Anche “due soli episodi di minaccia o molestia possono valere ad integrare il reato di atti persecutori” previsto dall’articolo 612 bis del condice penale. Lo ha deciso la Cassazione.

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Anche “due soli episodi di minaccia o molestia possono valere ad integrare il reato di atti persecutori” previsto dall’articolo 612 bis del condice penale. Lo ha deciso la Cassazione.