Separazione finta per evitare le tasse, ora si rischia grosso: quando scatta la reclusione

Quando l’Agenzia delle Entrate contesta a un contribuente un’evasione fiscale, la tentazione di mettere al riparo i propri beni può portare a scelte avventate.

È il caso recente di un uomo, che poco prima di ricevere l’avviso di accertamento ha deciso di separarsi “consensualmente” dalla moglie, cedendole la casa familiare per evitare il rischio di pignoramento. Una separazione solo sulla carta, perché i due continuano a vivere insieme sotto lo stesso tetto. Una strategia che, se finalizzata a sottrarre beni al Fisco, può trasformarsi in un serio problema giudiziario.

Si rischia la reclusione per una separazione finta per evadere le tasse

Di per sé, una separazione simulata non costituisce automaticamente un reato. La legge non punisce la finzione in quanto tale, ma l’eventuale intento fraudolento che può nascondersi dietro l’accordo. Se la separazione viene utilizzata per ottenere benefici economici non dovuti — come agevolazioni fiscali, assegni o esenzioni — o per sottrarre beni alla riscossione, la condotta può integrare una vera e propria frode ai danni dello Stato. In questi casi, i coniugi rischiano una denuncia penale, oltre all’obbligo di restituire quanto indebitamente percepito o sottratto.

L’Agenzia delle Entrate e i giudici dispongono di diversi strumenti per verificare se una separazione sia reale o solo apparente. Tra gli elementi più ricorrenti:

  • Tracce sui social network: foto, commenti e post che mostrano una vita coniugale ancora in corso. La Cassazione, con la sentenza n. 8259/2025, ha riconosciuto la piena utilizzabilità di questi contenuti come indizi.
  • Tempistiche sospette: la separazione avviene subito dopo la notifica di un accertamento o di una cartella esattoriale.
  • Assenza di cambiamenti concreti: i coniugi continuano a condividere la stessa abitazione, le spese quotidiane, la cerchia di amici.

La permanenza nella stessa casa è considerata il segnale più evidente di una separazione simulata. Basta verificare la cassetta della posta o raccogliere testimonianze dei vicini per accertarlo. Quando l’obiettivo è impedire allo Stato di recuperare le somme dovute, può configurarsi il reato previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 74/2000. La norma punisce chi compie “atti fraudolenti” sui propri beni — o su quelli di terzi — per rendere inefficace la riscossione coattiva.

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Si rischia una reclusione se si cerca di evadere le tasse con una separazione fittizia – Diritto.net

Le pene previste sono:

  • reclusione da 6 mesi a 4 anni se l’importo delle imposte, interessi e sanzioni supera 50.000 euro;
  • reclusione da 1 a 6 anni se l’importo supera 200.000 euro.

La cessione della casa al coniuge, se finalizzata a sottrarre il bene al pignoramento, rientra pienamente tra gli atti potenzialmente fraudolenti. Se il debito fiscale non supera la soglia penale, il rischio non scompare. Il Fisco può comunque agire in sede civile attraverso:

  • un’azione revocatoria (art. 2901 c.c.), da esercitare entro 5 anni dall’atto di trasferimento
  • un’ azione di simulazione (art. 1415 c.c.), che non prevede limiti temporali.

In entrambi i casi, l’obiettivo è ottenere dal giudice la reintegrazione del bene nel patrimonio del debitore, così da procedere al pignoramento. Un altro scenario frequente riguarda le coppie che simulano la separazione per risultare “monoreddito” e accedere a benefici fiscali o sociali non spettanti. Se il tenore di vita reale non coincide con quanto dichiarato, possono scattare gli accertamenti della Guardia di Finanza e la contestazione del reato di truffa ai danni dello Stato (art. 640 c.p.).

La separazione fittizia può sembrare una scorciatoia per proteggere i propri beni o ottenere vantaggi economici, ma la legge la considera un comportamento potenzialmente fraudolento. Le conseguenze possono essere pesanti: procedimenti penali, azioni civili, revoca degli atti e recupero forzoso dei beni. Una strategia che, alla prova dei fatti, rischia di trasformarsi in un boomerang per entrambi i coniugi.

Nota informativa: I contenuti di questo articolo hanno valore puramente divulgativo e non costituiscono consulenza legale professionale. Verificare sempre le fonti ufficiali o consultare un esperto.
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