La violazione dell’obbligo di fornire informazioni all’acquirente secondo l’articolo 49, comma 1, lett. h) del Codice del Consumo
L’acquisto di beni e servizi è un’attività quotidiana per molti consumatori. Quando si effettua un acquisto, è fondamentale che il consumatore sia adeguatamente informato sul prodotto o servizio che sta acquistando. A tal proposito, l’articolo 49, comma 1, lett. h) del Codice del Consumo stabilisce l’obbligo per il venditore di fornire informazioni chiare e complete all’acquirente.
Secondo questa disposizione normativa, il venditore deve fornire all’acquirente tutte le informazioni necessarie per consentirgli di prendere una decisione consapevole sull’acquisto. Queste informazioni devono riguardare le caratteristiche del prodotto o servizio, il prezzo, le modalità di pagamento, le condizioni di consegna e qualsiasi altra informazione rilevante per l’acquirente.
La violazione di questo obbligo può comportare conseguenze legali per il venditore. Infatti, l’articolo 27 del Codice del Consumo prevede che il consumatore abbia diritto a un risarcimento per il danno subito a causa della mancata o insufficiente informazione fornita dal venditore. Questo risarcimento può essere richiesto sia in via giudiziale che in via stragiudiziale.
È importante sottolineare che l’obbligo di fornire informazioni all’acquirente non riguarda solo il venditore professionale, ma anche il venditore occasionale o non professionale. Infatti, l’articolo 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo definisce il consumatore come “qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. Pertanto, anche il venditore occasionale o non professionale è tenuto a fornire le informazioni richieste dalla normativa.
La violazione dell’obbligo di fornire informazioni all’acquirente può assumere diverse forme. Ad esempio, il venditore potrebbe omettere di fornire informazioni essenziali sul prodotto o servizio, oppure potrebbe fornire informazioni false o ingannevoli. In entrambi i casi, il consumatore potrebbe subire un danno economico o patrimoniale.
Un esempio di violazione dell’obbligo di fornire informazioni all’acquirente è rappresentato dalla vendita di prodotti contraffatti o non conformi alle norme di sicurezza. In questi casi, il venditore potrebbe omettere di informare l’acquirente sulla provenienza del prodotto o sul fatto che non rispetta le norme di sicurezza vigenti. Questo comportamento può mettere a rischio la salute e la sicurezza del consumatore.
La violazione dell’obbligo di fornire informazioni all’acquirente può essere sanzionata dalle autorità competenti. Infatti, l’articolo 27, comma 2, del Codice del Consumo prevede che il venditore che viola l’obbligo di fornire informazioni all’acquirente può essere soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie. Queste sanzioni possono variare a seconda della gravità della violazione e possono arrivare fino a 500.000 euro.
È importante sottolineare che l’obbligo di fornire informazioni all’acquirente non si limita al momento dell’acquisto, ma si estende anche al periodo successivo. Ad esempio, se il prodotto o servizio acquistato presenta un difetto o un malfunzionamento, il venditore è tenuto a fornire all’acquirente tutte le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare i suoi diritti di garanzia.
In conclusione, l’obbligo di fornire informazioni all’acquirente secondo l’articolo 49, comma 1, lett. h) del Codice del Consumo è fondamentale per garantire la tutela dei consumatori. La violazione di questo obbligo può comportare conseguenze legali per il venditore e può mettere a rischio la salute e la sicurezza del consumatore. Pertanto, è fondamentale che i venditori rispettino questo obbligo e forniscono informazioni chiare e complete all’acquirente. Possiamo quindi dire che l’obbligo di fornire informazioni all’acquirente è un elemento essenziale per garantire una corretta relazione tra venditore e consumatore, a parere di chi scrive.