Il patto famiglia è uno strumento giuridico che consente di regolare l’assegnazione dei beni all’interno di una famiglia. Questo accordo può essere stipulato tra i membri della famiglia, al fine di evitare eventuali controversie e garantire una divisione equa dei patrimoni.
Il patto famiglia trova la sua base normativa nell’articolo 768 del Codice Civile, il quale stabilisce che “i coniugi possono, anche in vista della separazione o del divorzio, stabilire con atto pubblico o scrittura privata autenticata un patto di famiglia per disciplinare i rapporti patrimoniali tra loro”. Inoltre, l’articolo 769 del Codice Civile prevede che “il patto di famiglia può essere stipulato anche tra i genitori e i figli, o tra i fratelli e le sorelle, o tra altri parenti entro il quarto grado”.
L’assegnazione dei beni all’interno del patto famiglia può riguardare diversi tipi di patrimonio, come ad esempio immobili, conti correnti, investimenti finanziari, aziende e altro ancora. È importante sottolineare che l’assegnazione dei beni deve avvenire in modo equo e nel rispetto delle disposizioni di legge.
Per quanto riguarda la validità del patto famiglia, è necessario che venga redatto in forma scritta e che sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla sua stipula. In caso contrario, il patto famiglia potrebbe essere considerato nullo e privo di effetti giuridici.
È importante sottolineare che il patto famiglia non può prevedere disposizioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume. Inoltre, è possibile revocare o modificare il patto famiglia in qualsiasi momento, purché ciò avvenga con il consenso di tutte le parti coinvolte.
In conclusione, il patto famiglia rappresenta uno strumento utile per regolare l’assegnazione dei beni all’interno di una famiglia, evitando eventuali controversie e garantendo una divisione equa del patrimonio. Tuttavia, è fondamentale consultare un professionista del diritto per redigere correttamente il patto famiglia e assicurarsi che sia conforme alle disposizioni di legge vigenti.
Riferimenti normativi:
– Codice Civile: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:libro:secondo:titolo:quinto:capo:terzo
– Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/home