Con la sentenza n. 37354/2025, la Corte Suprema di Cassazione ha rivoluzionato il diritto di famiglia in materia di assegno di mantenimento per i figli, chiarendo in modo definitivo la natura giuridica delle somme versate dal genitore non convivente. Questa pronuncia, destinata a incidere profondamente sulle relazioni economiche tra genitori separati, ribalta una diffusa convinzione: l’assegno non rappresenta un patrimonio esclusivo del minore, ma diventa proprietà del genitore affidatario che lo riceve e amministra “iure proprio”.
La disponibilità giuridica dell’assegno di mantenimento
La sentenza 37354/2025 della Corte di Cassazione stabilisce un principio innovativo e concreto: le somme versate a titolo di mantenimento confluiscono nel bilancio domestico del genitore convivente con il figlio e sono da considerarsi un diritto personale diretto di quest’ultimo, non un patrimonio separato del minore. Ciò significa che il genitore affidatario non è semplicemente un custode temporaneo dei soldi, bensì titolare della disponibilità giuridica di tali somme, che utilizza per far fronte alle spese quotidiane necessarie per il sostentamento del figlio, quali vitto, alloggio, utenze, abbigliamento e cure mediche.
Questa interpretazione supera l’idea, spesso fonte di conflitti nelle separazioni, che il denaro versato debba essere rendicontato con precisione tramite scontrini o fatture. La Corte ha infatti riconosciuto la complessità della gestione domestica reale, liberando il genitore convivente dall’obbligo di giustificare ogni singola spesa, con un approccio più aderente alla realtà economica delle famiglie monogenitoriali, dove il denaro è un bene fungibile e non è sempre possibile separare nettamente le spese del figlio da quelle del genitore.
La pronuncia della Cassazione trae origine da un caso giudiziario che ha visto una madre imputata per malversazione, ai sensi dell’art. 570, comma 2, n. 1) del Codice penale, per aver utilizzato parte dell’assegno di mantenimento per spese diverse da quelle attribuite esclusivamente al figlio. Secondo la tesi iniziale, se la somma versata dal padre non veniva spesa interamente per il bambino, ma impiegata anche per altre spese domestiche o trattenuta, si configurava un reato.
La Corte ha però smontato questa interpretazione, sottolineando che la malversazione può sussistere solo se il bene appartiene giuridicamente al minore, come nel caso di un’eredità o di un risarcimento intestato direttamente al figlio. L’assegno di mantenimento ordinario, diversamente, non costituisce patrimonio autonomo del minore, ma è un contributo che entra nella sfera patrimoniale del genitore affidatario, il quale ha il diritto di gestirlo liberamente nell’interesse della famiglia.

Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la condanna in primo grado e in appello, dichiarando infondata l’accusa di malversazione. Ha inoltre escluso l’obbligo di un rendiconto analitico da parte del genitore affidatario, una richiesta che spesso alimentava contenziosi e tensioni tra ex coniugi.
La sentenza precisa che questa libertà di gestione non equivale a un “liberi tutti”. Il genitore che riceve l’assegno mantiene l’obbligo inderogabile di provvedere concretamente ai bisogni del figlio. L’inosservanza di tale obbligo può comportare responsabilità penali sotto il profilo della violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570, comma 1, c.p.), ma non per malversazione.
In pratica, il giudice non deve più esaminare la contabilità delle spese, bensì valutare lo stato di benessere del minore: se è adeguatamente nutrito, vestito, istruito e curato, non ha rilevanza penale l’uso del denaro per spese comuni o risparmi effettuati dal genitore convivente. Al contrario, condizioni di incuria o abbandono materiale del minore possono portare a sanzioni penali per violazione degli obblighi genitoriali, non per gestione finanziaria infedele.
Sul piano civile, la gestione inadeguata del mantenimento può comportare conseguenze sull’affidamento, con possibili interventi del Tribunale per i Minorenni per limitare o rivedere le modalità di custodia, a tutela del superiore interesse del minore.
La decisione della Corte si inserisce in un quadro di maggiore realismo economico e sociale, riconoscendo che nelle famiglie, specialmente in quelle monogenitoriali, i soldi destinati al mantenimento sono difficilmente separabili tra spese per il figlio e spese familiari generali. La titolarità diretta del genitore convivente è quindi una soluzione che semplifica i rapporti tra genitori e riduce il rischio di conflitti giudiziari spesso strumentali.
Questa sentenza giunge in un momento in cui anche il dibattito su tutela dei minori e responsabilità genitoriale è particolarmente acceso, non solo per questioni patrimoniali, ma anche in relazione a casi drammatici come quello di Federico Barakat, il bambino ucciso dal padre durante un incontro protetto nei locali dei servizi sociali di San Donato Milanese, un episodio che ha riacceso i riflettori sulle modalità di tutela e protezione dei minori nei contesti di affidamento e separazione conflittuale.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, con questa pronuncia, contribuisce a definire con maggiore chiarezza i confini tra diritto economico e dovere di cura nel rapporto tra genitori e figli, fornendo un orientamento che mira a tutelare l’interesse primario del minore senza appesantire la gestione familiare con eccessivi vincoli burocratici.