A soccorrere l’organo giurisdizionale nella liquidazione degli onorari è direttamente il codice civile. L’articolo 2233, infatti, detta i criteri da seguire nel caso in cui il compenso “non può essere determinato secondo le tariffe”. Comunque, per ovviare alle difficoltà interpretative il ministero della Giustizia sta predisponendo un emendamento volto ad introdurre una disciplina transitoria.
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