Cassazione. La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c., si applica per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tra i quali le strade, tutte le volte in cui sia possibile, da parte dell’ente proprietario o che abbia la disponibilità della res, la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo.
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