Avvocati: interessi di mora su onorari contestati solo dopo la liquidazione del giudice

Cassazione: in tema di liquidazione di diritti e onorari di avvocato a carico del cliente, la disposizione comune alle tre tariffe forensi prevede che gli interessi di mora decorrano dal terzo mese successivo all’invio della parcella; in caso di controversia tra l’avvocato e il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito che avviene con l’ordinanza che conclude il procedimento.

L’articolo e il testo della sentenza su ilsole24ore.com

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