Differenze tra matrimonio e unione civile in materia di filiazione
Il presente articolo si propone di analizzare le differenze tra matrimonio e unione civile in materia di filiazione. Saranno prese in considerazione le normative vigenti in Italia e si cercherà di fornire un quadro chiaro e completo delle principali divergenze tra queste due forme di unione.
Iniziamo col precisare che il matrimonio è regolato dal Codice Civile italiano, in particolare dagli articoli 143 e seguenti. L’unione civile, invece, è disciplinata dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76. Entrambe le forme di unione riconoscono i diritti e i doveri reciproci tra i coniugi o i partner, ma presentano alcune differenze significative in materia di filiazione.
Una delle principali differenze riguarda la possibilità di adottare un figlio. Nel matrimonio, infatti, è prevista la possibilità di adottare un minore da parte di entrambi i coniugi, sia in forma congiunta che individuale. L’adozione, in questo caso, segue le stesse procedure previste per le coppie eterosessuali. Nell’unione civile, invece, è prevista solo l’adozione individuale, ovvero uno dei partner può adottare un minore, ma l’altro partner non ha automaticamente gli stessi diritti e doveri nei confronti del figlio adottato.
Un’altra differenza riguarda la filiazione naturale. Nel matrimonio, il marito è automaticamente riconosciuto come padre del figlio nato durante il matrimonio stesso. Questo principio è stabilito dall’articolo 235 del Codice Civile. Nell’unione civile, invece, non è previsto un automatico riconoscimento della filiazione. Il partner che non è il genitore biologico del figlio può riconoscerlo legalmente solo attraverso una dichiarazione di volontà, come previsto dall’articolo 5 della Legge 20 maggio 2016, n. 76.
Un’altra differenza riguarda la fecondazione assistita. Nel matrimonio, entrambi i coniugi possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, come previsto dalla Legge 40/2004. Nell’unione civile, invece, solo uno dei partner può accedere a tali tecniche, mentre l’altro partner non ha automaticamente gli stessi diritti e doveri nei confronti del figlio nato attraverso la fecondazione assistita.
È altresì importante sottolineare che, in entrambe le forme di unione, i figli nati da precedenti relazioni o adottati da uno dei partner prima dell’unione stessa sono considerati figli di entrambi i coniugi o partner. Questo principio è stabilito dall’articolo 144 del Codice Civile per il matrimonio e dall’articolo 7 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 per l’unione civile.
In conclusione, le differenze tra matrimonio e unione civile in materia di filiazione sono significative. Mentre nel matrimonio entrambi i coniugi hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dei figli, nell’unione civile alcuni diritti e doveri possono essere limitati o non automaticamente riconosciuti. È quindi importante valutare attentamente le differenze tra queste due forme di unione prima di prendere una decisione.
Meta Description: Scopri le differenze tra matrimonio e unione civile in materia di filiazione. Analisi delle normative vigenti in Italia e delle principali divergenze tra queste due forme di unione.