è sempre preferibile avere la dimostrazione della correttezza dell’indirizzo, ad esempio tramite visura camerale quando si invia ad una società o stampata dell’elenco del telefono quando si cita una persona fisica il cui indirizzo mail risulta negli elenchi.

Per quanto riguarda, poi, la produzione in giudizio penso che sia sufficiente stampare la ricevuta di consegna della posta elettronica certificata o, in caso di mandi ad un indirizzo di posta non certificato (cosa che, stando alla lettera della legge, mi pare senz’altro possibile), la ricevuta di accettazione, magari accompagnata dalla prova della riferibilità dell’indirizzo.

La disposizione in questione è entrata in vigore, secondo quanto riporta il sito Normattiva, in data 1.1.2012 e a mio giudizio si applica a tutte le intimazioni formate successivamente, in base al principio tempus regit actum.

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