Cosa prevede l’art. 734 del codice civile per i beni non inventariati

L’articolo 734 del codice civile disciplina l’assegnazione dei beni non inventariati che non erano presenti all’apertura della successione. Questo articolo prevede che, nel caso in cui un bene non sia stato inventariato al momento dell’apertura della successione, esso possa essere assegnato a uno degli eredi o a un legatario, a condizione che sia stato scoperto successivamente e che non sia stato oggetto di una specifica disposizione testamentaria.

La norma stabilisce che l’assegnazione di un bene non inventariato può avvenire solo se il bene è stato scoperto entro un anno dall’apertura della successione. Inoltre, l’assegnazione può essere effettuata solo se il bene non è stato oggetto di una specifica disposizione testamentaria. In caso contrario, il bene dovrà essere assegnato secondo le disposizioni testamentarie.

È importante sottolineare che l’assegnazione di un bene non inventariato avviene solo se il bene è stato scoperto successivamente all’apertura della successione. Se il bene era già noto al momento dell’apertura della successione, ma non è stato inventariato, non potrà essere oggetto di assegnazione ai sensi dell’articolo 734.

La norma prevede anche che l’assegnazione del bene non inventariato debba essere effettuata secondo le regole di divisione ereditaria. Ciò significa che, se il bene è assegnato a uno degli eredi, esso dovrà essere considerato nella quota di eredità spettante a quest’ultimo. Se invece il bene è assegnato a un legatario, esso dovrà essere considerato come parte del legato.

È altresì importante sottolineare che l’assegnazione di un bene non inventariato può avvenire solo se il bene è stato scoperto entro un anno dall’apertura della successione. Trascorso questo termine, il bene non potrà più essere assegnato e dovrà essere considerato come parte integrante dell’eredità.

È interessante notare che l’articolo 734 del codice civile è stato oggetto di interpretazioni diverse da parte della giurisprudenza. Alcuni giudici ritengono che l’assegnazione di un bene non inventariato possa avvenire anche dopo il termine di un anno, a condizione che il bene sia stato scoperto successivamente e che non sia stato oggetto di una specifica disposizione testamentaria. Altri giudici, invece, ritengono che l’assegnazione debba avvenire necessariamente entro il termine di un anno.

A parere di chi scrive, la soluzione più corretta sarebbe quella di considerare il termine di un anno come un limite per l’assegnazione dei beni non inventariati. Trascorso questo termine, il bene dovrebbe essere considerato come parte integrante dell’eredità e dovrebbe essere assegnato secondo le regole di divisione ereditaria.

In conclusione, l’articolo 734 del codice civile prevede l’assegnazione dei beni non inventariati che non erano presenti all’apertura della successione. Questa norma stabilisce che l’assegnazione può avvenire solo se il bene è stato scoperto entro un anno dall’apertura della successione e se non è stato oggetto di una specifica disposizione testamentaria. L’assegnazione del bene dovrà avvenire secondo le regole di divisione ereditaria e, trascorso il termine di un anno, il bene dovrà essere considerato come parte integrante dell’eredità.