Il decoro architettonico, quale nota dominante dell’edificio, che conferisce allo stesso una sua armoniosa fisionomia, deve essere valutato, ai sensi dell’art. 1120, secondo comma, c.c., con riferimento al fabbricato condominiale nella sua totalità e non già rispetto all’impatto con l’ambiente circostante. Compete al giudice del merito accertare se una determinata innovazione costituisca o meno alterazione del decoro architettonico.
Nota informativa: I contenuti di questo articolo hanno valore puramente divulgativo e non costituiscono consulenza legale professionale. Verificare sempre le fonti ufficiali o consultare un esperto.