Niente Irap anche se l’attività è abituale, sistematica e regolare
Cassazione: niente Irap anche se l’attività ha i caratteri dell’abitualità, della regolarità, della sistematicità e della ripetitività. L’articolo su ilsole24ore.com
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Cassazione: niente Irap anche se l’attività ha i caratteri dell’abitualità, della regolarità, della sistematicità e della ripetitività. L’articolo su ilsole24ore.com
L’avvocato che usufruisce di una stanza e di un computer concessogli in comodato dal padre nell’ambito del proprio studio professionale non è tenuto a pagare l’Irap. Lo ha chiarito la Cassazione.
La Corte di Cassazione interviene nuovamente in tema di requisiti per l’imposizione dell’IRAP, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro un piccolo professionista a cui era stato accordato il rimborso dell’imposta nonostante l’accertamento dell’impiego stabile di un solo collaboratore.
«L’Irap è compatibile con la normativa comunitaria»: è questa la pronuncia della Corte di Giustizia europea sull’imposta italiana, introdotta nel 1997. La decisione ha così ribaltato le conclusioni dell’avvocato generale che aveva sostenuto l’incompatibilità dell’imposta regionale, pur limitandone la retroattività.
La decisione della Corte di giustizia europea sulla legittimità dell’imposta arriverà il 3 ottobre. Dopo la sentenza su Iva e auto un’altra decisione che potrebbe avere una ricaduta devastante per i conti pubblici.
Ribaltando i pronostici della vigilia, e confutando le tesi sostenute dall’Avvocatura generale, la Grande Sezione della Corte, con la sentenza del 3 ottobre 2006, ha stabilito che “l’art. 33 della sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (…), deve essere interpretato nel senso che esso non osta al mantenimento di un prelievo fiscale avente le caratteristiche dell’imposta di cui si discute.
La cassazione ha riconfermato il principio in forza del quale la presentazione dell’istanza di definizione automatica "preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso…"
Il comune che elargisca, ai propri avvocati, le somme poste a carico della parte soccombente in cause chiuse con sentenza favorevole per l’ente locale, non ha sconti ai fini IRAP.
È inammissibile il ricorso collettivo e cumulativo, proposto da più professionisti, avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione finanziaria sulle istanze di rimborso Irap. Non basta infatti avere la stessa situazione di diritto: è necessario che alla base vi sia anche il medesimo fatto. L’articolo su ilsole24ore.com