Risarcimento per turista con disabilità per ferie rovinate in struttura alberghiera non adeguata alle necessità: rivalsa dell’albergatore sul fornitore del servizio di prenotazione
In caso di turisti con disabilità che abbiano subito un’esperienza negativa in una struttura alberghiera non adeguata alle loro necessità, è possibile richiedere un risarcimento per le ferie rovinate. In particolare, l’albergatore può rivalersi sul fornitore del servizio di prenotazione per i danni subiti dal turista. In questo articolo esamineremo nel dettaglio questa situazione, analizzando i diritti del turista con disabilità, le responsabilità dell’albergatore e le possibilità di rivalsa nei confronti dell’agenzia turistica.
– Diritti del turista con disabilità
– Responsabilità dell’albergatore
– Rivalsa dell’albergatore sul fornitore del servizio di prenotazione
– Riferimenti normativi
I turisti con disabilità hanno diritto a godere appieno delle proprie vacanze, senza subire discriminazioni o disagi a causa di barriere architettoniche o di servizi non adeguati alle loro esigenze. La normativa italiana e europea prevede infatti una serie di misure a tutela delle persone con disabilità, garantendo loro pari opportunità di accesso ai servizi turistici e la possibilità di fruire delle vacanze in modo dignitoso e confortevole.
Altresì, l’albergatore ha l’obbligo di garantire un’accoglienza adeguata ai turisti con disabilità, assicurando la presenza di strutture accessibili e di personale qualificato in grado di fornire assistenza personalizzata. In caso di mancata conformità della struttura alle normative vigenti o di servizi non rispondenti alle esigenze del turista con disabilità, l’albergatore potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni subiti dal cliente.
Rivalsa ricettore contro agenzia turismo, in questo contesto, assume un ruolo fondamentale. Se il turista con disabilità ha prenotato la propria vacanza tramite un’agenzia turistica che ha fornito informazioni non veritiere sulla struttura alberghiera o non ha garantito la corretta assistenza al cliente, l’albergatore potrà rivalersi sull’agenzia per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
La rivalsa dell’albergatore sul fornitore del servizio di prenotazione è regolata dalla normativa in materia di responsabilità contrattuale e extracontrattuale. In particolare, l’articolo 1218 del Codice Civile italiano prevede che il debitore che ha adempiuto l’obbligazione possa rivalersi sul terzo responsabile del danno, al fine di ottenere il rimborso delle somme pagate a titolo di risarcimento.
Inoltre, il Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce i diritti dei passeggeri con disabilità e mobilità ridotta nel trasporto aereo e marittimo, garantendo loro l’accesso ai servizi di trasporto e la possibilità di viaggiare in condizioni di sicurezza e comfort. Questo regolamento può essere applicato anche alle situazioni in cui il turista con disabilità abbia subito danni durante il viaggio a causa di servizi non conformi alle normative vigenti.
In conclusione, è importante che i turisti con disabilità siano consapevoli dei propri diritti e delle possibilità di ottenere un risarcimento in caso di ferie rovinate a causa di una struttura alberghiera non adeguata alle loro necessità. L’albergatore ha l’obbligo di garantire un’accoglienza rispettosa e inclusiva, mentre la rivalsa ricettore contro agenzia turismo può rappresentare un’opportunità per ottenere giustizia e riparazione per i danni subiti. Possiamo quindi dire che la tutela dei diritti dei turisti con disabilità è un obiettivo prioritario, a parere di chi scrive, che deve essere perseguito con determinazione e impegno da parte di tutti gli attori coinvolti nel settore turistico.
Per richiedere un risarcimento per turista con disabilità per ferie rovinate in una struttura alberghiera non adeguata alle necessità, consulta il link qui: Gazzetta Ufficiale – Codici Consumo