I termini dell’azione di riduzione per le donazioni

Azione di riduzione donazione termine

L’azione di riduzione per le donazioni è un istituto giuridico che permette di ridurre o annullare una donazione effettuata da una persona in vita, qualora questa possa ledere i diritti degli eredi legittimi. Tale azione è regolata dal Codice Civile italiano, in particolare dagli articoli 787 e seguenti.

L’azione di riduzione per le donazioni può essere esercitata dagli eredi legittimi del donante, ovvero coloro che avrebbero avuto diritto alla quota di eredità se la donazione non fosse stata effettuata. Questa azione può essere promossa entro un determinato termine, che varia a seconda dei casi.

Innanzitutto, è importante sottolineare che l’azione di riduzione per le donazioni può essere esercitata solo nel caso in cui il donante abbia effettuato la donazione in danno degli eredi legittimi. Ciò significa che se la donazione è stata fatta nel rispetto delle quote di legittima, l’azione di riduzione non potrà essere promossa.

Il termine per l’esercizio dell’azione di riduzione per le donazioni è di dieci anni dalla data della donazione. Tuttavia, è importante precisare che questo termine può essere interrotto o sospeso in determinate circostanze. Ad esempio, se il donante ha nascosto la donazione o se l’erede legittimo non ha avuto conoscenza della stessa, il termine potrà essere interrotto e ricomincerà a decorrere dalla data in cui l’erede ha avuto conoscenza della donazione.

Inoltre, è importante sottolineare che l’azione di riduzione per le donazioni può essere esercitata anche dopo la morte del donante, sempre entro il termine di dieci anni dalla data della donazione. In questo caso, spetta agli eredi legittimi promuovere l’azione di riduzione.

È altresì importante precisare che l’azione di riduzione per le donazioni può essere esercitata solo nei confronti dei donatari, ovvero coloro che hanno ricevuto la donazione. Questi ultimi possono essere chiamati in causa per restituire il valore della donazione o per ridurre la quota ricevuta, a seconda dei casi.

Per quanto riguarda la quantificazione della riduzione, l’articolo 788 del Codice Civile stabilisce che essa deve essere proporzionale al valore della donazione e alla quota di legittima lesa. Inoltre, l’azione di riduzione può essere esercitata anche in modo parziale, ovvero solo per una parte della donazione.

È importante sottolineare che l’azione di riduzione per le donazioni può essere esercitata solo se sussistono determinate condizioni. Ad esempio, l’azione può essere promossa solo se il donante aveva la capacità di intendere e di volere al momento della donazione. Inoltre, l’azione può essere esercitata anche se il donante ha agito in stato di necessità o per ingratitudine del donatario.

In conclusione, l’azione di riduzione per le donazioni è un istituto giuridico che permette di ridurre o annullare una donazione effettuata da una persona in vita, qualora questa possa ledere i diritti degli eredi legittimi. Tale azione può essere esercitata entro un determinato termine, che varia a seconda dei casi. È importante sottolineare che l’azione di riduzione può essere promossa solo se sussistono determinate condizioni, come ad esempio la capacità di intendere e di volere del donante. Possiamo quindi dire che l’azione di riduzione per le donazioni è uno strumento importante per tutelare i diritti degli eredi legittimi e garantire una corretta ripartizione del patrimonio.