Comprendere quali sono i beni impignorabili e come si svolge la procedura è fondamentale per tutelare il patrimonio e la dignità del debitore.
Il pignoramento mobiliare riguarda i beni mobili presenti nell’abitazione del debitore, come mobili, quadri, elettrodomestici o argenteria. Per procedere, è indispensabile che l’ufficiale giudiziario sia munito di un titolo esecutivo e del precetto, documenti che autorizzano formalmente l’espropriazione forzata. L’ufficiale può recarsi anche in altri luoghi di proprietà o possesso del debitore, e ha facoltà di ricercare i beni anche sulla persona, come ad esempio indumenti o gioielli indossati, mantenendo il rispetto per il decoro personale.
È importante sottolineare che l’ufficiale giudiziario può essere assistito dalla forza pubblica in caso di opposizione del debitore o se necessiti aprire porte o contenitori chiusi, come una cassaforte. Tuttavia, l’apertura di una cassaforte richiede una autorizzazione specifica da parte del tribunale, a tutela della riservatezza e del patrimonio del soggetto.
La normativa vigente, in particolare gli articoli 513 e seguenti del Codice di Procedura Civile, impone che le operazioni di pignoramento siano eseguite esclusivamente nei giorni feriali e in orari compresi tra le 7:00 e le 21:00, per evitare molestie e tutelare la vita privata.
Quali beni sono assolutamente impignorabili
L’articolo 514 del Codice di Procedura Civile delinea una dettagliata lista di beni mobili impignorabili, stabilendo una tutela particolare per oggetti di uso personale e beni essenziali alla vita quotidiana. Tra questi si annoverano:
- La fede nuziale, abiti, biancheria, il letto, e gli arredi indispensabili per i pasti come tavoli e sedie.
- Elettrodomestici essenziali quali frigoriferi, fornelli, stufe e lavatrici.
- Oggetti a carattere religioso o sacro, come rosari anche in oro, per il rispetto della libertà di culto.
- Generi alimentari e combustibili necessari per il sostentamento immediato.
- Strumenti e attrezzature indispensabili all’esercizio della professione o del lavoro del debitore.
- Armi e strumenti che il debitore è obbligato a conservare per motivi di pubblico servizio.
- Animali da compagnia o impiegati a scopi terapeutici.
- Documenti personali come manoscritti, scritti e registri.
Questi beni godono di una impignorabilità assoluta: l’ufficiale giudiziario non può sottrarli in alcun modo. Inoltre, esistono beni parzialmente pignorabili, come dispositivi tecnologici (PC, smartphone) utilizzati per motivi professionali, che possono essere pignorati solo fino a un quinto del loro valore, e solo se altri beni non risultano sufficienti.

Dopo aver prelevato i beni pignorabili, l’ufficiale giudiziario redige un processo verbale che attesta l’avvenuta esecuzione e consegna tale documento, unitamente al titolo esecutivo e al precetto, al creditore procedente. Il creditore ha quindi 15 giorni di tempo per iscrivere a ruolo il pignoramento presso la cancelleria del tribunale competente, depositando anche le copie conformi dei documenti.
Se il creditore non procede entro tale termine, il pignoramento perde efficacia. Lo stesso accade se entro 45 giorni non viene richiesta l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati. Nel frattempo, i beni restano nella disponibilità del debitore, ma sono vincolati e non possono essere alienati o trasferiti senza il consenso del creditore o senza autorizzazione giudiziaria.
In caso di mancata presenza di beni o di opposizione da parte del debitore, la procedura può complicarsi, specialmente se sono presenti cassette di sicurezza o altri contenitori chiusi senza autorizzazione alla loro apertura.
Ruolo dell’ufficiale giudiziario nella tutela del debitore
L’ufficiale giudiziario è un pubblico ufficiale della pubblica amministrazione, ausiliario del giudice, incaricato di notificare atti, eseguire sentenze e procedere all’espropriazione forzata secondo le norme. La sua attività è regolata dal D.P.R. 1229/1959 e successive modifiche, e svolge un ruolo cruciale nel bilanciare il diritto del creditore al recupero del credito con la tutela dei diritti del debitore.
Durante l’esecuzione, l’ufficiale giudiziario deve rispettare il decoro e garantire che non vengano prelevati beni impignorabili, operando con cautela e nel rispetto delle normative vigenti. È l’organo che materialmente compie le operazioni di pignoramento e redige tutta la documentazione necessaria a certificare la regolarità dell’atto.