L’Agenzia delle Entrate aggiorna le regole: anche i residenti all’estero possono accedere al bonus ristrutturazione per immobili in Italia, ma con aliquote differenziate.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito la possibilità per i contribuenti residenti all’estero di usufruire del Bonus ristrutturazione per gli immobili di proprietà situati in Italia. La questione è stata affrontata nell’interpello n. 273/2025, che ha fornito indicazioni precise in merito all’applicazione delle agevolazioni fiscali ai non residenti, aggiornando così un tema di grande interesse per molti italiani all’estero o stranieri con case in Italia.
Il Bonus Ristrutturazione: novità e benefici per il 2025
Il Bonus ristrutturazione è una misura fiscale disciplinata dall’articolo 16-bis del DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR) che consente di ottenere una detrazione IRPEF sulle spese sostenute per interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia. Per il 2025, la detrazione è pari al 50% con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, ma solo se i lavori riguardano l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per le altre tipologie di immobile la detrazione scende al 36%, sempre con lo stesso limite di spesa.
Gli interventi coperti dall’agevolazione includono:
– manutenzione ordinaria (limitata alle parti comuni condominiali o a singole abitazioni se inserite in un intervento più ampio);
– manutenzione straordinaria;
– restauro e risanamento conservativo;
– ristrutturazione edilizia vera e propria.
È importante ricordare che per accedere al bonus le spese devono essere pagate tramite bonifico parlante, contenente tutti i dati fiscali richiesti dalla normativa.
Per il biennio 2026-2027 sono previste ulteriori riduzioni: la detrazione scenderà al 36% per l’abitazione principale e al 30% per le altre abitazioni.
L’interpello n. 273/2025 ha preso in esame il caso di un cittadino italiano fiscalmente residente in Svizzera, proprietario di un immobile in Italia recentemente ristrutturato. Il contribuente aveva chiesto se, utilizzando la casa in Italia solo durante i soggiorni occasionali per motivi personali, vacanze o amministrativi, potesse beneficiare della detrazione al 50% prevista per l’abitazione principale.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto affermando che, secondo la circolare n. 8/2025 e la risoluzione n. 136/2008, l’immobile è considerato abitazione principale solo se il contribuente o i suoi familiari vi dimorano abitualmente. Nel caso di residenza fiscale all’estero, l’immobile in Italia non può ritenersi dimora abituale. Di conseguenza, il contribuente residente in Svizzera potrà usufruire soltanto della detrazione ridotta al 36% per le spese sostenute nel 2025.
Questa interpretazione ribadisce la distinzione fondamentale tra abitazione principale e seconda casa, che influisce direttamente sull’aliquota della detrazione riconosciuta.
Per ottenere il bonus ristrutturazione è necessario indicare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi, compilando il modello 730 o il modello Redditi in modo corretto. Non è prevista una domanda separata. È essenziale conservare la documentazione comprovante gli interventi e i pagamenti, come:
– autorizzazioni amministrative e comunicazioni di inizio lavori (se richieste);
– dichiarazioni sostitutive relative all’inizio e alla natura dei lavori;
– fatture e ricevute fiscali;
– ricevute dei bonifici “parlanti” effettuati per i pagamenti.
Il pagamento tramite bonifico bancario o postale “parlante” deve contenere la causale specifica prevista dalla legge, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del destinatario del pagamento.
Per i condomini senza amministratore, nel bonifico deve essere indicato il codice fiscale del condomino che beneficia della detrazione e non quello del condominio.