La conferma del contratto concluso secondo l’articolo 51, comma 7, del Codice del Consumo
L’articolo 51, comma 7, del Codice del Consumo rappresenta un importante strumento di tutela per i consumatori italiani. Esso stabilisce che, in caso di contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali, il professionista è tenuto a inviare al consumatore una conferma scritta del contratto entro un termine ragionevole dalla sua conclusione.
Questa disposizione normativa è stata introdotta per garantire una maggiore trasparenza e chiarezza nelle transazioni commerciali tra professionisti e consumatori. Infatti, la conferma scritta del contratto permette al consumatore di avere una prova tangibile delle condizioni pattuite e dei diritti che gli spettano.
La conferma del contratto, secondo l’art. 51, comma 7, del Codice del Consumo, deve contenere tutte le informazioni essenziali relative all’accordo tra le parti. In particolare, devono essere indicati il nome e l’indirizzo del professionista, il nome e l’indirizzo del consumatore, la descrizione dettagliata dei beni o dei servizi oggetto del contratto, il prezzo complessivo, le modalità di pagamento, le spese di consegna e le eventuali garanzie offerte.
È importante sottolineare che la conferma del contratto deve essere inviata al consumatore in modo chiaro e comprensibile, utilizzando un linguaggio semplice e accessibile. Inoltre, essa deve essere inviata entro un termine ragionevole dalla conclusione del contratto, in modo da consentire al consumatore di verificare le condizioni e di esercitare eventuali diritti di recesso o di garanzia.
La conferma del contratto, secondo l’art. 51, comma 7, del Codice del Consumo, può essere inviata al consumatore tramite posta elettronica, fax o qualsiasi altro mezzo di comunicazione a distanza. Tuttavia, è importante che il professionista conservi una prova dell’invio della conferma, ad esempio una ricevuta di consegna o una copia dell’email inviata.
La mancata invio della conferma del contratto, secondo l’art. 51, comma 7, del Codice del Consumo, può comportare delle conseguenze per il professionista. Infatti, se il consumatore non ha ricevuto la conferma scritta entro il termine previsto, egli ha il diritto di recedere dal contratto senza alcuna penalità. Inoltre, il professionista potrebbe essere soggetto a sanzioni amministrative da parte delle autorità competenti.
È altresì importante sottolineare che la conferma del contratto non costituisce una nuova proposta contrattuale, ma rappresenta semplicemente una conferma delle condizioni già pattuite tra le parti. Pertanto, essa non può modificare unilateralmente le condizioni del contratto, ma deve rispettare quanto già concordato.
A parere di chi scrive, l’articolo 51, comma 7, del Codice del Consumo rappresenta un importante strumento di tutela per i consumatori italiani. Esso garantisce una maggiore trasparenza e chiarezza nelle transazioni commerciali, permettendo al consumatore di avere una prova scritta delle condizioni pattuite e dei diritti che gli spettano.
Possiamo quindi dire che la conferma del contratto, secondo l’art. 51, comma 7, del Codice del Consumo, è un obbligo che il professionista deve rispettare per garantire una corretta informazione al consumatore. Essa rappresenta un importante strumento di tutela che permette al consumatore di avere una prova tangibile delle condizioni pattuite e dei diritti che gli spettano.