L”etichetta’ nelle aule dei tribunali

Casssazione: definire “risibile” l’argomentare dell’avversario nella causa è certamente un modo di esprimersi sgradevole e in parte anche deontologicamente riprovevole, ma, non per questo, integra gli estremi dei delitti di ingiuria o diffamazione (artt. 594 o 595 cp).

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