Questo quadro normativo rappresenta un’importante tutela per chi compra un’auto usata da un privato, offrendo strumenti concreti.
L’acquisto di un’auto usata da un privato può riservare sorprese sgradite quando, poco dopo la compravendita, emergono difetti significativi.
Tuttavia, la normativa italiana offre strumenti efficaci per tutelare chi si trova in questa situazione, anche se le regole applicabili sono diverse rispetto a quelle previste per gli acquisti da commercianti professionisti.
La tutela legale per l’acquirente da privato
Nel caso dell’acquisto tra privati, non si applica il Codice del Consumo ma l’articolo 1490 del codice civile, che impone al venditore di consegnare un bene privo di vizi occulti. Per la legge, un vizio è un difetto che rende l’auto inutilizzabile o ne riduce gravemente il valore commerciale.
La differenza cruciale è tra i difetti facilmente riconoscibili a occhio nudo, come l’usura normale (freni consumati, sedili scoloriti), e quelli nascosti che non possono essere individuati senza un controllo tecnico approfondito, come una crepa nel telaio mascherata da una riparazione estetica.

Molti contratti tra privati riportano la clausola “vista e piaciuta”, ma questa non esclude la responsabilità del venditore in presenza di difetti occultati. Infatti, la giurisprudenza più recente, inclusa l’ordinanza n. 27968/2025 della Cassazione, ha chiarito che la clausola non protegge chi nasconde vizi che non potevano essere scoperti senza un’analisi meccanica.
Come ottenere il rimborso o la riduzione del prezzo
L’articolo 1492 del codice civile offre due principali rimedi per il compratore:
- azione redibitoria: richiede la risoluzione del contratto con la restituzione dell’auto al venditore e il rimborso del prezzo pagato;
- azione estimatoria: consente di mantenere il veicolo ma ottenere una riduzione proporzionale del prezzo, generalmente pari ai costi necessari per la riparazione.
È possibile anche richiedere un risarcimento per danni ulteriori, come quelli derivanti dal fermo del veicolo o dal noleggio di un’auto sostitutiva. La scelta tra queste opzioni dipende dalla gravità del difetto e dall’effettiva utilità residua del mezzo.
Termini e modalità per far valere i diritti
Per tutelarsi, è fondamentale rispettare i termini indicati dall’articolo 1495 del codice civile: il vizio deve essere segnalato formalmente al venditore entro 8 giorni dalla scoperta, con una comunicazione scritta che dimostri la ricezione, come una PEC o una raccomandata con ricevuta di ritorno. Inoltre, è possibile avviare un’azione legale entro 1 anno dalla consegna dell’auto.
Il mancato rispetto di questi termini comporta la perdita di ogni diritto di rivalsa, anche se il difetto fosse reale e preesistente.