Anche il conto vuoto può essere pignorato: la nuova sentenza fa tremare milioni di italiani

Anche un conto corrente vuoto può essere oggetto di pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La sentenza n. 28520 ha ribadito un principio fondamentale ma spesso ignorato o frainteso: il pignoramento non si limita a sequestrare le somme già presenti sul conto dell’intestatario, ma si estende anche a tutti i crediti che matureranno entro un periodo di 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento.

Questo significa che, anche se il conto è attualmente incapiente – cioè vuoto o addirittura in rosso – ogni entrata futura, che si tratti di uno stipendio, di una pensione o di un bonifico da parte di terzi, verrà automaticamente vincolata e destinata al pagamento del debito.

Anche il conto vuoto può essere pignorato: la nuova sentenza fa tremare milioni di italiani

In base all’articolo 546 del codice di procedura civile, la banca, in qualità di “terzo pignorato”, è obbligata non solo a bloccare le somme già presenti, ma anche a trattenere e versare all’agente della riscossione tutto ciò che si accrediterà sul conto entro sessanta giorni dalla ricezione dell’ordine di pagamento diretto.

Quando possono pignorare il conto corrente vuoto?
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Tale periodo, definito spatium deliberandi, non è un mero intervallo di sospensione, bensì una vera e propria finestra temporale in cui il conto è sotto stretta sorveglianza fiscale. Questa interpretazione amplia notevolmente la portata del pignoramento esecutivo previsto dall’articolo 72 bis del D.P.R. 602/1973, creando una sorta di “gabbia fiscale” che rende estremamente difficile per il debitore sottrarsi al recupero coattivo delle somme dovute.

Molti cittadini, come Elena – il caso emblematico riportato – ricevono la notifica di pignoramento e, vedendo il saldo del conto a zero, pensano di essere al sicuro. La realtà è ben diversa: per due mesi, ogni euro che entrerà sul conto sarà automaticamente bloccato e trasferito all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Questo può riguardare entrate regolari come lo stipendio oppure somme occasionali, come un bonifico da un familiare o un rimborso.

L’effetto è una forte limitazione della libertà finanziaria del debitore, che vede il proprio conto trasformarsi in una “scatola vuota” da cui ogni nuova somma viene immediatamente sottratta. È importante sottolineare che questa misura riguarda anche i crediti futuri, non solo quelli esistenti al momento della notifica.

Questa nuova impostazione normativa smonta definitivamente la convinzione diffusa che un conto corrente senza fondi sia automaticamente immune dal rischio di pignoramento.

Nonostante la severità del pignoramento esteso ai conti correnti, la normativa italiana offre strumenti per agevolare i contribuenti che intendono regolarizzare la propria posizione fiscale. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione consente infatti di richiedere una dilazione dei pagamenti, con piani rateali che prevedono importi non inferiori a 50 euro per rata.

Il pagamento della prima rata di un piano di ammortamento produce effetti importanti:

  • Viene sospeso l’eventuale fermo amministrativo su beni mobili registrati (come autoveicoli), a condizione che tutti i debiti interessati siano inclusi nella domanda di rateizzazione;
  • Si considerano estinte le procedure esecutive in corso, comprese quelle di pignoramento, salvo che non si sia già svolto l’incanto con esito positivo o emesso un provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
  • Il contribuente può richiedere la riduzione o la restrizione dell’ipoteca iscritta su immobili, a condizione che il debito sia rateizzato e vengano sostenute le relative spese.

Questi strumenti rappresentano un’opportunità concreta per evitare che la situazione debitoria si aggravi ulteriormente, ma richiedono un’azione tempestiva e consapevole da parte del contribuente.

La disciplina del pignoramento presso terzi è regolata dal Libro III del codice di procedura civile, articoli 543 e seguenti, che definiscono modalità e limiti dell’azione esecutiva. La sentenza n. 28520 del 2025 ha chiarito un aspetto cruciale legato alla natura “dinamica” del pignoramento: non si limita a congelare il saldo esistente, ma si estende a tutto ciò che maturerà entro un termine prestabilito.

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